Cassazione: 'Vincite al casinò, senza specifiche pagare tasse'
La Corte di Cassazione ribadisce che nel caso di vincite al casinò bisogna dettagliare le specifiche, altrimenti sono da tassare.
Scritto da Anna Maria Rengo
Non si può ritenere "che la circostanza che le movimentazioni bancarie avvenivano lo stesso giorno in cui i soci erano al Casinò costituisca la prova della corrispondenza tra le giocate e le vincite e le operazioni bancarie contestate".
Con queste motivazioni, che riprendono quelle di un'ordinanza dello scorso marzo in un caso analogo, la Corte di Cassazione ha accolto, in parte, il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate in un contenzioso che prendeva origine dal fatto che i titolari di una società avevano versato dei soldi sul conto corrente della compagnia asserendo, alla richiesta dell'Ade, che si trattava di vincite al casinò.
Se in appello la Commissione regionale tribunaria della Toscana aveva dato ragione ai contribuenti, la Cassazione sottolinea che "la peculiarità della giustificazione (vincite presso il Casinò) addotta dal contribuente gli imponeva di indicare in modo specifico non solo l'esatta entità delle somme giocate e delle singole vincite ma anche la effettiva riconducibilità di ogni incasso per vincite ai versamenti e ai prelevamenti bancari contestati" e puntualizza che "questa Corte, in materia di accertamenti bancari, è ferma nel ritenere che 'la presunzione legale juris tantum nascente dal Dpr. n. 600 del 1973, art. 32,comma 1, n. 2, può essere vinta dal contribuente soltanto se offre la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all'uopo che vengano indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi.
Ne consegue che il contribuente è tenuto a fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, dovendo poi il giudice verificare in modo rigoroso l'efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie".