Con 222 voti favorevoli, 23 contrari e 7 astensioni, l'Assemblea di Palazzo Madama, giovedì 25 febbraio, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, in via definitiva, il ddl n. 2101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 183/2020, recante disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi e ulteriori disposizioni.
Confermate, ovviamente, tutte le disposizioni su Campione d'Italia (limite massimo alle anticipazioni di tesoreria e misure fiscali), sulle società partecipate dagli enti pubblici (deposito dei bilanci) e sulla lotteria degli scontrini, presenti già del Dl originario o inserite nel corso dei lavori in sede referente da parte delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera.
LE NORME SU CAMPIONE
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
« 11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’Unione europea, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all’anno 2027 alle medesime condizioni di cui all’articolo 1, comma 547, della citata legge n. 160 del 2019.
11-ter. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 576-bis è sostituito dal seguente:
“576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell’importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli”;
b) il comma 577-bis è sostituito dal seguente:
“577-bis. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d’imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell’importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli”.
LE NORME SULLE SOCIETA' PARTECIPATE
Dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti:
« Art. 3-bis. – (Disposizioni in materia di società partecipate) – 1. Il tardivo deposito dei bilanci relativi all’esercizio 2019 delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non dà luogo a sanzioni a condizione che sia effettuato entro il 31 marzo 2021".
LE NORME SULLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - Nel ddl sono incluse anche alcune disposizioni sulla lotteria degli scontrini. Viene infatti previsto che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle
entrate, che stabilisce le modalità attuative dell’avvio e dell’operatività della
lotteria dei corrispettivi sia emanato entro il 1º febbraio 2021 (come è infatti avvenuto). Viene inoltre spostato al 1º marzo 2021 la decorrenza del termine per i consumatori, nel
caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell’acquisto, di effettuare le relative segnalazioni.