La proposta di legge, come sottolinea il portavoce dell’Anit Gianfranco Bonanno, “parte dall’esigenza di tutelare il diritto alla salute dei cittadini come sancito dall’art. 32 della Costituzione. L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare il fenomeno delle dipendenze causato dall’eccessiva diffusione dei prodotti e dei siti di gioco mediante un’opportuna rimodulazione dell’offerta e prevedendo l’istituzione di case da gioco che, sul modello svizzero, saranno individuate attraverso criteri anche di localizzazione turistica e autorizzate secondo un modello che distingue tra concessioni di gestione e concessioni di sito, precisando le caratteristiche dei giochi”.
IL RIFERIMENTO ALLA LEGGE SVIZZERA SUI CASINO’ - Come detto, nell’ultima stesura del testo si è preferito non porre direttamente l’accento proprio sui casinò, ma “la nostra linea è assolutamente condivisa. Infatti, l'apporto dato al gruppo di lavoro è stato proprio quello di ripercorrere le logiche della legislazione svizzera”, in particolare per quanto riguarda l’articolo 18, relativo alla ‘Limitazione di luoghi di gioco per apparecchi. Le sale da gioco’. Esso recita: “Gli apparecchi per il gioco d’azzardo (slot machine, videolottery e gli altri giochi su videoterminali autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli) la cui concessione scadrà o quelli per i quali saranno acquistate nuove concessioni, saranno autorizzati esclusivamente in apposite sale da gioco, che ne limitino la diffusione spaziale e ne limitino il numero, e che non siano fruibili o collegati con i comuni locali pubblici. Con apposita legge vengono individuate le categorie delle sale da gioco, le concessioni di sito e di gestione, le misure di revoca, limitazione e sospensione, le sanzioni amministrative e le disposizioni penali; vengono definite inoltre le misure di sicurezza e le misure necessarie per prevenire le conseguenze socialmente nocive del gioco d’azzardo che le sale da gioco devono adottare, le misure di divieto ed esclusione dal gioco, nonché le misure di identificazione e limitazioni d’ingresso.
I giocatori possono chiedere personalmente di essere esclusi dal gioco. Viene redatto un albo nazionale, a disposizione di tutte le sale da gioco presenti sul territorio italiano, dei giocatori che chiedono l’esclusione dai siti di gioco”.
“Anche l'articolo 20 – precisa Bonanno - ha un senso in questa direzione”, nel prevedere un periodo transitorio e moratoria per l’introduzione di nuovi apparecchi per il gioco d’azzardo e l’apertura di nuove sale gioco. “Durante il periodo transitorio, considerato in due anni dall’approvazione della presente legge, necessario per l’attuazione delle norme di cui all’articolo precedente, è ammesso il proseguimento dell'esercizio degli apparecchi di gioco nei locali ove essi insistono secondo le precedenti disposizioni istitutive.
Nello stesso periodo è vietata l’introduzione di nuove tipologie di apparecchi per il gioco d’azzardo e le scommesse con vincita in denaro, è vietata la sostituzione degli apparecchi esistenti al momento del varo della legge con nuovi apparecchi, ed è vietata l’apertura di nuove sale gioco che non siano contemplate nelle disposizioni di cui all’articolo precedente della presente legge”.