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No ad accesso agli atti, Tar dà ragione al Casinò di Venezia

18 maggio 2023 - 17:03

Il Tar Veneto respinge il ricorso presentato contro il diniego del Casinò di Venezia all'accesso agli atti sulla selezione per il servizio pulizie.

Scritto da Amr
Foto di canmandawe su Unsplash

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Il "Casinò di Venezia non rientra – come già statuito - nel novero delle pubbliche amministrazioni, indipendentemente dalle modalità adottate per la (contestata) selezione del contrente cui affidare il servizio. L’istanza di accesso riguarda pertanto documenti formati o detenuti nell’ambito dell’attività privatistica svolta dalla società, attività che come tale è esclusa sia dall’applicazione del codice degli appalti sia delle richiamate disposizioni sull’accesso difensivo". Torna a ribadirlo il Tar Veneto, nella sentenza con la quale respinge il ricorso presentato da una società contro il diniego che la CdV Gioco Spa gli aveva dato, sulla richiesta di accesso agli atti relativi alla selezione del 2022 “per l’individuazione di un fornitore di servizi di pulizia e prestazioni connesse” per il periodo 1 luglio 2022 – 30 giugno 2025.

La ricorrente, che evidentemente non era risultata aggiudicataria del servizio, aveva impugnato al Tar gli atti della procedura, ma il Tar aveva dichiarato il difetto di giurisdizione e la conseguente inammissibilità del ricorso, in quanto la Società "non costituisce (...) un organismo di diritto pubblico". La controversia avrebbe dovuto essere instaurata, dunque, innanzi al giudice ordinario. Questa decisione è stata impugnata dalla ricorrente innanzi al Consiglio di Stato, presso il quale pende tuttora il giudizio di appello.

Nel frattempo però la ricorrente ha chiesto nuovamente l'accesso agli atti al Casinò, che però ha rigettato l'istanza "al fine di evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi economici e commerciali dei soggetti controinteressati”.
Rivoltasi di nuovo al Tar contro questo diniego, i giudici amministrativi hanno però dato torto alla ricorrente, sostenendo che la sua richiesta "si pone al di fuori del perimetro della gestione di servizi pubblici e – di conseguenza – della sfera applicativa del diritto di accesso come configurato dagli art. 22 s. della legge n. 22 del 1990. Essa appare dunque priva di base normativa e, come tale, è infondata".

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