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Operatori di sala e mance, la parola a leggi, codice civile e Cassazione

10 agosto 2023 - 10:32

La questione dell'eventuale attribuzione ai casinò di parte delle mance anche degli operatori di sala può essere affrontata utilizzando i riferimenti normativi, civilistici e giurisprudenziali.

Foto di Pixabay: https://www.pexels.com/it-it/foto/acceso-iphone-5-su-prospekt-newsletter-2016-163066/

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L’articolo 19 del decreto legge n.318 del 1 luglio 1986 convertito in legge n. 488/86, dal titolo "Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia", recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia alle gestione di cui al Rdl 22 dicembre 1927, n. 2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n.3125, nonché al Rdl 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie. Non si dà luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”.
Senza voler ergermi ad esperto in materia giuridica, per l’esperienza che ho acquisito, non ho mai visto nulla di simile della richiesta agli operatori di sala da parte del Casinò di Venezia in tanti anni, dal 1959 quando ho iniziato a lavorare nelle case da gioco. 
Ecco, di seguito, alcune considerazioni e nozioni che rammento da parecchio tempo e che ho raccolto dal 1983.

Le mance, dal punto di vista civilistico, assumono rilievo a norma dell’art. 770 codice  civile che, nel secondo comma, afferma che non costituisce donazione la liberalità che solitamente si usa fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi. La mancia è una liberalità d’uso e questo per comune consenso, mi pare.
È dato leggere, nella pronuncia della Cassazione, sentenza 18 maggio 1976, n. 1775: “Questa suprema corte ha ripetutamente affermato il principio che le mance possono essere considerate parte integrante della retribuzione (...) e sempre che le parti abbiano attribuito alle medesime in sede di contrattazione individuale o collettiva, la funzione di coefficiente integrativo della mercede”.
La mancia è una parte della vincita. La sentenza n. 1776 del 18 maggio 1976 della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, a proposito della mancia al croupier, recita: “Il sistema mancia è retto da un uso normativo – si ricava dall’indirizzo  consolidato della giurisprudenza dal 1954 – tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto che obbliga il giocatore vincente ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti ed il gestore …”

Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia alle gestione di cui al Rdl 22 dicembre 1927, n. 2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n. 3125, nonché al Rdl 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62.
Ora si tratta di stabilire se nelle entrate in discorso sono ricomprese o meno le mance elargite ai valletti dai clienti.
Non va sottaciuto ciò che la definizione di mance nella citata sentenza del 1954 cita espressamente il croupier come colui che deve dividere la mancia con il gestore e appare chiaro dall’espressione “addetti al gioco”.
Nel caso fosse (reddito di lavoro o comunque in relazione) dovrebbe essere assoggettata a contribuzione pensionistica e si potrebbe, forse, insistere per il Tfr, anche se non proviene dal datore di lavoro.
Resterebbero, eventualmente, i problemi organizzativi sui quali non desidero minimamente entrare.

Ma una domanda ve e me la pongo: chi deve giudicare se le mance dei valletti sono da ripartire con la gestione e in quale misura e se in relazione alle presenze,  ai servizi (orario), o altro?
Il reddito di lavoro dipendente nella nuova definizione, art. 3 decreto n. 314 del 1997, è “costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposte dal datore di lavoro. (…)
Non concorrono a formare il reddito: lett. i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupier) direttamente o per effetto del riparto (...) nella misura del 25 perento percepito nel periodo di imposta”.

La sentenza n. 1776 del 18 maggio 1976 della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, a proposito della mancia al croupier, recita: “ Il sistema mancia è retto da un uso normativo – si ricava dall’indirizzo  consolidato della giurisprudenza dal 1954 – tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto che obbliga il giocatore vincente ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti ed il gestore...”.
A prescindere dalla pretesa del gestore occorre stabilire se le mance al valletto sono da ricomprendersi tra le entrate derivanti alla casa da gioco.

Innanzi tutto occorrerebbe verificare se, da parte dei valletti esiste la volontà di aderire alla richiesta del datore di lavoro; in caso affermativo si deve stabilire il quantum in percentuale. Mi pare indispensabile che, nel caso di adesione, sia definito un regolamento specifico a cura dei percipienti.
Sempre a mio avviso, trattandosi di reddito da lavoro dipendente, le somme devono essere assoggettate a contribuzione pensionistica da parte del datore e a ritenuta a carico del lavoratore da effettuarsi contestualmente alla cosiddetta busta paga. 
L’articolo 19 del decreto legge n. 318 del 1° luglio 1986 convertito in Legge n.488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di  Sanremo e Venezia, recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni...”.
Quale è il significato di: derivanti? Che derivano. Non pare che la mancia al valletto derivi dalla gestione della casa da gioco ma, piuttosto, da un servizio, parimenti – anche se trattasi di reddito da lavoro dipendente a norma del citato decreto 314/97 – non dovrebbe considerarsi come le perdite dei giocatori e le mance che gli stessi corrispondono in caso di vincita.
La tassazione Irpef come da legge Bilancio 2023 è del 5 percento sino a un reddito dell’anno precedente di 50.000 euro. Come reddito di lavoro dipendente dovrebbe essere soggetta a contribuzione pensionistica e a ritenute.

A prescindere dalla pretesa del gestore occorrerebbe, in primis, stabilire se le mance al valletto sono da ricomprendersi tra le entrate derivanti alla casa da gioco. Questa mi pare la questione più rilevante.
Chiudo con una considerazione finale che appare adatta: il primo beneficiario della mancia è, indiscutibilmente, il croupier. Il gestore non ha titolo originario a parte della vincita (cioè la mancia); d’altro canto sarebbe paradossale che partecipi alla vincita chi, perdendo, la deve finanziare: il gestore. Il fatto che quest’ultimo soggetto partecipi ad una parte delle mance, fondato su un patto o un accordo di devoluzione con il quale i lavoratori consentono al datore di lavoro di sottrarre parte di quanto elargito da terzi (Cassazione, 9 marzo 1954, n. 672),  non pare giustificare un diritto originario del gestore ma, piuttosto, una forma di prelievo forzoso (stante la natura giuridica delle entrate) anche se non è stato regolato il presupposto, la base imponibile, ecc..

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