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Casinò e mance, nella legge la destinazione pubblica dei proventi

26 gennaio 2024 - 15:48

Nella disamina sulle mance al personale tecnico dei casinò c'è da tenere conto delle norme di legge che sanciscono la natura della destinazione dei proventi.

Foto di salvatore ventura su Pexels.com

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Spero di esprimermi per l’ultima volta in tema di mance al personale tecnico delle case da gioco (croupier) così come li individua l’art. 3, lett. i, del decreto n. 317 del 1997 noto anche come della diversificazione.
Parto da distante perché il problema si pone in quanto la disciplina normativa di riferimento parla di “proventi” e non di ricavi o di utili in senso proprio.

Inoltre, l’art. 19 del Dl 1 luglio 1986, n. 318, convertito nella Legge 9 agosto 1986, n. 488, con riferimento alle entrate derivanti ai Comuni di Sanremo e Venezia dalla gestione delle relative Case da gioco, espressamente dispone che tali entrate sono da considerarsi ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al Titolo I, entrate tributarie.

L’attività di gestione di una Casa da gioco costituisce un'attività economica commerciale  e ne deriva l’idoneità a produrre utili in senso proprio.
L’espressa qualificazione di entrata tributaria, operata dall’art.19 citato, vale a connotare i proventi della gestione della Casa da gioco quali incassi di tipo pubblicistico piuttosto che redditi di natura privatistica.
La norma, inquadrata nella finalità  generale della legge di emanare provvedimenti per la finanza locale, era specificatamente dettata al duplice scopo di stabilire, da una parte, la collocazione nel bilancio delle entrate derivanti dalla gestione della casa da gioco, dall’altra, di risolvere, anche con riferimento al passato, il dubbio presente in giurisprudenza circa la assoggettabilità o meno di queste all’imposizione tributaria diretta.
In sostanza, mi pare potersi avanzare che il legislatore ha inteso precisare che i proventi, derivanti dalla gestione della Casa da gioco, depurati dai costi, hanno una specifica destinazione pubblicistica che li rende non soggetti all’imposizione diretta  essendo qualificabili come vere e proprie entrate tributarie.

Per concludere non posso esimermi da ritornare su quanto scritto spesso e volentieri: le motivazioni che mi hanno indotto all’argomento sono due: la prima è che la percentuale che il personale tecnico “devolve” alla gestione della casa da gioco non è fissa come molti credono al 50 percento ma, come dimostrano alcuni esempi esistenti negli attuali contratti (si legga Venezia) contengono, a causa della tipologia dei giochi da tavolo associati, importi differenti: 60 e 40, oppure 46 e 54 percento.
La seconda, trattandosi in definitiva di un ristoro dei costi, possiamo pacificamente ammettere che l’interesse dell’azienda per i giochi da tavolo potrebbe assumere rilevanza a mente il fattore occupazionale che l’Ente pubblico non può sottovalutare.
Il quantum come descritto dalla Cassazione il 9 marzo del 1954 di cui l’ente pubblico beneficia (se non erro a quei tempi le case da gioco di cui alla sentenza n.1776/76 della sezione lavoro erano gestite direttamente dalle proprietà) non discende da una norma di legge ma da un indirizzo della giurisprudenza tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto e modificabile come una condizione contrattuale.

Il primo beneficiario della mancia è, indiscutibilmente, il croupier. Il gestore non ha titolo originario a parte della vincita (cioè la mancia); d’altro canto sarebbe paradossale che partecipi alla vincita chi, perdendo, la deve finanziare: il gestore. Il fatto che quest’ultimo soggetto partecipi ad una parte delle mance, fondato su un patto o un accordo di devoluzione con il quale i lavoratori consentono al datore di lavoro di sottrarre parte di quanto elargito da terzi (Cassazione, 9 marzo 1954, n. 672),  non pare giustificare un diritto originario del gestore ma, piuttosto, una forma di prelievo forzoso (stante la natura giuridica delle entrate) anche se non è stato regolato il presupposto, la base imponibile, ecc..

La mancia è una parte della vincita. La sentenza n.1776 del 18 maggio 1976 della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, a proposito della mancia al croupier, recita: “Il sistema mancia è retto da un uso normativo - si ricava dall’indirizzo  consolidato della giurisprudenza dal 1954 – tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto che obbliga il giocatore vincente ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti ed il gestore …”
Mi pare ragionevole quanto riportato e altrettanto affermare che la parte delle mance che rimane alla gestione precedentemente descritte sono un mezzo per implementare le entrate tributarie dell’ente pubblico titolare della autorizzazione alla casa da gioco intervenendo positivamente sull’utile della gestione.

Tra le altre considerazioni, probabilmente il lettore si renderà conto del fatto che non perdo occasione di evidenziare, nel totale degli introiti, quelli derivanti dalle slot e dai giochi da tavolo. 
Mi pare di poter concludere che, per quanto riguarda la società di gestione si può ritenere che la produzione di utili con riferimento specifico ed esclusivo all’attività di gestione del gioco vada collegata  alla differenza tra i ricavi (ossia i proventi complessivamente prodotti dal gioco, risultati dei tavoli maggiorati della parte  sulle mance in discorso) ed i costi di gestione, dedotta la quota spettante al concedente.
Aggiungo che nell’ottica imprenditoriale che connota l’attività di gestione di un casinò, i proventi derivanti dal gioco sono finalizzati a coprire i costi di gestione e gli utili prodotti hanno una destinazione specifica che conferisce loro carattere tributario. 

Questo che mi permetto è, per me, la logica conclusione di quanto precede e ritengo possa essere condivisa dal lettore anche se le conoscenze giuridiche, non troppo professionali, ho cercato di esporle nel miglior modo possibile e ritengo comprensibile.

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