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Accesso ad atti Comune Campione, CdS respinge appello dell'ex Ad del Casinò

01 dicembre 2023 - 17:02

Il CdS respinge il ricorso dell'ex Ad del Casinò Campione Marco Ambrosini sul diniego parziale del Comune all'accesso ad alcuni atti.

Scritto da Amr
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Con una sentenza, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso con il quale l'ex amministratore delegato del Casinò Campione d'Italia Marco Ambrosini chiedeva di riformare la sentenza breve del Tar Milano che, di fatto, confermava la legittimità del Comune di Campione di consentirgli solo parzialmente l'accesso agli atti del consiglio comunale che, in seduta segreta, aveva stabilito gli indirizzi da dare all'assemnblea dei soci che, il giorno successivo, avrebbe stabilito di rimuoverlo dal suo incarico per asserita giusta causa (ossia la sua incompatibilità, in qualità di pensionato, a ricevere compensi per la sua attività in un Cda di una partecipata pubblica) e di invitare il consiglio di amministrazione ad attivare contro di lui un'azione giudiziaria per ricevere gli emolumenti percepiti, anche in questo caso asseritamente in violazione delle norme di legge.

In particolare, il Comune non gli aveva inviato  gli "appunti" e il "brogliaccio" propedeutici alla deliberazione consigliare e in primo grado il Tar aveva dato ragione all'ente. Una ragione confermata anche dal Consiglio di Stato, secondo il quale "l'atto di parziale diniego di accesso resiste, infatti, alle censure sollevate in primo grado e riproposte nel presente giudizio di appello, posto che, per quanto riguarda la richiesta di accesso al verbale della seduta, l’amministrazione – a prescindere dalla natura 'segreta' dello svolgimento della seduta, che per quanto segue non ha costituito l’effettiva ragione di diniego – ha chiaramente affermato l’inesistenza, in fatto, di simile compiuto documento, essendo al momento esistente solo il 'brogliaccio' agli atti del Segretario generale, il quale non equivale di certo al verbale vero e proprio della seduta (che costituiva l’effettivo oggetto della richiesta dell’appellante) e non è, comunque, ostensibile, come da pacifica giurisprudenza amministrativa", secondo la quale le minute "rappresentano semplici appunti finalizzati alla redazione di documenti veri e propri”.

Inoltre, quanto "agli ulteriori documenti per i quali l’appellante reitera le censure di primo grado, ossia quelli aventi ad oggetto le modalità di scelta del nuovo amministratore delegato della società Casinò di Campione Spa", il CdS ritiene che "non corrisponde al vero quanto sostenuto dall’appellante, ossia che l’atto di parziale diniego avrebbe ignorato tale richiesta, posto che, invece, nella nota che è stata impugnata in primo grado, si legge che la nomina del nuovo amministratore 'è stata disposta dall’Assemblea della Società Casinò di Campione nella seduta del 2 marzo 2023', con ciò lasciando facilmente intendere che l’amministrazione non aveva, nella propria disponibilità, gli atti relativi al procedimento di nomina, rimesso esclusivamente all’assemblea dei soci".

Il Consiglio di Stato evidenzia infine che di ciò "si trova conferma nelle disposizioni dello statuto della società", che all'articolo 13 "riserva all’assemblea dei soci la nomina degli amministratori, restando quindi inconferente il richiamo, compiuto dall’appellante (...) alle norme del d.lgs. n. 267 del 2000 (in specie, all’art. 50, comma 8) che rimettono all’ente locale la nomina (non degli amministratori, ma) dei rappresentanti dell’ente stesso presso enti, aziende e istituzioni".

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