skin

Tar Calabria: 'Cessione rivendita non influisce su licenza ricevitoria Lotto'

03 luglio 2018 - 11:06

Il Tar Calabria ricorda che l'acquisizione dei locali di una rivendita di monopolio con ricevitoria Lotto annessa non implica anche la voltura della licenza per la gestione.

Scritto da Fm
Tar Calabria: 'Cessione rivendita non influisce su licenza ricevitoria Lotto'

 


"La titolarità (della gestione) della licenza per la rivendita di generi di monopolio è assolutamente insensibile e non risente, in alcun modo, delle vicende del relativo contratto di cessione di azienda atteso che la fonte dell’effetto caducatorio della licenza del cedente – l’espressa rinuncia di questi al titolo abilitativo – è del tutto distinta ed autonoma rispetto al contratto di cessione. L’eliminazione retroattiva dal mondo giuridico dell’atto di cessione aziendale, non determina, pertanto, la reviviscenza dell’originaria licenza, in quanto quel provvedimento autorizzatorio è venuto meno, come detto, per effetto di una causa diversa e distinta, vale a dire l’atto di rinuncia da parte del ricorrente".


Lo evidenzia il Tar Calabria nel rigettare il ricorso del proprietario dei locali di una rivendita di generi di monopolio con ricevitoria Lotto contro Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato per la Calabria, Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'annullamento della nota dell’Ufficio dei Monopoli di Stato per la Regione Calabria , con la quale è stata rigettata la sua richiesta di voltura della licenza per la gestione della rivendita e della licenza per la gestione della annessa ricevitoria Lotto.
 
 
LA VICENDA - Secondo quanto si legge nella sentenza del Tar, "la voltura è stata richiesta a seguito della riacquisizione del diritto di proprietà, da parte del ricorrente, sui locali di esercizio dell’attività di rivendita, in precedenza trasferiti assieme ad altri beni aziendali con contratto di cessione del quale è stata dichiarata, con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione, la rescissione per lesione ultra dimidium.
La cessione d’azienda è stata accompagnata dalla rinuncia, da parte del ricorrente, alla rivendita, ai sensi dell’art. 31 della l. 22 dicembre 1957 n. 1293 ('Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio'), atto dismissivo del quale ha beneficiato il cessionario del complesso aziendale, controinteressato, divenuto assegnatario della stessa".
 
 
LA SENTENZA - I giudici ricordano che "L’art. 31 della l. 22 dicembre 1957 n. 1293, prevede che 'le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute. Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa privata. In caso di reciproche cessioni tra rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del Lotto, non si applica il disposto del secondo e del terzo comma dell'articolo 12 della presente legge'.
Mentre il trasferimento dell’azienda è atto integralmente assoggettato al regime privatistico, così non è per l’attività di rivendita di generi di monopolio, che è sottratta alla completa disponibilità delle parti, essendone l’esercizio subordinato al rilascio di un atto amministrativo avente natura discrezionale e concessoria quale la 'rivendita' ex art. 3 l.1293/1957.
La riportata disposizione ben chiarisce come non vi sia una corrispondenza necessaria tra la figura del titolare dell’azienda e del titolare della licenza. È evidente che il subentro del cessionario nella titolarità dell’azienda oggetto del contratto non comporta automaticamente il trasferimento della licenza. La norma è chiara, in altri termini, nell’attribuire all’Amministrazione ampia discrezionalità con riferimento all’eventuale assegnazione, al cessionario dell’azienda, della licenza connessa all’attività ceduta.
Compete all’Amministrazione, cioè, decidere se, pur in presenza di tutti requisiti stabiliti dalla legge, a seguito del negozio unilaterale di rinuncia del cedente alla titolarità della rivendita di tabacchi, possa procedersi all’assegnazione a trattativa privata della licenza al cessionario dell’azienda.
Evidente che tale potere discrezionale persista anche nell’ipotesi inversa, in cui l’azienda 'ritorni' in proprietà all’originario cedente essendo, tale evenienza, del tutto inidonea a obliterare le esigenze di controllo e di ottimale perseguimento dell'interesse pubblico sottese al riconoscimento del potere discrezionale di rilascio del titolo abilitativo in capo alla Pubblica amministrazione, così come del tutto indifferente, sotto il ricordato profilo, è la ragione o meglio il titolo – contrattuale o, come nel caso di specie, giudiziale – alla base dell’avvenuto (ri)trasferimento dell’azienda in testa all’originario cedente".

 

 

Articoli correlati