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Contenzioso tra Casinò St. Vincent e Lefebvre, M5S interroga Regione

22 gennaio 2018 - 14:25

Interrogazione del Movimento 5 Stelle sulle conseguenze che ci saranno per il Casinò di St. Vincent dopo la sentenza della Corte di Cassazione.

Scritto da Anna Maria Rengo

"Quali conseguenze economiche ci saranno per la gestione straordinaria e per le casse regionali", dopo che "la Cassazione ha dato ragione ai Lefebvre nella 'causa madre' sul Casinò" di Saint Vincent? Questo il quesito che il consigliere del Movimento 5 Stelle, Roberto Cognetta, pone in un'interrogazione a risposta immediata (inserita all'ordine del giorno dei lavori del prossimo Consiglio Valle) al governo regionale valdostano, a seguito della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che torni in Corte d'appello, in diversa composizione, la causa tra ex Sitav, Gestione straordinaria del Casinò e Casinò di Saint-Vincent sul contratto del 1994 per il passaggio della banca dati e di beni immobili.

La Corte di Cassazione ha infatti accolto in parte il ricorso del gruppo Lefebvre e annullato di conseguenza le decisioni prese nei due precedenti gradi di giudizio. Ciò si tradurrà in un risarcimento potenzialmente milionario che il Casinò dovrà pagare.

Nella sentenza i giudici, dopo aver rigettato i primi due motivi di ricorso, ritengono che "discorso diverso deve farsi in relazione ai canoni e alle penali previsti per l'utilizzo e la restituzione degli altri beni locati, ossia degli spazi destinati a parcheggi, del capannone contenente gli attrezzi per la manutenzione e del tunnel di collegamento tra il Casinò e il Grand Hotel Billia, ossia per i beni immobili che la sentenza del 2007 ha accertato restituiti il 27.1.1997; va infatti considerato -per un verso- che la sentenza n. 663/2007 dichiarò (a pag. 41) l'inammissibilità della relativa domanda, ex art. 345 cod. proc. civ., e -per altro verso- che non si rinvengono, in tale sentenza, statuizioni incompatibili con la possibilità di avanzare successive pretese per canoni o ritardi in relazione agli immobili, giacché -per quanto sopra evidenziato- la liquidazione effettuata nel 2007 ha avuto ad oggetto esclusivamente la banca dati ed è stata parametrata al valore della stessa e delle informazioni trasferite nel nuovo sistema informatico, senza prendere in considerazione i beni immobili e la loro ritardata restituzione". Pertanto, va escluso che "sussista una preclusione ex iudicato in relazione alle domande riproposte nel presente giudizio, per la parte in cui si riferiscono a beni diversi dalla banca dati: in tali termini, il terzo motivo risulta dunque fondato e deve essere accolto, con cassazione della sentenza -nei limiti anzidetti- e rinvio alla Corte di merito per l'esame delle domande concernenti i beni immobili".

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