In attesa che si comunichi l'esito dei ricorsi presentati contro le dichiarazioni di inammissibilità (depositato anche quello relativo all'inammissibilità della proposta sullo statuto del Casinò Campione), in attesa che i gruppi segnalino le proposte emendamentive che saranno dunque esaminate, si può fare un primo elenco di quelle relative a Campione d'Italia e che restano in campo, dopo i lavori di ieri, mercoledì 3 febbraio, delle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilanci della Camera, impegnate in sede referente nell'esame del disegno di conversione in legge del decreto Milleproroghe.
Oltre all'emendamento di Italia Viva, ce ne sono due che riguardano "i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea", dunque all'exclave italiana in terra svizzera.
Sono entrambi a firma dei deputati del Pd Braga, Fragomeli e Lorenzin: il primo chiede di prorogare al 2027 il criterio su cui calcolare l'anticipazione di tesoreria (la media delle Entrate dei primi 3 Titoli accertate dal 2015 al 2017, anziché dell'ultimo bilancio consuntivo approvato) e ciò in quanto nel 2018-2019 e 2020 non è stato fatto alcun Rendiconto Consuntivo, mentre il secondo, oltre a riproporre i contenuti del primo, proroga di un anno i benefici previsti per chi investe a Campione d'Italia, soprattutto alla luce del fatto che nel 2020 non c'é stato quasi nessuno che è venuto a investire a causa della pandemia.
Ecco i testi integrali:
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’Unione europea, la misura di cui all’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all’anno 2027 alle medesime condizioni di cui all’articolo 1, comma 547 della citata legge n. 160 del 2019.
3.88. Braga, Fragomeli, Lorenzin
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’Unione europea, la misura di cui all’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all’anno 2027 alle medesime condizioni di cui all’articolo 1, comma 547 della citata legge n. 160 del 2019. 11-ter.
All’articolo 129-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: « per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 » sono inserite le seguenti: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021 »;
b) al comma 1, lettera f), dopo le parole: « per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 » sono inserite le seguenti: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021 ».
3.87. Braga, Fragomeli, Lorenzin.