Casinò Campione, Ctp Como: '42 mln non sono reddito imponibile'
La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso del Casinò Campione e ritiene che 42 milioni di euro che doveva al Comune non sono reddito imponibile.
La Commissione tributaria provinciale di Como, sezione 5, ha accolto il ricorso del Casinò Campione d'Italia, che era stato presentato dalla gestione precedente, avverso la contestazione dell'Agenzia delle Entrate circa l'assoggettamento a tassazione di oltre 42 milioni di euro, tema connesso al quantum che il Casinò doveva riconoscere, ai sensi della convenzione, al Comune.
Il Collegio "ritiene non sia configurabile alcun elemento positivo di reddito (imponibile). In fatto - si legge nella sentenza - è documentato dagli accordi tra Comune di Campione d'Italia e Casinò che i proventi della Casa da gioco dovevano essere versati al Comune il quale, dopo una verifica contabile, si obbligava a versare al casinò una somma pari alle spese di gestione. Pertanto, a quanto è dato capire, i trasferimenti che il Comune di Campione d'Italia si era obbligato a effettuare in favore del Casinò in virtù degli accordi in atto costituiscono un 'contributo' diretto a coprire le spese di gestione, e cioè i costi".
La Ctp evidenzia dunque che "è pure vero che i contributi configurano ricavi ai sensi dell'articolo 85 del Tuir. Tuuavia, i contributi spettanti al Casinò, sommari ai ricavi contabilizzati, non possono determinare base imponibile quando sono di entità inferiore o pari al totale delle spese di gestione. Solo ove i proventi del Casinò fossero di entità superiore alle spese di gestione, potrebbe configurarsi un 'ricavo' per il Casinò. Al contrario, nella fattispecie, le spese di gestione rilevate (per oltre 101.893.000 euro circa) sono quasi il doppio dei ricavi contabilizzati (per 59.755.000 euro circa), con la conseguenza che l'importo differenziale (contestato dall'Agenzia delle Entrate come ricavo non contabilizzato per euro 42.137.000) costituisce esclusivamente un importo a copertura del disavanzo di gestione e non genera reddito imponibile".
Pertanto, "l'avviso di accertamento impugnato va annullato in relazione alla contestazione relativa all'omessa contabilizzazione di ricavi".