skin

Casinò Saint Vincent, è possibile una gestione diversa dall’attuale?

27 ottobre 2023 - 10:47

L'esperto di casinò, Mauro Natta, scorrendo gli articoli del disciplinare del Casinò Saint Vincent evidenzia alcune anomalie presenti nella gestione attuale.

Scritto da Redazione
© Anna Shvets / Pexels

© Anna Shvets / Pexels

Riprendo un argomento di cui ho scritto qualche giorno fa; è stato approvato l’incarico alla Finaosta per uno studio a 360 gradi sul casinò di Saint Vincent e, in particolare, mi sono interessato alla parte che recita: “… tenuto conto della disciplina applicabile alle società in controllo pubblico, del particolare regime giuridico applicabile alle Case da gioco e, in particolare a Casinò de la Vallèe Spa...”

Non desiderando avventurarmi in materie che conosco poco o per niente, mi limito a una lettura attenta degli articoli del Disciplinare che credo in vigore e che, se non erro, è stato recentemente modificato in piccole parti.

Allo stesso modo non entro nelle notizie del mercato nazionale ed estero; la documentazione in mio possesso non può assolutamente competere, anche se credo che quella in possesso di Regione e quindi, di Finaosta, si estenda, se non per il casinò valdostano, ai soli ricavi netti.

Mi pare che lo studio di cui trattasi comprenda la possibilità di una gestione diversa dall’attuale, ad esempio una affidata ad una società a capitale privato come già è avvenuto sino al giugno 1994 con la differenza che, allora, il Grand Hotel Billia era di proprietà della Saav Spa ed ora è parte integrante della società a capitale pubblico, regionale e comunale (Saint Vincent) per la parte eccedente il 99,96 percento.

Già lo rimarcavo nel mio precedente articolo, per quello che riguarda la disciplina applicabile, e ritengo che quanto di seguito rappresenti, per mio conto, la più rilevante indicazione che dovrebbe interessare, in qualunque tipologia gestionale, l’obbligo del controllo da parte del concedente sulla regolarità del gioco e degli incassi e che deriva dalla classificazione della natura giuridica delle entrate in parola: l’articolo 19 del Decreto Legge n. 318 del 1 luglio 1986 convertito in Legge n.488/86, dal titolo 'Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia', recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo e Venezia alle gestione di cui al Rdl 22 dicembre 1927, n.2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n.3125, nonché al Rdl 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie. Non si dà luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”.

Infatti, nel bilancio della Regione Autonoma Valle di Aosta le entrate derivanti dalla casa da gioco sono iscritte in quelle tributarie al titolo primo appunto, delle entrate.

Sicuramente non mi soffermo su argomenti di competenza della politica ma mi pare possibile suggerire alcune anomalie che, personalmente, trovo in una gestione come l’attuale.

Art. 3: Modalità di esercizio della casa da gioco, comma 1: con particolare attenzione allo sviluppo delle risorse umane e professionali. Per quanto mi è dato comprendere dal fatto che la roulette francese tradizionale non pare più in esercizio, trovo personalmente grave la mancanza eventuale di una scuola per croupier di questa roulette che, tra l’altro, è propedeutica per lo chemin de fer ed altri giochi.

Art.5: Cambio assegni, ultimo comma: Resta esclusa ogni partecipazione di Regione ai rischi e ai danni conseguenti a tali operazioni. Mi rimane poco comprensibile in quale modo l’azionista di maggioranza possa essere escluso da detti rischi e danni.

Art. 7, Proventi di gestione, comma 3: Le orfanelle. La stessa procedura sarà seguita per le poussettes, puntate non regolari effettuate dal giocatore dopo l’uscita del numero, quando non sia possibile l’individuazione del giocatore per la restituzione della puntata. Per l’esperienza accumulata in 40 anni di lavoro penso, e credo correttamente, che la poussette è una tentativo di truffa e rendere la puntata irregolare mi appare come la eliminazione del corpo del reato. Forse è un po’ esagerato ma resto convinto dell’irregolarità.

Nel caso si verificasse l’immissione in gioco di denaro e gettoni falsi o fuori corso, nessuna detrazione potrà essere operata sui proventi di Regione, dovendosi intendere che il rischio e il conseguente danno ricadono unicamente ed interamente su Casino Spa. È possibile l’addebito a chi ha permesso che ciò avvenisse?

Stessa osservazione relativamente ai “pagamenti di opportunità”. Si veda quanto rilevato in merito a ciò che precede.

Ecco quello che mi rimane difficile comprendere e condividere, la motivazione preminente e probabilmente unica, almeno a mio avviso, consiste nell’impossibilità di accettare l’idea che l’azionista possa rendersi indipendente dal risultato di bilancio.

I miei studi scolastici sino al diploma mi impongono di rifiutare l’idea che le risultanze delle passività iscritte possano non incidere negativamente, in quanto perdite, sul bilancio d’esercizio. Sicuramente, se registrate nel passivo del conto economico potrebbero rientrare, in tutto in parte. In questo caso possiamo trovare il relativo rientro tra le sopravvenienze attive, nulla di più a giustificare per mio conto quello che gli articoli citati recitano.

Forse sono in errore? Spero che me lo facciano sapere in qualche modo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri articoli su

Articoli correlati