Il fatto che una legge del 1986, la n.388 se la memoria non mi fa danno, statuisca in pubblicistica la natura giuridica delle entrate a favore di Comuni e Regione che, al momento, sono titolari di una casa da gioco, imporrebbe una particolare attenzione a tutti i fatti che direttamente o indirettamente si traducono in minori entrate erariali.
Infatti nei bilanci di detti enti, alla voce entrate erariali, troviamo i proventi che contrattualmente introitano dalle gestioni, siano esse a capitale pubblico o privato o, eventualmente, misto.
Sicuramente il danno erariale deve essere dimostrato a quanto mi risulta conoscere da non esperto in materia di diritto amministrativo; a volte ciò è possibile, altre no.
Il comportamento delle gestioni, che indubbiamente si adeguano alle clausole e alle condizioni contrattuali con l’ente proprietario, dovrà necessariamente tenerne conto debitamente. Sono le proprietà che hanno il dovere, dopo aver considerato gli eventi possibili, di tenerne conto nello stabilire regole e clausole.
Ciò che ritengo maggiormente rilevante è il complesso delle regole che fissano le stringenti modalità con le quali effettuare il controllo delle entrate di gioco considerando sia la regolarità del gioco e, conseguentemente, degli introiti. È doveroso aggiungere che detto controllo avviene in due tempi, uno concomitante e l’altro susseguente, ad esempio ogni X mesi. Il concomitante può trovare un validissimo aiuto da una visione tramite le telecamere, senza tralasciare la presenza in sala giochi di personale incaricato e alle dipendenze del concedente.
Desidero aggiungere alla precedente esposizione, raccomandando alle parti in causa, l’adozione di una modulistica che, oltre ad avere uno specifico compito, possa produrre, mi si consenta, effetti collaterali tali da agevolare il compito del marketing e la più completa interpretazione del trend produttivo.
Chiaramente una problematica come quella in discorso non può ritenersi esaurita con quanto riportato ma è un inizio o, meglio, un completamento di quanto contenuto in un altro articolo (
consultabile a questo link, Ndr).
In ogni caso e con qualsiasi tipologia di gestione
l’ente pubblico dovrebbe, a mio parere deve ma non sono nessuno per imporre potendo solamente consigliare,
essere sempre in grado di controllare nei modi dovuti, tutti dipendenti da dati certi e perfettamente comparabili,
ogni fatto economico che si riverbera indiscutibilmente sul quantum di sua spettanza. Un quantum che troviamo, lo ripeto, nei bilanci pubblici sotto la voce entrate tributarie.