Biliardo a pagamento nel circolo, scatta accertamento fiscale

Scritto da Francesca

La Cassazione conferma: se un’associazione dilettantistica offre intrattenimento a pagamento va considerato un ente commerciale, giusto accertamento fiscale.

Un’associazione sportiva dilettantistica – che nella sua sede metteva a disposizione, dietro pagamento degli avventori, tavoli da biliardo, bersagli con freccette, calcio balilla, giochi da tavola e videogiochi – si è vista confermare dalla Corte di cassazione diversi avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2007, 2008 e 2009, con i quali l’Agenzia delle entrate, previo disconoscimento della natura di ente non commerciale dell’associazione, aveva determinato induttivamente il reddito d’impresa.

La Cassazione, con un’ordinanza, ha ritenuto corretta la sentenza emessa in merito dalla Commissione tributaria regionale del Friuli – Venezia Giulia nel 2015 che aveva sostenuto l’operato dell’Agenzia delle entrate.

LE OSSERVAZIONI DELLA CASSAZIONE – Per gli ermellini è giusta la scelta di condurre l’accertamento fiscale con il metodo induttivo, vista la mancanza della contabilità e l’omessa dichiarazione dei redditi.

Ed è giusta la qualificazione dell’associazione come ente commerciale, “stante il mancato rispetto delle norme che regolano la disciplina degli enti non commerciali e delle associazioni sportive dilettantistiche, sicché andavano considerati i proventi che concorrevano alla determinazione del reddito d’impresa, incluse le quote associative, e vi era l’obbligo di istituire e tenere le scritture contabili”, evidenzia l’ordinanza della Cassazione.

In virtù della mancanza della contabilità e dell’omessa dichiarazione dei redditi “l’Ufficio aveva considerato i compensi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevante, i proventi da utilizzo delle apparecchiature di intrattenimento, le quote associative e i compensi per i giochi”.

Bene ha fatto quindi la Commissione tributaria regionale del Friuli – Venezia Giulia a confermare gli avvisi di accertamento a carico dell’associazione dilettantistica, “chiarendo quali fossero i requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento della natura non commerciale dell’ente, come la tenuta della contabilità separata per le attività diverse da quelle istituzionali, aventi natura economica, e la somministrazione di cibi e bevande”, sottolinea la Cassazione. “La Ctr ha, quindi, esaminato i requisiti che per l’Ufficio erano indicativi della natura non economica dell’ente, quali la partecipazione alla vita sociale degli associati, gli assetti direttivi dell’associazione, gli aspetti proprietari, l’assenza dello scopo di lucro, l’attività prevalentemente esercitata, l’affiliazione, concludendo che, nella specie, l’ente andava qualificato ‘in maniera univoca’ come commerciale ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. b) del Dpr n. 917 del 1986”.