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CdS: 'Distanziometro non è regola tecnica come il divieto di gioco fuori dai casinò'

21 marzo 2024 - 16:38

Il Consiglio di Stato respinge un ricorso contro il distanziometro in Regione Lombardia e si richiama alla sentenza della Gorte di giustizia europea sul divieto di uso di apparecchi di gioco fuori dai casinò.

Scritto da Amr
Foto di Diana Polekhina su Unsplash

Foto di Diana Polekhina su Unsplash

La Corte di giustizia europea “ha già statuito che misure che vietano l’utilizzazione di qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, devono essere qualificate come regole tecniche ai sensi dell’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 (sentenza del 26 ottobre 2006, Commissione/Grecia, C-65/05, Racc. pag. I-10341, punto 61). Pertanto, una misura (...) che riserva l’organizzazione di giochi automatici ai soli casinò di giochi, deve essere qualificata come 'regola tecnica', ai sensi dell’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34”.

A questa pronuncia del 2012 della Corte di giustizia europea in relazione a una normativa nazionale che consentiva l’utilizzo dei giochi automatici con bassa vincita nei soli casinò si rifà il Consiglio di Stato nel respingere con sentenza l'appello di un operatore di gioco contro la sentenza del Tar Lombardia che a sua volta aveva respinto il suo ricorso contro la delibera della Regione Lombardia del 2014 con la quale si determina la “distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”) e che  ha fissato, per tutti i comuni lombardi, in 500 metri dai luoghi sensibili, la distanza per la nuova collocazione degli indicati apparecchi. 

Tra i vari motivi che avevano portato l'operatore a presentare appello, infatti, figurava il fatto che “la disposizione oggetto d’impugnazione in primo grado aveva influenzato in modo significativo la commercializzazione del gioco pubblico, attraverso gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 del Tulps e pertanto avrebbe dovuto essere considerata alla stregua di una regola tecnica si sensi della Direttiva n. 98/34/Ce. In ragione di ciò, la citata disposizione regionale sarebbe dovuta essere sottoposta al preventivo periodo di c.d. 'stand still', pena l’inefficacia della stessa.” 
Tuttavia, secondo i giudici di Palazzo Spada, il “motivo va disatteso”.  Richiamando la citata sentenza della Corte di giustizia europea in riferimento al divieto di rilasciare, rinnovare o di modificare le autorizzazioni relative alle attività di giochi automatici con vincita limitata esercitate al di fuori dei casinò e se esso sia tale da incidere direttamente sul commercio degli apparecchi da gioco con vincita limitata “spetta al giudice del rinvio verificare se siffatti divieti, la cui osservanza è obbligatoria de iure per l’utilizzazione di giochi automatici a bassa vincita, possano influenzare in modo significativo la natura o la commercializzazione di tali apparecchi (v., in tal senso, sentenza Lindberg, cit, punto 78)”.
Inoltre, “in occasione degli accertamenti che dovranno essere effettuati dal giudice del rinvio, esso dovrà tener conto, in particolare, del fatto che con la riduzione dei punti di installazione autorizzati di giochi automatici con vincita limitata si operi una limitazione del numero massimo di casinò nonché di apparecchi da gioco utilizzabili in questi ultimi.

Del pari, il giudice del rinvio dovrà verificare se gli apparecchi di gioco automatici con vincita limitata possano essere programmati o riprogrammati al fine di essere utilizzati nei casinò quali apparecchi da gioco d’azzardo che consentirebbero vendite più elevate e presenterebbero di conseguenza un maggior rischio di dipendenza dell’utilizzatore dal gioco (v., in tal senso, sentenza Lindberg, cit., punto 79), il che potrebbe influire in modo significativo sulla loro natura”.

Alla luce di ciò, è ancora un passaggio della sentenza della Corte di giustizia richiamata dal CdS, “si deve rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che l’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 deve essere interpretato nel senso che disposizioni nazionali, come quelle della legge sui giochi d’azzardo, che potrebbero avere l’effetto di limitare, o addirittura di rendere progressivamente impossibile, l’utilizzazione dei giochi automatici con vincita limitata in luoghi diversi dai casinò e dalle sale giochi, possono costituire 'regole tecniche', ai sensi di tale disposizione, i cui progetti devono essere oggetto di una comunicazione prevista all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva, purché sia dimostrato che tali disposizioni nazionali rappresentano condizioni che possono influenzare in modo significativo la natura del prodotto di cui trattasi o la sua commercializzazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

Pertanto, ossserva il Consiglio di Stato, “alla luce della indicata pronuncia, spetta al giudice nazionale stabilire se possa rientrare nella nozione di regola tecnica, sub specie di altro requisito, una normativa volta alla limitazione dell’utilizzo delle apparecchiature del gioco d’azzardo avuto riguardo alla capacità di tale normativa di influenzare in modo significativo la natura del prodotto e la sua commercializzazione” ma questa “evenienza deve escludersi rispetto alla normativa de qua, che, a differenza della fattispecie presa in considerazione nell’indicata pronuncia della Corte di giustizia, non prevede l’utilizzo delle apparecchiature per il gioco lecito solo in determinati esercizi – ovvero nei casinò – ma si limita a stabilire dei limiti distanziometrici da luoghi sensibili – nell’ottica di tutela della salute, nel senso innanzi indicato – dei locali in cui possono essere consentite le nuove istallazioni delle apparecchiature per l’esercizio del gioco lecito”.

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