Slot: jackpot iniziale diverso da 0, vincolo da rimuovere
Per restare competitive sul mercato, le slot online dei casino games “dot it” necessitano che venga meno il principale limite alla loro offerta.
I giochi di casino sono un segmento importante del settore del gioco fin dal lancio, nel luglio 2011, ma è stata l’introduzione delle slot, ritardata a metà dicembre del 2012, a determinare la forte crescita del segmento che tuttora persiste. Le slot costituiscono ormai il 70 percento dei giochi di casinò e grazie ad esse il segmento ha raggiunto il 45 percento del totale della spesa del gioco online.
La crescita è avvenuta grazie al riassorbimento di quote del mercato illegale, con la rinuncia dei provider a servire il mercato degli operatori senza concessione. È vitale quindi garantire la competitività del prodotto rispetto all’offerta illegale. Ma a distanza di quattro anni e mezzo dal lancio la competitività dell’offerta legale è ancora svantaggiata da un limite del prodotto. Deve essere rimosso.
IL JACKPOT PROGRESSIVO - I giochi con jackpot progressivo sono offerti sui mercati internazionali con un importo iniziale diverso da zero, che assicura l’appeal della vincita fin dall’inizio, indipendentemente dal progressivo accumulo di contributi al fondo jackpot attraverso le giocate via via effettuate. All’atto della vincita il jackpot iniziale viene immediatamente ripristinato.
In coincidenza con il lancio delle slot sul mercato italiano l’Ufficio del Gioco a Distanza chiese però ai concessionari di rinunciare ad offrire ai giocatori jackpot con importo iniziale diverso da zero. Non si trattò di un provvedimento ma di un “gentlement agreement”, cui tutti i concessionari aderirono allora e che tuttora rispettano. Era motivato dalla necessità di procedere ad una approfondimento per l’individuazione della corretta modalità di trattamento dell’importo iniziale del jackpot ai fini della determinazione della base imponibile e quindi dell’imposta del gioco. Come noto, ai fini della determinazione dell’imposta del gioco il contributo prelevato dalla singola scommessa che affluisce al fondo jackpot è immediatamente considerato come una vincita. Conseguentemente i contributi al jackpot, quota parte delle singole giocate, partecipano algebricamente con segno negativo alla determinazione del saldo, relativo alla singola sessione di gioco, trattenuto dal concessionario, che costituisce la base imponibile per il calcolo dell’imposta. Per converso la vincita del jackpot non partecipa alla determinazione della base imponibile, perché il manifestarsi della combinazione vincente in coincidenza con una giocata determina l’assegnazione di un importo che aveva già prima la natura di vincita e era già “indisponibile” al concessionario. La rinuncia al jackpot iniziale doveva essere una misura temporanea, ma da allora nulla è cambiato. Alcuni concessionari hanno individuato e adottato soluzioni che consentono di dare una risposta certa alla questione del calcolo della base imponibile e dell’imposta, ma si tratta di soluzioni parziali. Sarebbe opportuno invece definite con un provvedimento dell’Adm una soluzione completa.
In altri termini la medesima combinazione di simboli comporta l’assegnazione di due vincite, una fissa e l’altra a jackpot progressivo costituita dall’accumulo dei contributi trattenuti su ciascuna giocata effettuata. La componente fissa partecipa alla base imponibile all’atto della vincita, la componente progressiva partecipa alla base imponibile in coincidenza con la singola giocata, all’atto del prelievo del contributo destinato al fondo del jackpot progressivo. La vincita potenziale complessiva viene rappresentata al giocatore come un unico jackpot con importo iniziale diverso da zero.
È però a tal fine sufficiente che l’Adm consenta di ripartire il rischio relativo al jackpot iniziale, inteso come vincita fissa, tra i concessionari del circuito. L’importo iniziale del jackpot assume la natura di importo “garantito”, in analogia a quanto è previsto per i tornei garantiti nel poker. Si tratta di una componente fissa del jackpot che partecipa alla base imponibile nel momento in cui la vincita si verifica ma che non è assorbita dal solo concessionario titolare del rapporto di conto di gioco con il giocatore vincente ed è invece ripartita.
La ripartizione tra i concessionari del circuito potrebbe essere stabilita per quote uguali o per quote proporzionali ai contributi versati al fondo jackpot progressivo ovvero con una formula che combina le precedenti due. La quota coperta dal singolo concessionario, che partecipa quindi alla determinazione della relativa base imponibile, sarebbe calcolata da Sogei analogamente a quanto avviene per i tornei garantiti di poker. Dovrà essere a tal fine introdotta una modifica del messaggio di protocollo PGDA che non pare complessa da definire né onerosa da implementare.
Nulla cambia per quanto riguarda la componente a jackpot progressivo che, punto di vista impositivo, prevede la partecipazione alla base imponibile del contributo al fondo jackpot all’atto della giocata.
Il settlement tra concessionari per il trasferimento delle quote di pertinenza di ciascun concessionario a quello che intrattiene il conto di gioco con il giocatore vincente sarà gestito dal network, senza bisogno di alcun intervento regolatorio, come oggi già avviene per tutti i giochi in circuito.
L'AUTORE - Giovanni Carboni è socio Carboni&Partners e partner fondatore di Egla (European gambling lawyers & advisors)