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Casinò tra mance, vincite e Isi: la parola alla legge e alla giurisprudenza

07 marzo 2023 - 09:49

Ecco i riferimento normativi e giurisprudenziali per districarsi sulla materia di tassazione e ripartizione delle mance.

Scritto da Mauro Natta
Foto di Javon Swaby su pexels.com

Foto di Javon Swaby su pexels.com

In occasione della conversione in legge, L. 31 dicembre 1996 (legge finanziaria per il 1997) n. 669, fu inserito l’art. 10 ter della L. 28 febbraio 1997, n. 30. Detta aggiunta consiste in una disposizione volta a non applicare l’art. 30 del Dpr n.  600 del 1973 sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate poiché è compresa nell’imposta sugli spettacoli. L’imposta in parola è aumentata del 10 percento ed è applicata al 50 percento nel caso di gestione diretta dell’ente pubblico. Questo intervento legislativo era mirato al mantenimento dell’occupazione e delle entrate  tributarie a favore dell’ente pubblico proprietario della casa da gioco.

La sentenza n.  1776 del 18 maggio 1976 della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, a proposito della mancia al croupier, recita: “Il sistema mancia è retto da un uso normativo – si ricava dall’indirizzo consolidato della giurisprudenza dal 1954 – tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto che obbliga il giocatore vincente ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti ed il gestore...”.

L’approvazione della Legge Europea del 2015 ha definitivamente statuito che le vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate in Italia o negli Stati membri dell’Unione Europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare reddito nel periodo di imposta. Si comprende benissimo come tale nuova norma trova conforto e supporto nella evidente conclusione che avrebbe potuto crearsi con la tassazione delle vincite al casino: un drastico calo delle entrate tributarie e un duro colpo all’occupazione diretta e dell’indotto.  

La precedente normativa italiana prevedeva, al comma 1 dell’art. 69 del Tuir (Dpr 22 dicembre 1986, n.  917) che le vincite in discorso costituivano reddito ed erano considerati quali redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera d). Il decreto lgislativo n.  314 del 2 settembe 1997 al punto i) dell’art.3, al punto 2 statuisce ciò che non concorre alla formazione del reddito di lavoro: le mance pecepite dagli impegti tecnici delle case da gioco (croupiers) ... nella misura del 25 per cento percepito nel periodo di imposta.
La legge di Bilancio del 2023 n. 197/202, al comma 63, ha previsto la riduzione dal 10 percento al 5 percento dell’imposta sostitutiva all’Irpef e alle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate sotto forma di premio di produttività e di premi di risultato. Si tratta di una misura in vigore per il 2023 e con la chiara intenzione di ridurre il cuneo fiscale.

Ora mi pare possibile notare che la parte più piccola della vincita, la mancia, potrebbe avere un trattamento fiscale differente (si veda art. 3 Dl 314/97) nel chiaro intento di, operando sul cuneo fiscale, incrementare, in primis, le entrate tributarie a favore dell’ente pubblico titolare dell’autorizzazione alla casa da gioco riducendo i costi di gestione (contributi pensionistici), poi la possibilità di sottoscrivere una pensione integativa per i dipendenti interessati e, infine, la evenualità di dare nuova occupazione.
Mi permetto una digressione trattando la mancia in parola dal punto di vista civilistico: la natura giuridica della mancia lascia assumere rilievo nell'art.770 cod. civ. che nel primo comma efinisce la donazione rimuneratoria e nel secondo comma la liberalità d'uso. La mancia rientra tra queste ultime. Mi scuso per l’esposizione da non esperto.
Pare giustificato affermare che le mance in discorso non dovrebbero essere trattate come quelle rimuneratorie o, in ogni caso, collegate a un servizio, che, nel caso di specie, sarebbe da codice penale. Certamente la definizione del reddito di lavoro dipendente come da Dl 314/97 pare non tenerne conto mentre, invece, la possibilità di salvaguardare le entrate tributarie e l'occupzione nelle case da gioco risulta evidente da quanto precedentemete evidenziato in merito alla tassazione delle vincite al gioco.

Certamente la modifica apportata alla definizione di reddito di lavoro dipendente di cui all’art.3 del L 314/97: “il reddio di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme (…) anche sotto foma di erogazioni liberali in relazione al apporto di lavoro...” ha modificato quanto precedeva.
Come ho ricordato dal punto di vista civilistico (art.770 cod. civ.), del diritto del lavoro e in rapporto all’aspetto della liberalità d’uso priva di carattere rimuneratorio e dalla definizione di reddito prodotto in contrapposizione  a quella di reddito entrata. Nella prima si osservava il richiamo al frutto di una attuvità produttiva del percipiente; proprio per questo non vi rientravano le liberalità.

Visti i precedenti sulle mance (dal 1954) e sul trattamento fiscale delle vincite al gioco (Legge Europea e precedenti, citate) tutte rivolte alla conservazione delle entrate tibutarie degli enti pubblici autorizzati ad avere una casa da gioco sul loro territorio e all’occupazione, pareva logico, almeno da parte dello scrivente, aspettarsi un intervento mirato in quella direzione. Invece non lo è stato!

Decreto in data 4 aprile 1946 del Presidente della Giunta VdA.
Art. 1. È istituita, per la durata di anni 20, nel Comune di Saint Vincent una casa da gioco, nella quale è permesso anche il gioco d’azzardo e il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge relative alla disciplina delle case da gioco nonché dalle prescrizioni che saranno determinate con successivo decreto.
E neppure una regolamentazione che la Corte Costituzionale indica dal 1985 e il Pesidente della Regione Valle d’Aosta, iscrivendola auspica nel decreto appena riportato.
Chiaramente non pretendo di conoscere le motivazioni che non hanno indotto il legislatore a estendere il proprio intervento legislativo sino a comprendevi la materia posta all’attenzione in questo articolo.

Solo un accenno alla rievanza che le case da gioco potrebbero avere in campo turistico, come ricordato nel 1992 nei vari disegni e progetti di legge in tema di casa da gioco, dove già il Paese ottiene una buona percentuale del prodotto interno lordo.
È pur vero che nella citata legge di Bilancio per il 2023 sono trattate le mance nel settore alberghiero e della ristorazione, certamente pensando al settore turistico in generale. Ebbene, pur discutendo di altra rilevanza, penso fosse possibile attendersi un interessamento, anche dal punto di vista legislativo, mirato ad uno scopo identico o similare. 

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