Sanità a Campione, tribunale annulla decreto ingiuntivo da 87 milioni di euro
Il tribunale di Milano ha annullato il decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Campione d'Italia.
Scritto da Amr
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Il tribunale ordinario di Milano ha annullato il decreto ingiuntivo emesso dalla Regione Lombardia nei confronti del Comune di Campione d'Italia, affinché pagasse 87 milioni di euro di spese sanitarie. La Regione è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Il decreto ingiuntivo era stato emesso nel maggio del 2020 e si riferiva alle spese che il Pirellone aveva sostenuto dal 2005 al 2018 per pagare l'assistenza sanitaria di cui i residenti a Campione usufruiscono in territorio svizzero. Il provvedimento era stato impugnato di fronte al tribunale di Milano.
Questa è la seconda volta che i tribunali milanesi intervengono sul tema sanità a Campione. Di poche settimane fa, l'annullamento da parte del Tar Lombardia delle delibere della Regione sull'assistenza sanitaria ai campionesi.
LE MOTIVAZIONI - Nella sentenza, i giudici ritengono corretto quanto osservato dal Comune di Campione, ossia che la Regione abbia omesso di fornire la prova del credito che vantava nell'ordinanza e che i calcoli riportati dalla stessa, in realtà, non consentono di accertare che effettivamente sussista l'obbligazione da parte del Comune a pagare, nè il suo preciso ammontare.
Inoltre, le tabelle della Regione si limitano a indicare prestazioni mediche e l'ammontare della spesa sostenuta, ma senza fornire informazioni sui criteri di determinazione degli importi richiesti per ciascun anno.
Dunque, secondo il tribunale, l'ordinanza della Regione è solo apparentemente movivata per quanto riguarda le sue ragioni di fatto ed è stato omesso di provare i fatti costitutivi del credito richiesto in pagamento.
Allora, i giudici amministrativi avevano statuito che la normativa nazionale in materia di assistenza sanitaria ai residenti a Campione d'Italia "è ancora in vigore e non può pertanto essere disapplicata dalla Regione mediante l’adozione di provvedimenti amministrativi con essa contrastanti. Se la Regione lo reputa opportuno potrà richiedere allo Stato una modifica di tale normativa o potrà, qualora si ritenga competente, adottare essa stessa norme primarie che modifichino il regime sopra descritto; in mancanza, anche Regione Lombardia non potrà far altro che applicare la normativa attualmente vigente".