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Fusione inversa al Casinò Venezia, dopo la delibera l'assemblea di Cmv Spa

14 novembre 2022 - 17:15

Pubblicata la delibera sulla fusione inversa delle società cui fa capo il Casinò di Venezia: ora l'assemblea della Cmv Spa e poi di Cdv Gioco Spa.

Scritto da Anna Maria Rengo
Photo by Geoffroy Hauwen on Unsplash

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Il consiglio comunale approva "il progetto di fusione inversa per incorporazione di Cmv Spa in Casinò di Venezia Gioco Spa" e dà mandato al sindaco Luigi Brugnaro o a un suo delegato il compito di "esprimere nell'Assemblea ordinaria di Cmv Spa indirizzo di voto favorevole all’operazione di fusione inversa per incorporazione di Cmv Spa in Casinò di Venezia Gioco Spa con conseguente voto favorevole di Cmv Spa nell’assemblea straordinaria di Casinò di Venezia Gioco Spa. all’operazione sopra descritta riservandosi il diritto di procedere alla revoca delle delibere di fusione nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria non autorizzasse il riporto in capo all’incorporante Casinò di Venezia Gioco Spa dell’intero asset fiscale a recuperabilità progressiva costituito dalla futura possibilità di deduzione dai redditi imponibili del 'Gruppo Casinò' di perdite ed interessi passivi relativi ad esercizi precedenti".

Questo quanto deliberato la scorsa settimana dal consiglio comunale di Venezia e quanto si legge nell'atto affisso al'albo pretorio, nel quale si ripercorre, come già fatto in aula dall'assessore al Bilancio e Partecipate Michele Zuin, le motivazioni che hanno portato la giunta a decidere di procedere verso la strada della riunificazione delle due società cui fa capo il casinò.

Nella delibera si ricorda infatti che "con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/09/2017 avente ad oggetto la 'Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni oggetto di dismissione' si è preso atto che la Società Cmv Spa ricade nelle ipotesi di cui all’art. 20 comma 2, del predetto Decreto Legislativo e pertanto la partecipazione doveva essere dismessa ma tale procedura di dismissione doveva essere differita in quanto si dovevano terminare le operazioni di valorizzazione degli assets patrimoniali attivi e passivi rimasti in capo a Cmv Spa in esito al conferimento del Ramo Gioco alla controllata Casinò di Venezia Gioco Spa in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 137/2015";

Si ricorda inoltre che, tra l'altro, all'immediata "dismissione della società Cmv Spa ostava, per altro verso, anche la presenza di un rilevante asset fiscale a recuperabilità progressiva, costituito dalla futura possibilità di deduzione dai redditi imponibili del Gruppo di perdite, interessi passivi ed Ace (Aiuto alla crescita economica) prodotti in esercizi precedenti; tale asset è in larga parte fruibile all’interno della procedura di consolidato fiscale nazionale previsto dagli artt. 117 e seguenti del D.P.R. 29 dicembre 1986 n. 917 (Tuir), promossa da Cmv Spa a partire dall’esercizio 2008 e tutt’ora in corso".

Ripercorrendo l'iter, la delibera ricorda che "con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 17 dicembre 2021", si è preso atto della "necessità di procedere con la dismissione della Società Cmv Spa individuando, come forma di dismissione, la fusione inversa per incorporazione nella controllata CdV Gioco Spa a condizione che detta dismissione debba essere compatibile con il mantenimento dell’asset fiscale di cui sopra prevedendo a tal proposito la presentazione di una o più istanze di interpello all’Agenzia delle Entrate, volte ad ottenere conferma della possibilità di procedere, senza pregiudizio, alla prospettata operazione di fusione inversa" e che dunque "è stato avviato dalla Società un approfondito esame delle condizioni per il mantenimento del beneficio fiscale de quo e ad esito di tale esame e per risolvere una prima incertezza interpretativa in ordine alla sorte delle perdite prodotte in vigenza di procedura di consolidato fiscale, la società Cmv Spa ha proposto istanza di interpello interpretativo all’Agenzia delle Entrate".

Da parte sua l'Ade, "non ha negato la possibilità di riporto di tali perdite ed interessi, ma ne ha indicato la soggezione 'alle limitazioni di cui all'art. 172, comma 7 del Tuir, fatta salva disapplicazione riconosciuta a seguito di presentazione di apposita istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L. n. 212/2000. Tale risposta rende necessario, per la proposizione dell’istanza di interpello disapplicativo", l’adozione delle delibere assembleari volte all’approvazione del progetto di fusione inversa tra le due società "poiché solo l’esistenza di atti societari approvati rende possibile la presentazione di detto interpello. In ogni caso in esito a detto interpello si potrà procedere alla revoca della delibera assembleare di approvazione del progetto di fusione, nel denegato caso di diniego del diritto al riporto del beneficio fiscale".

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