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Casino games 'dot com', CdS: 'Legittimo oscuramento anche se si gioca in Twist'

28 febbraio 2024 - 10:23

Il Consiglio di Stato conferma la legittimità dell'oscuramento di un sito di gioco online privo di concessione in Italia.

Scritto da Amr
Foto di Tingey Injury Law Firm su Unsplash

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Anche se all'inizio si gioca gratuitamente "il sistema di gioco appare congegnato allo scopo di incentivare gli utenti a pagare i Twist per giocare in misura sempre maggiore" ed è anche questo uno dei parametri secondo i quali "il giudice di prime cure individua la sussistenza del primo requisito legale del gioco d’azzardo (pagamento di una posta in denaro per partecipare)" e dunque, in mancanza di una concessione rilasciata in Italia, conferma la decisione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di procedere all'oscuramento di un sito che offre casino, bingo, poker e slot machine).

Con la condivisione di questa motivazione il Consiglio di Stato conferma la decisione del Tar e dunque respinge l'appello che era stato presentato da una società di gioco austriaco contro il provvedimento con qui, nell'aprile del 2022, un suo sito di gioco era stato inserito della black list dei siti inibiti "ai sensi dell’articolo 1, commi 50 e 50-bis, della legge n. 296/2006 e relativi decreti direttoriali attuativi del 2.01.2007 e del 15.11.2017, in quanto contenenti offerta, in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro ovvero contenenti pubblicità, diretta o indiretta, dei medesimi prodotti o offerta di software atti ad eludere l’inibizione di siti non autorizzati disposta da Adm”.

LE MOTIVAZIONI DEL CDS - Nel respingere il ricorso, i giudici ritengono che "tutti gli aspetti idonei a qualificare la tipologia del gioco quale gioco d’azzardo sono stati esaminati dal primo giudice, in particolare il pagamento di una posta in denaro per la partecipazione e la corresponsione di una ricompensa di qualsiasi natura, senza che le conclusioni che ne sono derivate appaiano al Collegio illogiche o motivate in difetto".
Oltre a non essere persuaso dalla "tesi secondo cui, acquistando i twist, ciò che l’utente compra sarebbe solo il diritto d’uso della licenza di software", il Consiglio di Stato sottolinea che "quello che emerge dalla ragionevole e condivisibile ricostruzione del Tar è che le modalità di funzionamento del sistema sono tali da concretare tutti i presupposti di cui al d. lgs. n. 496/1948 (organizzazione ed esercizio di giochi di abilità e concorsi pronostici per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione è richiesto il pagamento di una posta in denaro), con la conseguente necessità di concessione da parte di Adm".

I giudici ritengono inoltre "condivisibile la conclusione cui è pervenuto il primo giudice, secondo cui nella nozione estremamente ampia di ricompensa 'di qualsiasi natura' può ben rientrare il diritto dell’utente di partecipare – grazie al conseguimento di ulteriori Twist – alla stessa piattaforma di gioco nella quale si è già vinto. Tale conclusione risulta avvalorata dal fatto che anche la permanenza per un tempo più lungo o per un maggior numero di partite assume un valore – anche solo indirettamente – economico, alla luce del valore economico dei Twist che al giocatore possono essere attribuiti dietro pagamento di una somma o per effetto di particolare condotte di gioco."
Inoltre, "non è determinante – ai fini che qui rilevano – la circostanza per cui al giocatore venga attribuito, in sede di primo accesso alla piattaforma, un primo quantitativo di Twist. A tacere d’altro, infatti, l’attribuzione gratuita di questa sorta di ‘dotazione iniziale’ non priva i Twist di un valore (direttamente o indirettamente) economico."

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