L’incertezza, dopo aver letto l’articolo “i casinò tradizionali svolgono un pubblico servizio controllando l’attività di gioco pubblico” mi ha suscitato una particolare curiosità. In specie: “... dovendosi, quindi, considerare pubblico servizio l’attività affidata dal Comune di Sanremo alla società – attraverso una convenzione – di controllo sulla attività di gioco pubblico, soggetta a Monopolio stata, a tutela di pubblici interessi”.
Quando ho letto che le sentenze hanno evidenziato gli interessi pubblici tutelati dalla normativa che disciplina i giochi pubblici quali la pubblica fede, l’ordine pubblico e la sicurezza, la salute dei giocatori, la protezione dei minori e delle fasce di giocatori adulti più deboli, la protezione degli interessi erariali relativamente ai proventi pubblici derivanti dalla raccolta del gioco, mi sono convinto di aver suggerito qualcosa di utile nel caso si volesse metter mano ad una legislazione organica sulle case da gioco.
Tra le tante “scartoffie”, che sto mettendo in ordine per eliminarne finalmente una parte, mi sono ricordato di avere letto recentemente un qualcosa che, partendo da un parere richiesto alla Corte dei conti riguardante il casinò di Campione d’Italia, ricordava la natura giuridica delle entrate derivanti agli enti pubblici dalla casa da gioco e forniva una interpretazione dell’art.19 del Dl n. 319/1986 che spesso cito nei miei articoli.
Ecco una parte delle conclusioni dall’ordinanza della Corte dei conti, sezione di Como, depositata in segreteria il 16 giugno 2009 perché di questo si trattava.
“Si ritiene che l’attività svolta dalla società, consistente nella gestione di casa da gioco (Campione Ndr) abbia natura imprenditoriale e che pertanto sia idonea a produrre utili in senso civilistico-commerciale, su cui parametrare...
Tali utili – con riferimento specifico ed esclusivo all’attività di gestione del gioco – sono quelli derivanti dalla differenza tra costi e ricavi (ossia i proventi complessivamente prodotti dal gioco) e i costi di gestione, prededotto il contributo spettante al Comune di Campione”.
Trovando il tutto interessante, forse perché da parecchio tempo non ci mettevo l’occhio, approfitto per riportarne ancora un pochino.
A pag. 6: La normativa di riferimento prevede che i “proventi” derivanti dalla gestione della Casa da gioco, detratte le spese di gestione ed un contributo per il bilancio del Comune di Campione d’Italia (tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo), siano destinati, in diversa...
A pag. 10: Ebbene, occorre mettere in luce, innanzi tutto, che l’attività di gestione di una Casa da gioco è da considerarsi un’attività imprenditoriale. Essa, infatti, richiede necessariamente... sono citate sentenze diverse... sulla configurabilità dell’autonoma soggettività giuridica della società di gestione della Casa da gioco rispetto all’ente pubblico locale nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti.
A pag. 11: Dalla riconosciuta natura imprenditoriale dell’attività di gestione di Casa da gioco deriva, come corollario, l’idoneità della medesima attività a produrre utili in senso proprio. Né l’espressa qualificazione di entrata tributaria, operata dall’art. 19 Dl n. 318/1986, convertito in L. n. 488/86, in riferimento specifico alle Case da gioco dei Comuni di Sanremo e Venezia, vale a connotare i proventi della gestione di una Casa da gioco quali incassi di tipo pubblicistico piuttosto che redditi di natura privatistica.
Ed ancora: sulla ratio del richiamato art. 19 si è più volte espressa la Cassazione mettendo in luce che la disposizione citata, inquadrata nella finalità generale della legge di emanare provvedimenti per la finanza locale, era specificatamente dettata al duplice scopo di stabilire, da un lato, la collocazione nel bilancio dei Comuni di Sanremo e Venezia delle entrate derivanti dalla gestione delle rispettive Case da gioco, dall’altro lato, di risolvere, anche con riferimento al passato, il dubbio presente in giurisprudenza circa l’assoggettabilità o meno di esse all’imposizione tributaria diretta.
In sostanza, il legislatore ha inteso precisare che i proventi, derivanti dalla gestione delle Case da gioco, depurati dai costi, hanno una specifica destinazione pubblicistica al bilancio comunale, che li rende qualificabili come vere e proprie entrate tributarie, come tali non soggette all’imposizione diretta. Tuttavia, ha precisato la Cassazione, i proventi dell’attività di gestione di Casa da gioco, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 19 citato, rappresentano entrate tributarie dell’ente locale solo quando, con la periodicità stabilita, vengono versati a questo quale risultato netto della gestione.
Infatti, a differenza del canone di concessione, che costituisce entrata di diritto pubblico, i proventi suddetti non sono qualificabili di per sé come incassi di tipo pubblicistico, ma integrano redditi di natura privatistica...
Scusatemi se mi sono stato prolungato ma questo ha avuto, almeno per me, l’utilità pratica di indicare chiaramente quali entrate concorrono a formare quelle che hanno la natura giuridica di tributarie, meritevoli della protezione degli interessi erariali relativamente ai proventi pubblici derivanti dalla raccolta del gioco.