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Gioco pubblico e casinò: la sottile linea rossa

05 dicembre 2023 - 10:56

Gioco pubblico e casinò sono entrambi regolati da norme nazionali, ma sinora non è stata possibile una loro trattazione unitaria.

Scritto da Mauro Natta
Foto di Mick Haupt su Unsplash

Foto di Mick Haupt su Unsplash

Gioco pubblico: è l’espressione corretta per indicare il comparto economico e produttivo del gioco lecito in Italia, ovvero, la filiera del gioco di Stato.
Altrimenti definito “gioco legale” per evidenziare il processo di legalizzazione avvenuto nel comparto nel 2003.

Gioco d’azzardo: (art. 721 Cod. pen.) sono giochi d’azzardo quelli in cui c’è il fine di lucro e la vincita o la perdita è, interamente o quasi, aleatoria.
In altri termini tutte le attività esercitate per ottenere un guadagno che non è certo perché la vincita dipende da fattori che vanno al di là delle capacità del giocatore, in sostanza si affida alla fortuna.

Il gioco d’azzardo è illegale se esercitato in luogo pubblico o aperto al pubblico o in un circolo o in luogo privato. Potremmo ammettere che praticato in un luogo privato, ad esempio in casa propria, si tratta di gioco d’azzardo tollerato.

Il gioco d’azzardo è legale quando ottiene l’assenso dello Stato:
- quello gestito dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato;
- quello praticato nei casinò.

In ogni caso necessita conoscere che il gioco d’azzardo, disciplinato dalle norme del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, se esercitato al di fuori delle disposizioni di legge costituisce un reato.

Gioco lecito, art.10 del Tulps, è consentito nelle sale da biliardo o da gioco  seguendo determinate regole;
il gioco vietato è contemplato dal comma 4 del Tulps principalmente in quanto producono vincite sicuramente aleatorie e superiori a limiti previsti dalla legge.

Il gioco d’azzardo, allorché si svolge illecitamente, non ha, se non in un caso, alcuna tutela in campo civilistico: l’articolo 1933 del codice civile.

Il Dlgs 1 aprile 1948, n. 496 recita all’art.1: l’organizzazione e l’esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato.
All’art. 3: i proventi derivanti dall’esercizio delle attività indicate nei precedenti articoli, devono affluire ad un apposito capitolo di entrata del Ministero delle finanze.

All’art. 2: l’organizzazione e l’esercizio delle attività di cui al precedente articolo sono affidate al Ministero delle finanze il quale può effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. In  questo secondo caso  la misura dell’aggio spettante ai gestori e le alte modalità della gestione saranno stabilite in speciali convenzioni, da stipularsi secondo le norme del regolamento previsto dall’art 5.

Riprendo il fatto che il gioco d’azzardo è legale quando ottiene l’assenso dello Stato, quindi: quello gestito dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato e quello praticato nei casinò.
La sola differenza, bene inteso salvo errori o ricerche non esaustive, si potrebbe trovare nella destinazione dei proventi che ne derivano: i primi alla Stato affluendo  ad un apposito capitolo di entrata del Ministero delle finanze (art. 3), i secondi ai bilanci degli enti pubblici periferici che hanno un casinò sul loro territorio.

Mi permetto di completare la presente esposizione con la documentazione con la quale sono stati autorizzati i casinò in Italia:
Regio decreto legge in data 22 dicembre 1927, n.2448
Visto l’art.3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art.1. E’ data facoltà al Ministro dell’interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili.

Ai Comuni di Venezia e Campione d’Italia fu esteso,nel 1933  identico decreto che, in sostanza, ha autorizzato le rispettive case da gioco.
Campione decreto n.201 in data 2 marzo 1933
Venezia decreto n.62 i data 14 gennaio 1937.

Decreto in data 4 aprile 1946 del presidente della Giunta VdA, in particolare la relazione introduttiva.

“Veduta la deliberazione n.13, in data 7 febbraio 1946, con la quale il Consiglio della Valle ha espresso parere favorevole in merito alla istituzione di una casa da gioco in St. Vincent, ritenuto la convenienza per gli indubbi vantaggi economici e turistici che ne deriverebbero in favore della Valle d’Aosta, che necessita, particolarmente in questo momento, di particolari ed urgenti previdenze economiche;”
Art. 1. E’ istituita, per la durata di anni 20, nel Comune di Saint Vincent una casa da gioco, nella quale è permesso anche il gioco d’azzardo e il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge relative alla disciplina delle case da gioco nonché dalle prescrizioni che saranno determinate con successivo decreto.

Chiudo con una domanda alla quale, malgrado il mio impegno e l’esperienza accumulata in moltissimi anni che mi consente di parlare e scrivere in tema di case da gioco del Paese, non sono in grado di darmi una risposta.

Eccola! Quale o quali possono essere le motivazioni per cui non si riesce a trattare unitamente di gioco pubblico comprendendo ciò che ritengo naturale: quello gestito dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato e quello praticato nei casinò?

Anticipatamente ringrazio per la risposta che attendo fiducioso.

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