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Cassazione: 'Ricorso Bps inammissibile in tutti i suoi motivi'

03 dicembre 2020 - 17:49

Ecco l'ordinanza con cui la Corte di Cassazione respinge il ricorso della Banca popolare di Sondrio sul fallimento del Casinò Campione.

Scritto da Anna Maria Rengo

"Il ricorso principale è inammissibile, in tutti i motivi che propone". Lo si legge nell'ordinanza con cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla Banca popolare di Sondrio contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva annullato per un vizio procedurale la sentenza con cui il tribunale di Como aveva disposto il fallimento per insolvenza della società di gestione del Casinò Campione d'Italia".

La Bps aveva motivato il suo ricorso adducendo la non fallibilità della società, ma secondo i giudici essa "non ha la veste di parte soccombente nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata". Inoltre, la ricorrente principale "ricorre per cassazione contro una motivazione della sentenza impugnata la quale, tuttavia, non ha costituito la ratio decidendi della stessa, ma una mera motivazione ad abundantiam, com tale integrante un mero obiter dictum".

Secondo i giudici "l'esigenza di rispettare il provedimento dettato dalla legge fallimentare (...) sussisteva in ogni caso (...) in quanto, una volta assunta la decisione processuale in discorso, solo all'esito del procedimento regolarmente svolto - tale non avendolo ritenuto la corte d'appello, onde essa ha rimesso le parti in primo grado - si sarebbe potuta valutare, nella tesi della corte del merito, l'intera vicenda, ivi compresa l'eventuale non soggezione a fallimento della società".

La Cassazione ritiene che si debba fare "applicazione del diffuso e condiviso principio, secondo cui allorchè il giudice, dopo aver operato una pronuncia definitoria della lite innanzi a sè, avvia poi, erroneamente pronunciato anche su tte o alcune delle questioni di merito, si tratta, in tale seconda parte, di una motivazione ad abundantiam resa da un giudice che ha esaurito la propria potestas iudicando con l'emissione della prima pronuncia, definitiva della causa dinanzi a sì, onde ogni diversa statuizione non ha nè l'effetto del giudicato, nè è passibile di impugnazione, nè negera tale onere, nè esprime un principio di diritto massimabile, in quanto integra un obiter e non una ratio decidendi".
In tali casi, dunque, "il motivo è inammissibile, per essere esso rivolto avverso una parte della motivazione che è priva di effetti giuridici".

Quanto al ricorso incidentale, si legge ancora nell'ordinanza, esso "diviene, pertanto, inefficace, non rispettando esso i termini idonei a renderlo qualificabile come ricorso tempestivo, secondo il principio per cui il ricorso incidentale tardivo (...) è inefficace, qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'articolo 371, comma 2, di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale". 

La Corte ha dunque dichiarato "inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale".

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