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Verso il riordino: non dimenticare i casinò!

21 dicembre 2021 - 09:17

Anche i casinò hanno bisogno di un riordino normativo, come da decenni sollecitato dalla Corte costituzionale.

Scritto da Mauro Natta
Verso il riordino: non dimenticare i casinò!

Ho letto che si ritiene indispensabile una normativa nazionale sul gioco pubblico e riesco a capire il motivo per cui sia necessario farlo, almeno così quanto è necessario per i casinò. Sicuramente non può essere sfuggito a chi siede in Parlamento che la Corte Costituzionale è intervenuta più di una volta sull’argomento.
Ricordo la sentenza n.152 del 1985 nella quale la Corte ha scritto: “Si impone dunque la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l’intero settore”.
Ed ancora: “Queste esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale vanno soddisfatte in tempi ragionevoli per superare le insufficienze e disarmonie delle quali si è detto”.

In Parlamento, nei primi anni ‘90, sono stati presentati disegni e proposte di legge forse discussi in Commissione, progetti che prevedevano l’albo dei gestori, i contenuti delle concessioni, il controllo dei ricavi e tanto altro che, al momento, non ricordo.
Dalla sentenza n. 152 del 1985 è trascorso un tempo che ben difficilmente potremmo definire ragionevole, dai primi anni ‘90 solo, si fa per dire, una trentina di anni.

Ebbene dal 1991 o 1992 l’argomento case da gioco, relativamente alle esigenze evidenziate dalla Corte, è scomparso dall’attenzione di deputati e senatori ovvero del potere legislativo nazionale.
Se si vuole entrare nel discorso sicurezza non possiamo nascondere che per accedere è necessaria la maggiore età con un documento che viene richiesto all’entrata, che un giocatore ludopatico comunque segnalato non può accedere alle sale da gioco.
Era prevista l’istituzione della Polizia dei giochi, si faceva cenno alle condizioni per avere una casa da gioco sul proprio territorio, quali le caratteristiche geografiche dal punto di vista turistico e molto altro in quanto si prevedeva un incremento numerico delle case da gioco.

Non è questo il tema che maggiormente rileva bensì il fatto che dopo tanto tempo e così autorevoli inviti ci si trovi al punto di partenza.
Per chiudere non si potrà negare che un argine al gioco clandestino è pacificamente attribuibile alle case da gioco autorizzate.

Con quanto precede non si intende altro che evidenziare, a mio parere, la necessità di dar corso alle calde sollecitazioni della Suprema Corte. Si può ritenere, a ragione, che in Parlamento esista una copiosa documentazione in argomento. Forse alcune disposizioni legislative sono superate, altre saranno ancora in vigore ma, certamente il lavoro è avviato, almeno in parte, ad iniziare dalla deroga alle norme del codice penale dall’art. 718 al 722 che erano presenti nei decreti luogotenenziali a datare dal 1927.

 

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