Riporto l’art. 46 del contratto di lavoro dei dipendenti del Casinò di Venezia per la parte che mi trova d’accordo: il titolo “Ripartizione della mance”.
1. Per mance si intendono le erogazioni liberali lasciate dai clienti della Casa da gioco che, per consolidato uso normativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 delle preleggi del Codice Civile, sono sempre ripartite tra l’Azienda e gli impiegati.
2. reparto chemin de fer: 54% azienda e 46% al personale;
reparto roulette, comprensivo di tutti i giochi tradizionali ed Americani a esclusione dello chemin de fer: 40% all’Azienda e 60% al personale.
Prima di proseguire ecco uno stralcio della sentenza n. 672 del 9 marzo 1954 della Corte di cassazione: il patto che attribuisce all’azienda una parte delle mance non è nullo per mancanza di causa, dato che il datore di lavoro offre al lavoratore l’organizzazione e l’occasione per ricevere le mance.
Dalla sentenza della Corte di cassazione n.1776 del 18 maggio 1976: “l’uso normativo, in forza del quale il giocatore è tenuto ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti al gioco ed il gestore secondo percentuali predeterminate, opera l’attribuzione diretta ed immediata a ciascuno dei beneficiari...”
Mi pare che le motivazioni di cui alla sentenza n. 672 e all’art.3, lett.i del decreto n. 314 del 1997 siano perfettamente identiche “dato che il datore di lavoro offre al lavoratore l’organizzazione e l’occasione per ricevere le mance” e, citando la sentenza n. 1776 del 18 maggio 1976, non posso omettere che si parli sempre e comunque, quali impiegati di gioco, del croupier. È questo un motivo che non mi trova d’accordo col dettato dell’art. 46 citato per la parte non ancora riportata. Allo stesso tempo è mia intenzione considerare la parte testé indicata per un ulteriore approfondimento anche in altra sede e con il contenuto della sentenza della Cassazione del 18 maggio 1976, n. 1775.
La questione che maggiormente rileva, a mio parere, è che la percentuale relativa al riparto delle mance con il gestore, in quanto derivante da un patto, è contrattabile. Il fatto che, a Venezia, il contratto di lavoro lo certifichi lo dimostra, e, forse, altro ancora. In precedenza il reparto roulette e l’azienda partecipavano al 50% e, probabilmente, a causa dell’immissione dei giochi americani produttivi in misura inferiore, ha determinato il calo della percentuale a beneficio del datore di lavoro.
La motivazione che mi ha spinto a scrivere dell’argomento in parola è la notizia dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 del Casinò di Saint Vincent.
In attesa di poter vedere, quando sarà pubblicato, mi dedico all’esame dei due bilanci precedenti con particolare riguardo e attenzione ai proventi che costituiscono, nel conto economico, il valore della produzione.
Ciò che ha destato la mia curiosità è l’aver potuto, finalmente, prendere visione del contratto di lavoro dei dipendenti del Casinò di Venezia che, precedentemente, conoscevo per sentito dire ed uno curioso come chi scrive non poteva accontentarsi. Ho imitato per un pochino San Tommaso ma sono fatto così e soltanto la percezione de visu mi ha reso appagato.
Invece, non ho il piacere di conoscere il nuovo contratto dei dipendenti del Casinò di Saint Vincent; trattasi di un contratto unico in sostituzione dei due precedenti: uno per i giochi francesi, l’altro per quelli americani. La motivazione è presto rilevata dalla eventuale differenza delle mance tra i due giochi ed è appunto questo che ha pungolato la mia curiosità che, un tempo, avrebbe costituito un motivo differente in quanto dirigente sindacale.
L’unica possibilità che si presenta per la comparazione dei proventi accessori è quella relativa ai due esercizi precedenti: 2023 e 2022 che sono, rispettivamente, i seguenti:
- valore della produzione 72.179.468 e 64.314.595,
che sono così composti ricavi giochi 62.485.097 e 56.160.037, jackpot 549.298 e 208.710 (importi accantonati e non pagati, slot), online 871.389 e 1.039.903, ricavi accessori all’attività di gioco 3.706.346 e 3.604.677, ricavi albergo ecc. 4.567.438 e 3.301.178;
giochi francesi 17.687.637 e 16.328.893, giochi americani 14.157.307 e 13.348.527, slot machine 34.346.395 e 30.085.299.
Per il gioco online vedi importi già evidenziati, per le mance non si presenta la suddivisione ma il totale come proventi accessori dei due giochi.
In definitiva, per chi desidera approfondire l’argomento, i proventi netti dei giochi da tavolo sono da calcolarsi al netto dei proventi accessori, di quelli derivanti dall’attività alberghiera, di quanto riferito al jackpot, alle slot e all’online. È mia intenzione completare la descrizione dell’articolo 46 citato con relativa motivazione del personale disaccordo.
Non mi trova d’accordo col dettato dell’art. 46 quanto segue e per ciò che mi accingo ad esporre senza altro pretendere se non una impressione personale:
- Reparto slot: 34% all’Azienda e 66% al personale;
- Reparto operatori di sala: 30% all’Azienda e 70% al personale.
La sentenza della Corte di cassazione n.1776 del 18 maggio 1976, recita: “l’uso normativo, in forza del quale il giocatore è tenuto ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti al gioco ed il gestore secondo percentuali predeterminate...”.
Nell’articolo del contratto di lavoro citato si legge che per mance si intendono le erogazioni liberali lasciate dai clienti della Casa da gioco che, per consolidato uso normativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 delle preleggi del Codice civile, sono sempre ripartite tra l’Azienda e gli impiegati. Ed allora è lecito che tra il personale vi sia compreso anche chi non è croupier come indicato da sentenze e decreti?
Da uno stralcio della sentenza n. 672 del 9 marzo 1954 della Corte di cassazione: il patto che attribuisce all’azienda una parte delle mance non è nullo per mancanza di causa, dato che il datore di lavoro offre al lavoratore l’organizzazione e l’occasione per ricevere le mance. Forse si potrebbe comprendere una sorta di equiparazione al personale alberghiero?
Si dovrebbe tenere in considerazione che si parla sempre e comunque, quali impiegati di gioco, del croupier. È questo un motivo che non mi trova d’accordo col dettato dell’art. 46 citato per la parte non riportata, la seguente:
- Reparto slot: 34% all’Azienda e 66% al personale;
- Reparto operatori di sala: 30% all’Azienda e 70% al personale.
Premesso che il personale appena evidenziato non è personale di gioco (croupier) la domanda che mi pongo è relativa alla tassazione della mancia ai fini Irpef (il 25% è esente per i croupier a norma dell’art.3 richiamato).
Cosa significa uso normativo? Gli usi normativi sono norme giuridiche non scritte dal comportamento generale uniforme e costante, osservate costantemente per un lungo periodo di tempo con la convinzione di ubbidire ad una norma giuridica obbligatoria.
Gli usi normativi, come recita l’art. 8 delle preleggi, hanno efficacia solo se espressamente richiamati.
Ma la domanda principe, a mio avviso, rimane la seguente: quale norma di comportamento permette, eventualmente, all’Azienda di pretendere una parte delle mance che non corrispondono alla descrizione di cui alle sentenze e norme di legge richiamate? Ed ancora le norme riguardanti il personale non croupier sono sempre state applicate?
Definitivamente riepilogando e, con l’occasione, mi scuso per la lungaggine, il fatto che mi trovi in disaccordo non significa nulla perché le Ooss hanno sottoscritto il contratto, la mia è soltanto una modestissima opinione di chi ha letto quanto segue e che reputo il cuore della questione:
H) Nuovo Art.46 – Ripartizione delle mance
1. Per mance si intendono le erogazioni liberali lasciate dai clienti della Casa da gioco che, per consolidato uso normativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 delle preleggi del Codice Civile, sono sempre ripartite tra l’Azienda e gli impiegati.
2. reparto chemin de fer: 54% azienda e 46% al personale;
reparto roulette, comprensivo di tutti i giochi tradizionali e americani ad
esclusione dello Chemin de Fer: 40% all’Azienda e 60% al personale.
Reparto slot: 34% all’Azienda e 66% al personale;
Reparto operatori di sala: 30% all’Azienda e 70% al personale.
Mi sono sentito in dovere di trovare l’origine del richiamo all’uso normativo; è nella sentenza della Corte di cassazione n. 1776 citata. Non è dato comprendere come, nell’uso normativo, sia compreso altro personale se non quello di gioco e specificatamente il croupier.
Sicuramente non ci sarebbe da obiettare, oppure poco, se le categorie di personale sulle quali non sono d’accordo in tema applicativo di uso normativo fossero state consenzienti alla ripartizione in parola. Rimane da considerare che, se gli usi normativi sono norme giuridiche non scritte dal comportamento generale uniforme e costante, la forma di ripartizione in discorso è o meno aderente alle caratteristiche descritte.
E allora mi pare più che normale domandarsi se prima del presente contratto le ripartizione delle mance era identica; da notare la indicazione Nuovo. Proverò ad informarmi in merito al più presto possibile e sarà mia cura informare il lettore.