In tema “Disciplinare”, ovvero il contratto che regola i rapporti tra la Regione Valle d’Aosta e la gestione della Casa da gioco di Saint Vincent, ritorno in discorso con riferimento all’art. 12 “Controlli” che, al primo comma, recita: “Casinò Spa assicurerà, con il più severo controllo, la regolarità dei giochi e dei relativi incassi”; ciò dopo aver letto l’articolo pubblicato su gioconews.it. che ho accolto con vivo interesse.
Personalmente sostengo e, fortunatamente non sono il solo anche se parzialmente, l’esempio che descrivo. Per ciò che ho potuto leggere nell’art. 12 e ho stentato a comprenderne il complessivo risultato atteso suggerisco di consultare questo link (trattasi di Sanremo).
Scrivo quanto precede perché, esaminando la documentazione visibile nel link che mi sono permesso di consigliare, trovo piacevolmente, e lo dico convinto, la conferma che qualcuno la pensa come il sottoscritto o quasi; ecco, di seguito, la motivazione del precedente parzialmente.
In un elaborato troverete che i controllori della Casa da gioco ligure registrano per ogni gioco mance e contanti rinvenuti nelle apposite cassette poste nel tavolo da gioco.
Non mi permetterò certamente di chiedere se i dati accennati vengono registrati tavolo per tavolo o meno; la mia convinzione è che lo si dovrebbe fare. Certamente ai secondi i controllori sono presenti in quanto si ricava il risultato del tavolo, ai primi non so; se non fosse così sarei molto deluso.
Questa metodologia di controllo a posteriori in tema di “regolarità dei giochi e dei relativi incassi” è quanto conosco ma, come spesso logicamente scrivo, è solo l’unica ; chiaramente potrebbero esisterne altre.
Nell’ultimo comma, o capoverso che sia, dell’articolo 12 in parola trovo un richiamo alla legge 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori) in particolare l’art. 4.
Ciò mi fa ritornare alla memoria che qualche anno fa un disciplinare aveva proposto, indicandolo, un massimo per ogni gioco, relativo al raffronto tra mance e introiti e, se la memoria non mi fa danno, cosa che potrebbe succedere, l'importo eccedente veniva considerato provento di gioco.
Sempre pescando nei ricordi, mi pare che il limite massimo per la roulette francese fosse il 60 percento; proprio su questo, sempre che sia esatto, ma ben poco rileva, desidero presentare un esempio: in una sala giochi ci sono 7 tavoli di roulette francese, tutti guadagnano 1.000 euro e in sei fanno registrare mance per il 50 percento, ovvero 3.000 euro. Un tavolo registra mance per 1.200 euro. Il totale delle mance è dunque 4.200 euro e il totale delle vincite 7.000.
In definitiva, il totale delle vincite è 7.000, quello delle mance 4.200, il rapporto tra mance ed introiti è il 60 percento. Una percentuale ammissibile se calcolata sui totali, certamente non immediatamente ammissibile se calcolata sui singoli tavoli.
La percentuale accennata, ed era stata fissata per ogni tipologia di gioco in quanto dipendente anche dalle probabilità a favore del banco, non fu accettata. Ci fu un ricorso al Tribunale amministrativo della Valle d’Aosta che terminò, mi pare dopo tre anni, per perenzione a favore dei ricorrenti.
Non chiedetemi le motivazioni relative all’esito ma ritengo si possano, eventualmente, ricercare tranquillamente.
Non sono tanto sprovveduto da indicare un esempio come risolutivo del problema e, potrebbero esistere motivazioni a supporto di risultanze strane o tali da destare perplessità. L’importante è che esistano e siano reali e dimostrabili.
Tra l’altro, ma non ne intendo scrivere, esistono anche dei campanelli di allarme in aggiunta alla percentuale del rapporto tra mance ed introiti.
Certamente il compito dei controllori regionali non si esaurisce con quanto ho cercato di narrare; rimangono le incombenze giornaliere. Se, logicamente, ogni tavolo non può essere aperto o chiuso senza la presenza di un controllore, se la partita al tavolo è da loro controllata per cambi al tavolo, per aggiunte e per contestazioni che, per fortuna, la presenza del sistema audiovisivo, risultano senza dubbio ridotte rispetto ai miei tempi.
Se allo chemin de fer, tanto per citare un gioco di circolo, il controllore deve verificare l’esattezza della cagnotte, i valori che lo changeur porta alla cassa di sala per trasformarli nei gettoni che servono allo svolgimento della partita, bene inteso alla pari, contare l’importo della cagnotte unitamente al commissario dello chemin che rappresenta la gestione, (sto parlando di quanto accadeva ai miei tempi e penso non sia cambiato) ecco i compiti di un rappresentante del concedente nell’esercizio di un controllo concomitante che non può e non deve mancare.
Chiudo esprimendo che la mia convinzione nasce esclusivamente dal fatto che le entrate derivanti al concedente hanno la natura giuridica tributaria e sono registrate nel bilancio delle Regione proprio in detto capitalo al punto primo.
L’articolo 19 del decreto legge n.318 del 1 luglio 1986 convertito in Legge n. 488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia, recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo e Venezia alle gestione di cui al Rdl L. 22 dicembre 1927, n.2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n. 3125, nonché al Rdl 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie Non si dà luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”.
Allo stesso modo credo di poter interpretare il decreto che segue istitutivo della casa da gioco di Saint Vincent.
Decreto in data 4 aprile 1946 del Presidente della Giunta VdA.
Art. 1. E’ istituita, per la durata di anni 20, nel Comune di Saint Vincent una casa da gioco, nella quale è permesso anche il gioco d’azzardo e il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge relative alla disciplina delle case da gioco nonché dalle prescrizioni che saranno determinate con successivo decreto.
Aggiungo: “La possibilità, prevista per la regione autonoma Valle d’Aosta, di istituire e gestire una casa da gioco in deroga al divieto penale del gioco d’azzardo è stata fondata sulla attribuzione, che lo statuto speciale ha riconosciuto alla stessa, della competenza in materia di turismo. I ricavi derivanti dall’attività della casa da gioco in linea con quanto disposto dal legislatore statale a partire dl 1949 in armonia con lo Statuto hanno alle entrate regionali, al fine (…) di sovvenire alle finanze di comuni o regioni ritenute dal legislatore particolarmente qualificate dal punto di vista turistico e dalla situazione di dissesto finanziario”. (Dalla sentenza 152 del 1985).
L’argomento indispensabilità dei controllori regionali mi induce a una ultimissima considerazione che discende dalla domanda: era forse indispensabile immettere nel Disciplinare la richiamata norma relativa alla proporzionalità tra mance ed introiti?
Se ciò serve al controllo sulla regolarità del gioco e degli incassi probabilmente era sufficientemente ammissibile inserirlo nella prassi che quasi certamente non andava ad intaccare le norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, ed esprimo un mio ulteriore dubbio non implicava la sorveglianza sull’attività del personale.
Chiaramente se sbaglio, ed è possibile, sono prontissimo ad ammetterlo. In ogni caso il problema del controllo di cui trattasi è serio e la soluzione impegnativa ma indispensabile. Indubbiamente il diritto non è il mio campo ma è il caso di soffermarsi sulla chiusura del processo: per perenzione.