"Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), assegna alle parti il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione indicata nella parte motiva.
Fissa per il prosieguo del giudizio la pubblica udienza del 18 settembre 2025."
Lo afferma il Consiglio di Stato, nell'ordinanza con cui si pronuncia in merito l'appello proposto da concessionario di casinò online per l'annullamento della sentenza del Tar Lazio che ha confermato la validità della deliberazione con cui l'Agcom- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla fine di aprile 2024, ha irrogato nei sui confronti la sanzione amministrativa di 388.453,92 euro per la violazione del divieto di pubblicità al gioco introdotto dal decreto Dignità, ingiungendone il pagamento entro 30 giorni, vale a dire entro il 9 giugno 2024.
Il concessionario invoca "la disapplicazione dell’art. 9 del decreto Dignità ritenendolo in contrasto con la disciplina di cui alla Direttiva Ue n. 2015/1535, recepita con D. Lgs. n. 223/2017, nella parte in cui definisce il concetto di sevizio a distanza e regola tecnica (art. 1, comma 1) prescrivendo una «procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole dei servizi della società dell’informazione"
In risposta a questo i giudici di Palazzo Spada ricordano che a marzo la Sezione ha rimesso alla Corte di giustizia europea ex art. 267 del Tfue alcuni quesiti e che "la Corte di Giustizia, Sez. V, con sentenza del 13 marzo 2025 n. 120, esprimendosi in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 1 della Direttiva n. 2015/1535, affermava il principio per il quale 'l'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che vieta di incoraggiare la pratica del gioco d'azzardo a distanza mediante la pubblicazione di informazioni relative a tali giochi sul sito Internet di un operatore di tali giochi costituisce una regola tecnica', ai sensi di tale disposizione".
Nell'ordinanza del Consiglio di Stati quindi si evidenzia "che detti provvedimenti sono sopravvenuti nell’imminenza della celebrazione dell’udienza pubblica di discussione del presente appello e che in merito alla rilevanza dei quali nel presente giudizio le parti non hanno avuto il tempo di articolare le loro difese in forma scritta; che dopo il passaggio in decisione della causa il Collegio ha rilevato che dette sopravvenienze, entrambe aventi ad oggetto la corretta interpretazione del concetto di regola tecnica nel senso di cui alla richiamata Direttiva comunitaria, presentano profili di stretta connessione con il tema oggetto del presente giudizio, nel quale si tratta in particolare di definire, a questo punto, quale possa essere l’incidenza della sentenza della Corte di Giustizia sopra citata sul provvedimento per cui è causa, al lume del diritto Ue e del diritto costituzionale interno".
Per questo il CdS ha ritenuto di dover assegnare alle parti un termine per interloquire in merito ai suesposti profili.