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Casinò e controllori comunali, focus sul conteggio delle mance

27 dicembre 2023 - 10:34

La vicenda sanremese riporta d'attualità il ruolo degli ispettori comunali e regionali nei casinò italiani.

Scritto da Mauro Natta
Foto di Markus Spiske su Unsplash

Foto di Markus Spiske su Unsplash

L’aver letto della vicenda che riguarda gli ispettori comunali del Casinò di Sanremo mi ha fatto sentire in dovere di scrivere in merito al particolare ruolo sul quale non mi sono mai soffermato a lungo; invece era ed è il caso.
Cerco di essere il più possibile chiaro anche se non breve e me ne scuso, iniziando da premesse che ritengo  veramente indispensabili.

L’articolo 19 del decreto legge n. 318 del 1 luglio 1986 convertito in legge n. 488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di  Sanremo e Venezia, recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia alle gestione di cui al Rdl 22 dicembre 1927, n.2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n.3125, nonché al Rdl 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie. Non si dà luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”.

L’espressa qualificazione di entrata tributaria, operata dal citato art. 19, in riferimento specifico alle case da gioco dei Comuni di Sanremo e Venezia, vale a connotare i  proventi derivati dalla gestione di ogni casa da gioco autorizzata nel Paese quali incassi i tipo pubblicistico. La disposizione in esame inquadrata nella finalità generale della legge di emanare provvedimenti per la finanza locale, era dettata da un duplice scopo di stabilire la collocazione nel bilancio dei Comuni di Sanremo e Venezia delle entrate derivanti dalla gestione delle rispettive case da gioco, dall’altro di risolvere anche con riferimento al passato, il dubbio circa il fatto che siano soggette alla imposizione tributaria diretta.
C’è chi pensa che le mance che gli impiegati tecnici di gioco “girano”, mi sia permessa l’espressione, alla gestione, qualunque sia la forma societaria, facciano parte delle entrate tributarie. A mio avviso non è così, di mance se ne parla tra i compiti dei controllori ma, esclusivamente, per la modalità del loro conteggio.

Il primo beneficiario della mancia è, indiscutibilmente, il croupier. Il gestore non ha titolo originario a parte della vincita (cioè la mancia); d’altro canto sarebbe paradossale che partecipi alla vincita chi, perdendo, la deve finanziare: il gestore. Il fatto che quest’ultimo soggetto partecipi ad una parte delle mance, fondato su un patto o un accordo di devoluzione con il quale i lavoratori consentono al datore di lavoro di sottrarre parte di quanto elargito da terzi (Cassazione, 9 marzo 1954, n. 672),  non pare giustificare un diritto originario del gestore ma, piuttosto, una forma di prelievo forzoso (stante la natura giuridica delle entrate) anche se non è stato regolato il presupposto, la base imponibile, ecc.. Mi pare, tra l’altro, ragionevole affermare che la parte delle mance che rimane alla gestione è un mezzo per implementare le entrate dell’ente pubblico titolare della autorizzazione alla casa da gioco che può ricevere una tassa di concessione di importo superiore.
Ora, tanto per chiarire il mio pensiero, da qui a pretendere che tutte le mance siano da ricomprendersi nel dettato del citato art.19 quali entrate a favore del Comune il passo mi sembra molto lungo e, per quanto mi permetto di vedere, azzardato, anche se l’ambiente potrebbe essere adatto; considerazione questa con uno scopo diverso.
Non mi pare, infatti, che le mance rientrino nelle differenze tra perdite e vincite dei giocatori come, d’altra parte, si dovrebbe intendere "specifico ed esclusivo all’attività di gestione del gioco”.
Il significato di “esclusivo”, per mio conto, è che l’attività di gestione del gioco è fondato, di fatto e di diritto, su una piena ed unica pertinenza nel senso di competenza. Infatti l’esercizio del gioco è potestà esclusiva del Comune trattandosi di una deroga alle disposizioni di cui al codice penale dagli articoli 718 al 722.

Definitivamente concludendo, personalmente ritengo che i proventi non soggetti ad imposizione diretta stante la specifica natura giuridica sono solo quelli che, in buona sostanza, trattiene il Comune per la propria parte di competenza e non comprendono le mance. 
Mi scuso per la lunghissima premessa ma la ritenevo doverosa anche per agevolare la comprensione di una mansione specifica: il conteggio delle mance tavolo per tavolo nel discorso più ampio di quanto affidato ai controlli comunali dei quali la indispensabilità, stante la natura giuridica delle entrate in parola, dovrebbe risultare per mio conto obbligatoria.
Parlando dei giochi da tavolo il discorso si divide, per semplificare, tra giochi di contropartita e di circolo. Nei primi la Casa può anche perdere, nei secondi introita una percentuale (cagnotte) sul banco vincente e il gioco si svolge (chemin de fer) tra giocatori o contro il banco (giochi misti).
Una particolarità unisce le due tipologie: un tavolo non può essere aperto o chiuso senza l’intervento del controllore che ne certifica i valori. Sia che si tratti di fatti economici sia il contrario, ad esempio il primo caso una aggiunta, la consistenza finale in chiusura e per il secondo un cambio gettoni per placche o contanti per gettoni, con la cassa di sala, nei giochi di circolo.
Poi il controllore interviene nel conteggio del risultato, nei giochi di contropartita certificando i contanti trovati negli appositi contenitori del tavolo, le eventuali aggiunte e certifica, appunto, il risultato del gioco. Nei giochi di circolo e misti controlla anche la consistenza della cagnotte.

Ora interviene la parte più importante e delicata, questo per mio personale parere e convincimento, il conteggio delle mance da effettuarsi tavolo per tavolo. La motivazione, e sia chiaro che è la sola metodologia che conosco e ne ho sperimentato l’efficacia, ma non escludo che ne potrebbero esistere altre, si fonda nel raffronto del risultato del tavolo con le mance dello stesso. 
Chiaramente non posso omettere che un raffronto tra contanti trovati nel tavolo di contropartita e risultato, prima dell’entrate in vigore della limitazione all’uso dei contanti, poteva avere una rilevanza maggiore di quanto può esserlo attualmente e, in ogni caso, può dimostrarsi utile.
Ma i controllori comunali o regionali in una casa da gioco esercitano anche un controllo concomitante in sala oggi agevolato dal sistema audio visivo che le telecamere permettono; quindi minori interventi a seguito contestazioni ma pur sempre una responsabilità in relazione al ruolo che loro compete.
Vi domando una cortesia: se avete letto le premesse credo ne abbiate compreso l’importanza; inizialmente la premessa era per me irrinunciabile e spero vivamente che lo sia stato anche per chi è arrivato alla fine della narrazione.

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