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Casinò Campione, ecco le modifiche comunali allo Statuto

03 ottobre 2022 - 15:33

Dando seguito ai rilievi del Mef, il Comune di Campione d'Italia provvede a modificare lo Statuto del Casinò.

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Manca solo il "sì", che appare scontato e che arriverà stasera 3 ottobre in consiglio comunale. Il Comune di Campione d'Italia ha provveduto a modificare il nuovo Statuto della società di gestione del Casinò, così da  recepire i rilievi che gli erano stati mossi dal ministero dell'Economia e delle Finanze e che si incentravano sulla sua trasformazione in società benefit. 

Per quanto attiene le indicazioni relative all'articolo 4, ossia "fornire una più circostanziata descrizione dei benefici comuni che la società intende perseguire", lo statuto viene integrato indicando le specifiche finalità di beneficio comune, dunque "a) promuovere il gioco legittimo e la trasparenza della sua gestione, b) promuovere formazione e informativa per contrastare le ludopatie e le dipendenze (...), c) utilizzare risorse e fonti di energia compatibili con la tutela dell'ambiente, d) promuovere opportunità economiche per individui e comunità (...), e) promuovere e curare la motivazione e la crescita professionale del personale (...), f) curare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro (...).

Di particolare interesse sono le modifiche all'articolo 23, visto che il Mef criticava la mancata citazione del contributo dovuto alle Province di Como, Varese e Lecco, nonché al ministero dell'Interno: "Gli utili netti - si legge nel comma aggiuntivo introdotto - sono costituiti dai proventi di gioco e dagli altri incassi della società, dedotto il contributo dovuto al Comune d'Italiain base alla convenzione di gestione (...), il prelievo fiscale, i costi e le spese di gestione e l'eventuale contributo dovuto a norma dell'articolo 10 bis della legge 10 ottobre 2021 n. 174 alle Province di Como, Varese e Lecco, nonchè al ministero dell'Interno".

Per quanto attiene  l'articolo 13, il Mef sottolineava che l'assemblea deve motivare la necessità di fare ricorso allo schema collegiale, che deve comunque prevedere un consiglio da 3 a 5 membri. A tale proposito, l'articolo 13 è stato rifomulato, specificando i motivi che giustificano l'eventuale nomina di un organo collegiale (essa "trova ragione e giustificazione per motivi di adeguatezza amministrativa e gestionale, considerata la complessità dell'attività svolta dalla società, che richiede contestualmente idonee conoscenze tecnico operative specifiche...") e aggiungendo un comma riguardante la nomina del presidente del cda eliminando il telegramma e il telefax.

Dando seguito ai rilievi sull'articolo 15, ossia motivare perché ora è previsto che siano riservate all'assemblea le decisioni sulla concessioni di mutui e garanzie superiori a 500mila euro e sulla concessione di garanzie superiori a 500mila euro, mentre prima l'assembela era tenuta a esprimersi su ogni concessione di garanzia (indipendentemente dal valore) e per operazioni comportanti impegni di spesa superiori a 200mila, il testo dello statuto è stato rettificato, prevedendo che siano riservate all'assemblea le decisioni in ordine all'assunzione di mutui e finanziamenti di importo superiore a 200mila euro, la concessione di fideiussioni o garanzie autonome indipendentemente dal loro valore, le spese per obbligazioni comportanti per la società impegni di spesa di carattere straordinario superiori a 200mila euro.

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