Il prossimo incontro, come noto, è fissato per il 16 maggio. In quella data, proseguirà dunque il confronto sulla bozza provvisoria di contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti della case da gioco (in realtà, ovviamente solo una) della Regione autonoma Valle d'Aosta, presentata dalla Casinò de la Vallèe Spa alle organizzazioni sindacali.
L'obiettivo è che lo stesso decorra dal 1° gennaio del 2024, mentre dal 1° gennaio di quest'anno è entrato in vigore un regolamento aziendale,
questo dopo le disdette del Ccal ex-Sitav e del Ccal ex-Siser, avvenute il 4 dicembre del 2018.
La bozza presentata dall'azienda attinge dunque dal regolamento aziendale in essere, evidenziando alcune osservazioni che saranno in particolare
oggetto di discussione. Per esempio, si evidenzia che "per quanto riguarda i livelli contrattuali del personale in forza alla data del 15 dicembre 2022 e per gli eventuali aggiornamenti degli stessi si farà riferimento alla classificazione in atto al 31 dicembre 2018, fatta salva ogni eventuale armonizzazione degli stessi concordata con le Ooss e le rappresentanze interne".
O ancora, per quanto attiene l'articolo 19, relativo alle funzioni di rappresentanza, si evidenzia come "in ragione del modello organizzativo
adottato, il sistema dei ruoli aziendali potrà prevedere le figure professionali del vice-ispettore e del vice-capo tavolo, inquadrate al livello immediatamente inferiore a quello rispettivamente di ispettore o di capo tavolo, ma con il riconoscimento di un’indennità di funzione pari
al 60 percento della differenza sui minimi tabellari fra il livello del capo tavolo o ispettore e quello immediatamente inferiore".
Quanto all'orario di lavoro, nella bozza aziendale "la normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 36 ore per quadri e impiegati
amministrativi non turnisti e fino a un massimo di 36 ore per gli impiegati tecnici e gli impiegati amministrativi turnisti, il cui orario di lavoro sarà programmato in relazione agli orari di apertura e chiusura delle sale da gioco".
LE FERIE - Evidenziate in rosso anche alcune disposizioni relative alle ferie: "Dopo cinque anni di anzianità - si legge all'articolo 43 - il
numero dei giorni di ferie è portato a 26, dopo dieci anni a 28 e dopo vent’anni a 30", mentre in quello successivo, il 44, si prevede che "per
gli impiegati tecnici e gli impiegati amministrativi turnisti la programmazione del godimento delle ferie avverrà unitamente alla programmazione delle dodici festività".
LA QUATTORDICESIMA - Venendo alla parte economica, l'articolo 64 istituisce "a partire dal 1° giugno 2025" l’istituto della quattordicesima mensilità "da corrispondersi alla maturazione con le spettanze del mese di giugno di ciascun anno. Per il primo anno la quattordicesima mensilità è riconosciuta nella misura del 30 percento, per il secondo anno nella misura del 60 percento e dal terzo anno nella misura del 100 percento.
L'ASPETTATIVA - L'articolo 71 fissa a un massimo di 240 all'anno solare la conversazione del posto nei confronti di lavoratori ammalati e
infortunati sul lavoro.
LE NORME TRANSITORIE - Di particolare rilievo, tutte le norme transitorie contenute degli articoli da 89 in poi.
LE FERIE - In ogni deroga alle previsioni di cui all’art. 43 sul numero di ferie spettanti, al solo personale in forza al 15 dicembre 2022 il numero di ferie spettanti sarà pari dal 1° gennaio 2025 a 26 giornate, dal 1° gennaio 2027 a 28 giornate, dal 1° gennaio 2029 a 30 giornate, dal 1° gennaio 2031 a 32 giornate, recita l'articolo 89.
LA RIDUZIONE DEI RIPOSI SETTIMANALI - L'articolo 90 prevede invece che cessi, dal 1° gennaio 2025, il regime dei riposi settimanali che era
previsto nel verbale di accordo dell'11 febbraio 2019.
IL FONDO DI PREVIDENZA - Ancora, l'articolo 91 prevede che "Ferma restando l’attuale quota di destinazione al Fondo di Previdenza pari a
euro 14,97 per dodici mensilità, le Parti ritengono sostenere per il futuro l’asse della previdenza complementare, anche con un significativo incremento della quota di destinazione che a partire dal 1° gennaio 2025, a condizione che l’utile dopo le imposte della Società sia pari almeno al 15 per cento dei ricavi, potrà essere portato a euro 75,00 per dodici mensilità e a partire dal 1° gennaio 2026, sempre a condizione che l’utile dopo le imposte della Società sia pari almeno al 15 per cento dei ricavi, potrà essere portato a euro 150,00 per dodici mensilità".
IL WELFARE AZIENDALE - L'articolo 92 prevede che "a partire dal 1° luglio 2024" sia "avviato un tavolo di studio e di confronto sul cosiddetto welfare aziendale".
IL PREMIO DI RISULTATO - Quanto alla parte economica, il premio di risultato è regolato dal verbale di accordo del 2019, ma le parti "si impegnano entro il 31 dicembre 2024 a riesaminare l’istituto, valutandone ipotesi di miglioramento a parità di costi per la Società".
L'INDENNITA' DI REPARTO - L’indennità di reparto è regolata anch'essa dal verbale di accordo del 2019 "e liquidata sulla base della effettiva presenza, riconoscendo come presenza convenzionale i soli permessi per maternità obbligatoria", mentre "per gli assunti prima del 15 gennaio 2022 permane sino al 31 dicembre 2024 il regime più favorevole in atto".