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Accertamento bancario: 'Valida prova contraria solo vincite a casinò'

08 giugno 2022 - 13:58

La Corte di Cassazione evidenzia che in materia di accertamento bancario non basta come valida prova contraria l'accesso al casinò, ma serve dimostrare le vincite.

"A fronte delle risultanze degli accertamenti bancari, e della circostanza che il reddito del contribuente era certificato, trattandosi di un dipendente dello Stato", la Commissione tributaria provinciale di Bolzano non "ha fatto corretta applicazione" di quanto stabiliscono gli articoli 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972 che prevedono una presunzione legale in favore dell’erario, e "ha ritenuto sufficiente (al fine di superarla Ndr) la plausibilità delle giustificazioni date dal P., non sostenute da prova delle vincite, ma solo degli accessi alle case da gioco".

Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione che con un'ordinanza ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate contro la Ctp e, di fatto, respinto il ricorso originario del contribunte.

In sostanza, l'uomo aveva ricevuto un avviso di accertamento da indagini finanziarie attraverso le quali l'amministrazione finanziaria gli contestava un maggior reddito sulla base dei versamenti in contanti da esso effettuati sul proprio conto corente bancario. Il contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi alla Ctp di Bolzano, che aveva rigettato il ricorso. Il ricorso in appello, sempre in Ctp di secondo grado, si era invece conclusa con una riforma della pronuncia originaria, e dunque con l'apprezzamento come controprova delle vincite da gioco maturate all'esteso.

Da qui il ricorso in Cassazione da parte dell'amministrazione finanziaria: la Corte ha ritenuto che per evitare l'accertamento bancario occorre "una prova analitica con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze".

 

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