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Tar Puglia: 'Infrazioni non gravi, no a sospensione ricevitoria Lotto'

16 luglio 2018 - 09:35

Il Tar Puglia revoca la sospensione di una ricevitoria Lotto per versamenti tardivi delle giocate in quanto gli importi e i ritardi sono poco significativi.

Scritto da Fm
Tar Puglia: 'Infrazioni non gravi, no a sospensione ricevitoria Lotto'


"La mancanza di gravità delle infrazioni contestate non consente di ritenere giustificata l’omissione delle garanzie partecipative – di cui pure si duole la ricorrente – previste dall’art. 94 citato, laddove recita che 'i provvedimenti previsti dagli artt. 18, 34 e 35 della legge devono essere preceduti dalla contestazione […] degli addebiti, con l'avvertimento che egli può presentare le sue controdeduzioni entro il termine di trenta giorni', non essendo d’altra parte riscontrabili nel caso in esame quelle esigenze di celerità ed urgenza solo genericamente richiamate dalla difesa dell’Amministrazione per giustificare l’evidenziato vizio procedimentale".


Lo evidenzia il Tar Puglia nell'accogliere il ricorso presentato dalla titolare di rivendita ordinaria di generi di monopolio a Bisceglie (Ba), con annessa ricevitoria Lotto, contro il provvedimento dei Monopoli di Stato recante la sospensione cautelativa della ricevitoria, "avendo negli ultimi due anni, in sette diverse circostanze, ritardato e parzialmente omesso il versamento dei proventi del gioco del lotto, costituiti da quanto incassato per giocate effettuate, decurtato dell'aggio spettante e delle vincite pagate".
 
Per l’effetto, i giudici hanno annullato il provvedimento gravato.
 

Nella sentenza, il Collegio ribadisce "in diritto quanto già sommariamente espresso in sede cautelare, palesandosi fondata la censura di violazione di legge per difetto dei presupposti previsti per l’immediata sospensione della ricevitoria del lotto gestita dalla ricorrente, a mente del più volte citato art. 94 del Dpr n. 1074/1958.
È bene ricordare che l'art. 6, comma 1, della legge 85/90 ha esteso alle ricevitorie lotto le disposizioni di cui alla legge n. 1293/57 e del relativo regolamento di attuazione di cui al Dpr n. 1074/58.
Ai sensi dell'art. 34 della legge n. 1293/1957, l'Amministrazione può procedere alla disdetta del contratto d'appalto della rivendita quando: ai sensi del comma 9, si determina una violazione abituale delle norme relative alla gestione e funzionamento delle rivendite. L'abitualità si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse nel biennio, il rivenditore ne commetta un'altra, pure della stessa indole, nei mesi successivi all'ultima delle violazioni precedenti; ai sensi del comma 10, si determina una violazione persistente delle norme relative alla gestione e funzionamento delle rivendite. La persistenza si realizza allorché entro un biennio, il rivenditore abbia commesso quattro trasgressioni, anche di indole diversa per ciascuna delle quali sia stata irrogata una pena pecuniaria disciplinare non inferiore a €10,33.
Ai sensi dell'art. 94 del DPR n. 1074/58, l'Amministrazione può disporre nei casi più gravi l'immediata sospensione dell'attività.
Ciò posto, va rimarcato, anche all’esito di più approfondito esame di merito, che l’ipotesi sanzionata dalla normativa richiamata con la sospensione dell’attività risulta espressamente circoscritta ai 'casi più gravi', sicché appare del tutto erronea oltre che sproporzionata la soluzione adottata dall’Amministrazione resistente nel caso di specie, discettandosi del ritardato versamento di importi poco significativi, alcune volte con appena un giorno di ritardo, altre con un indugio di massimo sei giorni, vieppiù in evidente violazione del principio di proporzionalità, cui deve essere informata l'irrogazione di qualsiasi sanzione (cfr. in termini Tar Puglia - Lecce, Sez. I, Sentenza 25 luglio 2012, n. 1356)".
 

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