La curiosità è sempre stata una qualità o un difetto che mi riconosco. Bene inteso per questioni di una certa rilevanza dovute ai miei trascorsi. Ultimamente mi sono interessato alle interviste rilasciate da alcuni parlamentari al riguardo dei lavori della Commissione sul gioco pubblico che, come è noto, non ha potuto concludere ed approvare la propria relazione finale in quanto mancava il numero legale, ciò il 7 settembre 2022 e che torna a riunirsi oggi 13 settembre. Così mi è sembrato di capire ma non è questo il problema anche se le audizioni previste comprendevano le case da gioco.
Nei miei precedenti articoli ho sempre fatto richiami ai lavori in tema di case da gioco nel 1992, quindi, mi sono messo a cercarne di più recenti e ho trovato un disegno di legge d’iniziativa di senatori, il primo firmatario De Angelis, n. 883, comunicato alla Presidenza in data 8 luglio 2008.
Molto probabilmente ne esistono altri ancora successivi, mi sono fermato ad analizzare quello descritto che, per quanto ne conosco nella specifica materia, giudico quasi completo.
Inizio dalla relazione accompagnatoria al disegno di legge. Oltre all’accenno anche critico dei proponenti in ordine all’applicazione relativa agli articoli del codice penale, dal 718 al 722, riporto volentieri: “In ordine all’anomala e disorganica normativa relativa all’esercizio delle case da gioco si è espressa la Corte Costituzionale. Per ben due volte la Corte è intervenuta in materia (…) affermando nella sentenza del 25 luglio 2001 come sia ormai divenuto improrogabile riformare un sistema normativo ormai superato (...)”.
“Non solo, la Corte Costituzionale ci ricorda che la previsione normativa deve essere strettamente correlata alla possibilità di mantenere le deroghe agli articoli 718 – 722 del codice penale”.
“Con la finanziaria del 2007, inoltre, non c’è più alcun ostacolo al business dell’azzardo”, il relatore si riferisce al gioco online, al poker, alle slot e a internet che sono permessi.
E continua: “Questi sono i risultati di norme lacunose e cieche, approvate con lo scopo dichiarato di combattere la raccolta abusiva e di tutelare il consumatore mentre, per contro, persiste un ingiustificato diniego all’apertura di nuove case da gioco. Diniego attraverso il quale si ignorano le importanti ricadute sul piano occupazionale, dello sviluppo, dell’indotto turistico (...)”.
Sicuramente non mi accingo nè a commentare la relazione introduttiva né tutti gli articoli che compongono il disegno di legge; ritengo che la materia per discutere sia più che importante e, come ho già detto, quasi completa.
L'ARTICOLATO - All’art. 1 recita: “Ai fini di regolamentare il gioco d’azzardo nelle case da gioco, di contrastarne le forme non autorizzate e clandestine, nonché di garantire all’industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli Stati membri dell’Unione Europea (...)”. Una dicitura comune ad altri disegni e progetti.
Dopo aver fatto riferimento alla necessità della deroga agli articoli del codice penale relativi al gioco d’azzardo segue individuando l’organo che deve concedere l’autorizzazione, a chi può essere concessa e a quali condizioni.
All’art. 4 parla di concessioni dell’esercizio che possono essere affidate ai Comuni ove avrà sede la casa da gioco.
Al successivo art. 5, ove si parla della gestione, recita che non sono ammesse forme di subgestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l’attività di gioco dei quali il gestore resta ad ogni modo responsabile.
Di particolare importanza, a mio avviso, l’art. 6 che fa cenno all’Albo dei gestori elencandone tutti i requisiti.
Successivamente troviamo l’articolo che tratta del capitolato generale e delle relative garanzie da prestare e dei requisiti professionali e morali unitamente alle condizioni finanziarie e patrimoniali del gestore.
Per quanto riguarda le questioni economiche in tema di ripartizione dei proventi si dovrebbe, sempre a mio avviso, tenere in debita considerazione l’attuale situazione delle case da gioco in ordine al trend del mercato nazionale.
Viene anche citata la formazione di un Nucleo speciale di Polizia di Stato composto anche da appartenenti all’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. È con mia soddisfazione, che all’art. 12 troviamo la costituzione dell’Albo dei croupier, oserei dire che era ora.
Non ho trovato il richiamo alla natura giuridica delle entrate derivanti agli enti pubblici periferici (L. 488/86) nè un richiamo all’art. 1933 del codice civile.
Forse non sono stato troppo attento stante il numero degli articoli, ben 16.
La nota precedente è dovuta al fatto che in altri disegni e proposte si trovano citate le relative disposizioni ed osservazioni.
Vorrei chiarire che, pur avendo scelto il presente disegno di legge, non sono minimamente interessato all’apertura di nuove case da gioco; quello attuale non credo sia neppure il momento.
Ecco, di seguito, alcune tabelle che hanno puramente uno scopo indicativo.
Mercato naz.le
|
1994
|
2017
|
2019
|
2017 / 2019
|
Totale ricavi
|
578.318.181
|
283.878.704
|
197.593.223
|
86.285.481
|
presenze
|
2.404.502
|
2.029.238
|
1.238.420
|
790.818
|
Totale ricavi
|
2017
|
2019
|
Differenza
|
Differenza%
|
Saint Vincent
|
57.343.802
|
60.360.886
|
3.017.084
|
5,26%
|
Venezia
|
90.594.191
|
92.800.744
|
2.206.553
|
2,41%
|
Sanremo
|
44.790.434
|
44.431.593
|
- 358.841
|
- 0,80%
|
2017
|
Venezia
|
Saint Vincent
|
Campione
|
Sanremo
|
Giochi tavolo
|
39.242.423
|
25.019.113
|
27.004.141
|
10.274.443
|
Slot machines
|
51.351.768
|
32.323.689
|
64.146.136
|
34.515.991
|
Totale ricavi
|
90.594.191
|
57.343.802
|
91.150.277
|
44,790.434
|
presenze
|
788.908
|
362.967
|
672.351
|
205.012
|
2019
|
Venezia
|
Saint Vincent
|
Campione
|
Sanremo
|
Giochi tavolo
|
40.354.233
|
23.731.197
|
|
8.893.923
|
Slot machines
|
52.446.511
|
36.899.689
|
|
35.537.170
|
Totale ricavi
|
92.800.744
|
60.360.886
|
|
44.431.593
|
presenze
|
701..790
|
344.915
|
|
191.715
|
Definitivamente concludendo penso di aver modestamente contribuito alla discussione generale. Questo perché, in qualche progetto o disegni di legge, sono riportati gli introiti netti (al netto delle mance quota gestore ed estraibili dai bilanci d’esercizio dei singoli, mi pare il caso di specificare), delle case da gioco italiane.