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Suddivisione mance, tra regime giuridico e obblighi contrattuali

02 febbraio 2023 - 10:14

Di grande interesse e attualità, nei casinò italiani, il tema della suddivisione delle mance, alla luce del loro regime giuridico e di quanto prevedono i Ccal.

Scritto da Mauro Natta
Immagine di rawpixel.com su Freepik

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Sono venuto a conoscenza che a Saint Vincent, per il casinò, si sta discutendo  di contratto di lavoro e della questione delle mance e della loro suddivisione.
Ritengo, ipotizzando un serio sviluppo del gioco online e dal vivo, mi sia concesso di pensare che, trattandosi di giochi con croupier in carne e ossa, la problematica collegata alle mance non sia di poco momento per una eventuale suddivisione con più soggetti.
Mi pare che nel gioco online il rapporto interattivo non preveda la corresponsione della mancia da parte del giocatore vincente come avviene invece, normalmente, al tavolo da gioco in sala. 
Non è la prima volta che ne scrivo e vi prego di scusarmi, mi sento obbligatoriamente noioso, molti l’avranno già letto; l’occasione per la quale ora me ne servo è differente dalle precedenti.

La mancia è una parte della vincita. La sentenza n.1776 del 18 maggio 1976 della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, a proposito della mancia al croupier, recita: “Il sistema mancia è retto da un uso normativo - si ricava dall’indirizzo consolidato della giurisprudenza dal 1954 – tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto che obbliga il giocatore vincente ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti ed il gestore …”
Il quantum come descritto dalla Cassazione il 9 marzo del 1954, n.672 di cui l’ente pubblico beneficia  non discende da una norma di legge ma, come è dato leggere, da un indirizzo della giurisprudenza tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto.
Provo a immettermi nel ragionamento relativo alla suddivisione delle mance. Da una parte considero il fatto collegato all’eventuale incremento numerico dei croupiers per lo svolgimento del gioco dal vivo che non dovrebbe produrre mance, dall’altra che la suddivisione al 50 percento è il risultato di una trattativa che ha subito più di una variazione, certamente con il consenso contrattuale dei dipendenti, in due case da gioco italiane. Relativamente allo chemin de fer (54 e 46 percento) poi ritornata all’antico dopo l’immissione del punto banco e, anche,  a seguito dell’introduzione dei giochi americani (40 e 60 percento), la prima per la casa la seconda per gli impiegati. Alcuni anni or sono fu studiata una forma integrativa a compenso dell’accostamento alla francese della roulette americana. 

Non è in questa sede che riemerge il sindacalista di un tempo, tra l’altro non ne avrei più la forza e voglia. Devo però ammettere che la discussione in tema di mance o, meglio, di una parte delle stesse può solleticare la fantasia e la continuazione di vecchie battaglie. 
Le percentuali e la nota sono perfettamente corrispondenti alla verità; non indico dove e quando perché non mi pare necessario né, tanto meno, indispensabile allo scopo di sostenerne, alla base, un accordo contrattuale.
Qui intervengo in una questione che mi pareva sopita o, in ogni caso, dormiente con la constatazione che, sempre di più, la parte delle entrate tributarie a favore del concedente e che lo stesso lascia alla gestione per garantirne la autonomia economica e finanziaria, rappresenta un chiaro e sicuro conforto del costo del personale addetto direttamente alla produzione.
 

La mancia costituisce una forma di esecuzione di una obbligazione naturale ed il contratto di lavoro rappresenta esclusivamente il relativo regolamento di riparto. Rifacendosi all’uso normativo richiamato e tenuto conto che la mancia è una parte della vincita, pare logico sostenere che l’uso normativo che regola la materia prevede per ogni singola vincita il riparto in due parti: quella maggiore per il giocatore, quella minore per il croupier. An e quantum della mancia restano incerti: l’attribuzione patrimoniale può difettare o mancare senza che ciò costituisca titolo di pretese da parte dell’impiegato. Ma se la mancia è data, nell’importo in cui è data, può essere legittimamente ritenuta dal croupier, costituendo, a quest’effetto, l’oggetto di una attribuzione patrimoniale incontestabile. Ecco come la penso, la pensavo e non ero il solo!

Il primo beneficiario della mancia è, indiscutibilmente, i croupier. Il gestore non ha titolo originario a parte della vincita (cioè la mancia); d’altro canto sarebbe paradossale che partecipi alla vincita chi, perdendo, la deve finanziare: il gestore. Il fatto che quest’ultimo soggetto partecipi ad una parte delle mance, è fondato su un patto o un accordo di devoluzione, in altri termini un accodo che si può definire in tutto e per tutto contrattuale. Che la parte non di competenza dei dipendenti tecnici (croupiers) assuma, in forza della destinazione, la natura giuridica di entrata tributaria esula, mi pare, dal presente ragionare. 
Come ho cercato di illustrare e farlo comprendere intervengo sull’argomento, non mi vergogno a dirlo, perché mi fa ritornare ai vecchi tempi in cui si discuteva di mance sotto differenti punti di vista. 

Devo anche confessare che l’occasione mi ha suggerito e permesso di telefonare ad ex colleghi di lavoro e  di sindacato per ravvivare certe battaglie che, per lungo tempo, ci hanno visto molto impegnati.
Concludendo non posso esimermi dal riflettere su un punto che, un tempo, mi avrebbe maggiormente interessato. La delicatezza della problematica, anche se trattata a suo tempo sotto un aspetto e definita in un certo modo, oggi potrebbe portare a una differente conclusione.

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