Giochi e casinò sotto la lente del Parlamento Ue
Si parla, e molto, anche di gioco, nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che sarà discussa (anche nei suoi emendamenti) e approvata domani, in sessione plenaria, dal Parlamento europeo.
GLI OBIETTIVI - Gli obiettivi principali delle misure proposte dalla Commissione europea sono il rafforzamento del mercato interno mediante la riduzione della complessità transfrontaliera, la tutela degli interessi della società dalla criminalità e dagli atti terroristici, la salvaguardia della prosperità economica dell’Unione europea assicurando un efficiente contesto imprenditoriale, il contributo alla stabilità finanziaria tutelando la solidità, il funzionamento regolare e l’integrità del sistema finanziario.
La direttiva potenzia ulteriormente alcuni elementi delle raccomandazioni rivedute, in particolare in relazione all’ambito d’applicazione (inserendo i prestatori di servizi di gioco d’azzardo e i commercianti di oggetti con una soglia di valore di 7.500 euro), alle informazioni sulla titolarità effettiva (che devono essere messe a disposizione degli enti obbligati e delle autorità competenti) e alle disposizioni sulle sanzioni.
VALUTAZIONE D’IMPATTO -
LE PRINCIPALI MODIFICHE – Tra le principali modifiche alla terza direttiva antiriciclaggio c’è l’ampliamento dell’ambito di applicazione della direttiva, includendo i ‘prestatori di servizi di gioco d’azzardo’ (in conformità con la direttiva 2000/31/CE, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ). La terza direttiva antiriciclaggio attualmente in vigore e le raccomandazioni riviste del Gafi richiedono che nel campo di applicazione della normativa antiriciclaggio/di lotta al finanziamento al terrorismo vengano fatte rientrare esclusivamente le case da gioco. Nell’Ue elementi di fatto indicano che questo espone altre aree del gioco d’azzardo allo sfruttamento da parte dei criminali.
Ancora, a detta della Commissione, le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che le persone che dirigono effettivamente attività di cambiavalute, prestatore di servizi relativi a società e trust o prestatore di servizi di gioco d’azzardo e i loro titolari effettivi siano dotate di competenza ed onorabilità. È opportuno che i criteri per stabilire la competenza ed onorabilità di una persona riflettano almeno la necessità di tutelare tali entità dallo sfruttamento per scopi criminosi ad opera dei dirigenti o titolari effettivi.
LE NORME SUI GIOCHI NELLA DIRETTIVA
Articolo 2
1. La presente direttiva si applica ai seguenti enti obbligati:
(f) prestatori di servizi di gioco d’azzardo.
Articolo 3
Ai fini della presente direttiva si intende per:
(10) “servizi di gioco d’azzardo”: servizi che implicano una posta pecuniaria in giochi di sorte, compresi quelli che comportano elementi di abilità, quali le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, prestati in locali fisici o, a prescindere dal modo, a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del singolo destinatario di servizi;
Articolo 10
Gli Stati membri assicurano che gli enti obbligati applichino gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei casi seguenti:
(d) sui prestatori di servizi di gioco d’azzardo, quando eseguono operazioni occasionali d’importo pari o superiore a 2.000 euro, indipendentemente dal fatto che l’operazione sia eseguita in un’unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;
Articolo 44
1. Gli Stati membri dispongono che i cambiavalute e i prestatori di servizi relativi a società e trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d’azzardo ottengano un’autorizzazione.
Articolo 45
3. Per quanto concerne gli enti creditizi e finanziari e i prestatori di servizi di gioco d’azzardo, le autorità competenti dispongono di poteri di vigilanza rafforzati, fra cui la facoltà di effettuare ispezioni sul posto.
GLI EMENDAMENTI IN DISCUSSIONE –
Le commissioni chiedono di emendare anche l’articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera f, nella definizione di prestatori di servizi di gioco d’azzardo, in questo modo: “f) prestatori di servizi di gioco d'azzardo; ad eccezione dei casinò, gli Stati membri possono decidere di esentare del tutto o in parte determinati servizi di gioco d'azzardo dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva sulla base del basso rischio connesso alla natura delle operazioni di tali prestatori di servizi o sulla base di valutazioni del rischio; prima di applicare un'esenzione, lo Stato membro interessato chiede l'approvazione della Commissione”.
Ancora, si vuole intervenire all’articolo 3, inserendo un punto 10 bis nuovo: “a) operazione riguardante le scommesse’: operazione ai sensi dell'articolo 12 della presente direttiva che comprende tutti i passaggi del rapporto commerciale tra, da un lato, il prestatore di servizi di gioco d'azzardo e, dall'altro, il cliente e il beneficiario della registrazione della scommessa fino al pagamento dell'eventuale vincita; interno che sono a maggior rischio; b) i rischi associati a ciascun settore interessato, in particolare i settori non finanziari e il settore del gioco d'azzardo; c) i mezzi più diffusi utilizzati dai criminali per riciclare proventi illeciti; d) le raccomandazioni alle autorità competenti sull'efficace distribuzione delle risorse; e) il ruolo delle banconote euro nelle attività criminali e nel riciclaggio di denaro. La valutazione dei rischi include altresì proposte sulle norme minime per la valutazione dei rischi da condursi da parte delle autorità nazionali competenti. Tali norme minime sono elaborate in collaborazione con gli Stati membri e coinvolgono l'industria e le altre parti interessate attraverso consultazioni pubbliche e riunioni private delle parti interessate, a seconda del caso”.
Un altro emendamento chiede di intervenire al comma 1, lettera d) dell’articolo 10, che così recita: “d) sui prestatori di servizi di gioco d'azzardo, quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a 2.000 euro, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate”. La proposta di modifica prevede invece che si intervenga “d) sui casinò quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a 2.000 euro, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate; d bis) sul gioco d'azzardo online, quando instaurano un rapporto d'affari; d ter) sui prestatori di altri servizi di gioco d'azzardo, quando corrispondono vincite di 2.000 euro o più”.
Altro intervento riguarda il paragrafo 3 dell’articolo 45, che nel testo della Commissione prevede che “per quanto concerne gli enti creditizi e finanziari e i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, le autorità competenti dispongono di poteri di vigilanza rafforzati, fra cui la facoltà di effettuare ispezioni sul posto”. L’emendamento chiede invece che “Per quanto concerne gli enti creditizi e finanziari e i prestatori di servizi di gioco d’'azzardo, le autorità competenti dispongono di poteri di vigilanza rafforzati, fra cui la facoltà di effettuare ispezioni sul posto. Le autorità competenti incaricate della vigilanza degli enti creditizi e finanziari verificano l'adeguatezza della consulenza legale ricevuta al fine di ridurre l'arbitraggio normativo e giuridico in caso di pianificazione ed elusione fiscale aggressiva”.