Bingo, CdS: ‘Adm ridetermini canoni sulla base dei fatturati’

Scritto da Fm
Per il Consiglio di Stato vanno neutralizzati ‘i meccanismi di previsione di canoni del bingo in via automatica e forfettaria’. Accolti in parte gli appelli degli operatori.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli deve rideterminare l’importo del canone mensile dovuto dai concessionari del bingo sulla base del fatturato prodotto, in modo da garantire l’equilibrio dell’originario rapporto, tenendo conto di vantaggi e svantaggi per tutte le parti.

Lo sancisce il Consiglio di Stato in una sentenza con cui accoglie in parte gli appelli presentati da alcuni operatori del bingo operanti in regime di proroga tecnica per la riforma della sentenza del Tar Lazio del 2021 che ha respinto il loro ricorso per l’annullamento dei provvedimenti di diniego a firma del dirigente di Adm relativi ai versamenti delle somme previste dalla legge di Stabilità 2014.

Per giudici però va evidenziato che la rideterminazione del canone dovuto è strumentale solamente ad “elidere le conseguenze economiche sfavorevoli derivanti dall’illegittima variazione della concessione senza indizione di nuova procedura di attribuzione“, e dunque essenzialmente a neutralizzare i meccanismi di previsione di canoni in via automatica e forfettaria anziché tramite una valutazione dell’effettivo fatturato dei singoli operatori economici.

La rideterminazione però, puntualizza il Consiglio di Stasto, non serve a ristorare gli operatori dalle lamentate difficoltà economico-finanziarie e carenze di liquidità collegate all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In conclusione, per Palazzo Spada l’appello è da accogliere in parte, escludendosi il riconoscimento della totale sospensione dal pagamento del canone e affermandosi invece l’obbligo di disapplicazione e revisione dei rapporti in essere al fine di “ricondurli in equilibrio in conseguenza della disapplicazione del regime ex lege di proroga automatica per contrasto con il diritto dell’Unione europea, anche attraverso l’esercizio di poteri in via provvisoria e interinale, fermo l’obbligo generale di indire le gare”.