Combine al Casinò Sanremo, Cassazione conferma sequestro probatorio per la presunta 'mente'
La Corte di cassazione respinge il ricorso presentato contro il sequestro probatorio di alcuni beni di un cliente del Casinò Sanremo, accusato di combine ai tavoli di Punto banco.
Scritto da Amr
@ Sergio D’Afflitto su Wikimedia Commons
"Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge l'adeguata ed esaustiva motivazione resa dal tribunale sia in ordine alla prospettazione accusatoria a carico dell'imputato, sia in ordine al nesso di pertinenzialità tra i beni oggetto del sequestro probatorio, nei limiti confermati dal tribunale, e l'ipotesi criminosa da accertare". Con queste motivazioni la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso che un cliente del Casinò di Sanremo, accusato di essere la presunta mente della truffa perpetrata ai tavoli di punto banco con la complicità anche di un dipendente della Casa da gioco (poi licenziato) aveva presentato contro il provvedimento del tribunale di Imperia aveva sì annullato parte del sequestro probatorio di cose costituenti corpo del reato o pertinenti al reato ordinato dal Pm, ma aveva rigettato l'istanza di riesame con riferimento agli strumenti da gioco, ai telefoni cellulari, alla documentazione bancaria e al denaro in sequestro.
All'uomo veniva contestato, si legge nella sentenza, "di avere preso parte ad un sodalizio dedito a condotte truffaldine ai danni del casinò di Sanremo, che consisterebbero sostanzialmente nell'utilizzare mazzi di carte manomessi con la complicità di un croupier al fine di conseguire vincite illecite al tavolo da gioco".
La Cassazione ricorda dunque "gli elementi a sostegno della prospettazione accusatoria" esposti dal tribunale di Imperia, "costituiti dagli accertati contatti tra i soggetti appartenenti al gruppo di giocatori segnalati dal casinò per alcuni comportamenti sospetti e l'odierno ricorrente;emersi dai tabulati telefonici e dai servizi di osservazione posti in essere dalla Polizia e dalla accertata manomissione dei mazzi di carte utilizzati per consumare la frode" e ricorda che "il tribunale ha parzialmente accolto l'istanza di riesame formulata dal ricorrente, proprio in ragione della assenza del vincolo di pertinenzialità tra alcuni oggetti indicati nel verbale di sequestro e l'ipotesi accusatoria, mentre ha motivatamente evidenziato la sussistenza di un possibile vincolo di strumentalità tra gli altri beni posti in sequestro all'esito della perquisizione domiciliare nei confronti dell'imputato e il reato per cui si sta indagando e la qualità del denaro, ritenuto profitto della truffa in contestazione".