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Casinò e controlli, i diritti/doveri del concedente

25 febbraio 2023 - 10:56

Il concedente, ossia la proprietà, ha il diritto e il dovere di controllare sulla regolarità del gioco nei casinò.

Foto di Andrew Neel su Unsplash

Foto di Andrew Neel su Unsplash

Merci pour les employés, parliamo di mance ai croupier nelle case da gioco. Ma quale compito hanno o si intende loro attribuire?
Si tratta di entrate tributarie per una parte o, come penso sia incontestabile, di un conforto alla gestione in tema di costi? Sia subito chiaro che  il tema è circoscritto alla parte che non compete ai dipendenti tecnici. 

Non nutro dubbio alcuno sul fatto che la proporzionalità tra mance e introiti di un gioco, e non importa se di contropartita o di circolo, è valida ed adeguata  in tema di controllo sulla regolarità del gioco.

Dall’articolo 19 del decreto legge n. 318 del 1 luglio 1986 convertito in legge  n. 488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di  Sanremo e Venezia, comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia alle gestione di cui al Rdl 22 dicembre 1927, n.2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n.3125, nonché al Rdl 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie Non si dà luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”.
I decreti citati e le relative conversioni in legge si riferiscono alla concessione ai Comuni di intraprendere iniziative a favore dei loro bilanci. Le rispettive case da gioco.

Nei capitolati che riportano le norme contrattali riferentesi alla gestione delle locali case da gioco, le entrate speciali sono individuate, mi pare, in proventi netti, facendo riferimento alla legge n. 488/86 di conversione dell’art.19 del Dl n. 318 del 1 luglio 1986, e mance.
Ritengo si debbano considerare entrate tributarie quelle che derivano dai tavoli  da gioco e la parte delle mance come individuate precedentemente, almeno questa è la mia opinione ma rileva poco nel discorso che segue.
Infatti, a ben considerare, l’essenziale è dovuto al fatto che la parte dei proventi netti e delle mance a beneficio del concedente che lo stesso lascia al gestore ha lo scopo di garantire dal punto di vista economico e finanziario, appunto, il compito affidatogli in concessione.

Non mi permetto di giudicare l’inclusione o l’esclusione delle mance dai capitolati e/o disciplinari relativi alle case da gioco italiane; ribadisco che il concedente, a mio avviso,  le lascia al gestore così come avviene per una parte dei proventi (netti) di gioco.
Neppure va sottaciuto che la parte delle mance in parola consente all’ente pubblico proprietario della casa da gioco di ottenere da questa il massimo profitto che, altrimenti, sarebbe negativamente influenzato da costi di gestione maggiori. 
Ma il compito delle mance, nel caso in esame la totalità, è di ben altro spessore: consente, come anticipato, un efficacissimo controllo sulla regolarità del gioco e degli incassi. E, a mio parere, conteggiate sempre tavolo per tavolo!

Sinceramente non ricordo i particolari su come e quando ne venni a conoscenza ma ricordo la particolarità della menzione, nel contratto per la gestione di una casinò, del limite massimo raggiungibile nel raffronto tra mance ed introiti di un gioco tanto che il superamento avrebbe inglobato il surplus tra i proventi. Ecco l’esempio dimostrativo: con 7 tavoli di roulette francese, incassando ciascuno 1000 si ha un totale di 7000 Le mance sono del 50 percento per i primi 6 tavoli e il 120 percento per l’ultimo; in totale 3000 + 1200 cioè 4200 che, se contate tutte insieme corrispondono al 60 percento. Se fossero contate un tavolo alla volta come si potrebbe giustificare il 120 percento? Tale scoperta innesca, logicamente, una ricerca inerente  il tavolo incriminato dalla quale non potremo ricavare alcunché se le non mance sono contate tavolo per tavolo.

Non è detto che non si possa trovare una motivazione a quel risultato; senza dubbio ciò è impossibile se le mance sono conteggiate per totali.
Desidero chiarire che il controllo appena citato non è quello concomitante esercitato dai controllori dell’ente concedente  dai dispositivi audiovisivi installati nelle sale ma una procedura da attuarsi in periodi di media durata, ad esempio sei mesi.

Il quantum come descritto dalla Cassazione il 9 marzo del 1954 di cui l’ente pubblico beneficia (se non erro a quei tempi le case da gioco, di cui alla sentenza n.1776/86 della Cassazione, Sezione lavoro, erano gestite direttamente dalle proprietà) non discende da una norma di legge ma da un indirizzo della giurisprudenza tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto. 

Definitivamente concludendo rimango convinto che il gestore si impegna a versare una percentuale dei cosiddetti proventi netti  all’ente pubblico titolare della autorizzazione. Detta percentuale è individuata dalla considerazione che una parte delle mance è “ceduta” alla gestione. Ne consegue, mi pare, che le mance sono a beneficio indiretto dell’ente pubblico e, come tali, entrate tributarie.
Non posso, allo tesso tempo, non insistere sulla utilità e, per me, sul diritto dovere del concedente di controllare quello che ho evidenziato. Non tanto per la unicità del suggerito, sicuramente potrebbero esistere altre metodologie, quanto per la sua verificata efficacia.

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