Inizia la prossima settimana l'esame, da parte delle commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, degli emendamenti presentati al disegno di conversione in legge del decreto Sostegni e se ce ne sono alcuni relativi specificamente ai casinò, altri, più indirettamente, prevedono disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e società partecipate, attraverso delle modifiche che interessano soprattutto il loro testo di riferimento, il testo unico sulel partecipate. Da notare, il fatto che alcuni siano bipartisan, a evidenziare il grave momento difficoltà vissuto anche dagli enti pubblici e dalla loro società partecipate, tra cui figurano i casinò.
L'EMENDAMENTO DELLA LEGA
I senatori della Lega Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri chiedono che dopo l'articolo 30 sia inserito un articolo 30-bis recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e società partecipate".
1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le previsioni di cui agli articoli 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico Ndr), comma 2, 14 (Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica Ndr), comma 5, 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche Ndr), comma 2, lettera d), 21 (Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali Ndr) e 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni Ndr), comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche Ndr), commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.
3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d) le parole: ''un milione di euro'' sono sostituite con le seguenti: ''cinquecentomila euro''.
4. All'articolo 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni Ndr), comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite con le seguenti: ''fino al 31 dicembre 2023''.
5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014 Ndr), è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021''. Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: ''555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento''».
L'EMENDAMENTO DI PD, FDI E FI
I senatori Ferrari e Pittella (Pd); Iannone, Calandrini, De Carlo e De Bertoldi (FdI); Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone (Fi) propongono invece tre distinti emendamenti, ma uguali nel contenuto, con cui si chiede l'introduzione di un articolo 30-bis recante "Disciplina in materia di società partecipate".
1. In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le previsioni di cui agli articoli 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico Ndr), comma 2, 14 (Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica Ndr), comma 5, 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche Ndr), comma 2, lettera d), 21 (Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali Ndr) e 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni Ndr), comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle annualità 2020 e 2021 e ai relativi risultati finanziari ed economici in esse conseguiti.
2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano per l'anno 2021.
3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni, al comma 2, alla lettera d), le parole: ''un milione di euro'' sono sostituite con le seguenti: ''cinquecentomila euro''.
4. All'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite con le seguenti: ''fino al 31 dicembre 2023''».