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Casinò, tra norme ed esigenze di privacy

29 dicembre 2021 - 10:10

Una proposta operativa per contemperare le esigenze dei casinò e delle loro proprietà con le norme vigenti in Italia.

Scritto da Mauro Natta
Casinò, tra norme ed esigenze di privacy

Regio decreto legge in data 22 dicembre 1927, n.2448

Visto l’art.3, n.2, della legge 31 gennaio 1926 n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art.1. È data facoltà al Ministro dell’interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili.
L’autorizzazione del Ministro per l’interno ha efficacia giuridica anche in confronto a terzi.
Nell’atto dell’autorizzazione, il Ministro per l’interno può riservarsi di subordinare alla propria approvazione l’esecuzione dei singoli provvedimenti, stabilendone, se del caso, i termini e le modalità.

Art.2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l’interno. Proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Ai Comuni di Venezia e Campione d’Italia fu esteso, dal 1933, identico decreto che, in sostanza, ha autorizzato le rispettive case da gioco.
Campione decreto n.201 in data 2 marzo 1933
Venezia decreto n.62 i data 14 gennaio 1937

“Anche in deroga alle leggi vigenti” si legge nel decreto, infatti la deroga riguarda gli articoli del codice penale dal 718 al 722.
E ancora: ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio...

Sicuramente la proposta che segue promana dalla considerazione che una buona parte delle entrate delle case da gioco sono a beneficio dell’ente pubblico periferico senza contare il fattore occupazionale diretto e dell’indotto senza sottacere la certa rilevanza in riferimento al turismo.

Non possiamo dimenticare che la normativa relativa alle transazioni in contanti in vigore dal 1° gennaio 2022, il divieto, andando all’estero (e per Campione d’Italia si passa dalla Svizzera), di portare con sé assegni se non già intestati e non trasferibili.

Aggiungo, se mi è permesso, che le case da gioco (Sanremo, Venezia, Saint Vincent e Campione d’Italia) hanno avuto un certo rilievo nel far conoscere il nostro Paese, nel produrre benessere e, quindi, contribuire e non in modo marginale, all’incremento del prodotto interno lordo.

Complice il perdurare della pandemia dobbiamo ammettere che il gioco online ha subito un trend più che positivo e che le occasioni, permettetemi l’espressione “sotto casa”, hanno e continueranno a produrre anche se spero il contrario un calo del gioco nei casinò terrestri. Purtroppo non sono il solo scriverlo!

Due affermazioni sono possibili e veritiere: che un minorenne non avrà mai accesso a una sala da gioco di un casinò e che un malato di ludopatia, se noto, avrà lo stesso trattamento.

La distanza e i relativi costi impediscono a molti giocatori con ridotte possibilità di recarsi in una casa da gioco, se ne potrebbe – a mio avviso può – dedurre che il vero giocatore è con ogni probabilità rimasto chi dispone di medio o alto reddito che si coniuga con una certa voglia di evadere avendone la possibilità, Il casinò, non si può negare, dalla diversificazione dell’intrattenimento dalle ampie possibilità di praticare attività sportive e, perché no, dalle bellezze del luogo offre un ventaglio di occasioni per il giocatore e per chi lo accompagna.

Ed eccomi alla proposta o, meglio, all’idea che già avevo letto a suo tempo in un progetto di legge, mi pare nel 1992. Perché non permettere che tutte le notizie conosciute nei casinò da parte dell’Autorità non possano essere utilizzate in campo fiscale a meno che si tratti di violazioni di cui al vigente codice penale?
Scusandomi per la lunghissima premessa che ritenevo e ritengo utile alla sostenibilità non certo da esperto se non di case da gioco, concludo con quanto ho già scritto. In buona sostanza mi ritrovo a condividere la natura giuridica delle entrate in parola: tributaria.

 

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