Casinò online, il diritto Ue non impedisce i divieti nazionali

Scritto da Fm
Il consumatore può chiedere la restituzione delle puntate perse a operatori in un altro Stato membro, se i giochi in questione sono vietati nel suo Stato di residenza.

Nell’ultimo aggiornamento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si torna a parlare del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare dell’applicazione al settore del gioco dell’articolo 56, che vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Ue.

Con la pubblicazione di una sentenza della Corte di giustizia europea che risponde a una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 56 Tfue e del principio del divieto dell’abuso del diritto.

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra FB, da un lato, e la European Lotto and Betting Ltd e la Deutsche Lotto-und Sportwetten Ltd., due società con sede a Malta, dall’altro.

IL DIRITTO DI RECUPERARE LE PUNTATE AL GIOCO PERSE

Oggetto del contendere era la richiesta di recupero delle puntate perse nell’ambito di giochi di slot machine online e di scommesse sui risultati delle estrazioni di lotterie avanzata da un giocatore residente in Germania, che tra il giugno 2019 e il luglio 2021, si è avvalso di tali servizi e ha perso diverse puntate.

All’epoca il diritto tedesco vietava, in linea di principio, i giochi online. Erano ammesse solo alcune attività limitate, quali le scommesse sportive e ippiche, nonché delle lotterie. Ma non i giochi di slot machine virtuali e le scommesse sui risultati delle estrazioni di lotterie.

Alla Corte di giustizia Ue quindi è stato chiesto se la libera prestazione dei servizi osti a una normativa nazionale di questo tipo qualora l’operatore disponga di una licenza in un altro Stato membro.

GIOCHI DA CASINÒ, IL DIRITTO UE NON OSTA A DIVIETO NAZIONALE

Nella sua sentenza, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che pone certi divieti allo scopo di incanalare l’attività di gioco verso circuiti controllati e di contrastare i mercati paralleli.

Per la Corte, inoltre, il diritto dell’Unione non osta né a che siano riconosciute le conseguenze giuridiche di un tale divieto nonostante la successiva istituzione di un regime di autorizzazione, né alla nullità dei contratti conclusi in violazione di tale divieto, né a un’azione civile per ottenere la restituzione delle puntate perse.

I giochi online costituiscono servizi ai sensi dei Trattati dell’Unione, la cui libera prestazione può essere limitata per ragioni imperative di interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori e dell’ordine sociale.

Perciò, una normativa volta a incanalare l’istinto al gioco d’azzardo verso circuiti controllati e a contrastare i mercati paralleli persegue obiettivi legittimi.




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