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Ripartizione e tassazione mance, tra lotte sindacali e interventi di legge

30 settembre 2023 - 09:06

Il tema della ripartizione e della tassazione delle mance è annoso e oggetto sia di rivendicazioni sindacali che di interventi di legge.

Scritto da Mauro Natta
Ripartizione e tassazione mance, tra lotte sindacali e interventi di legge

Allorché mi dedicavo e mi dedico, oggi un pochino meno, ad approfondire un argomento non nego che la maggior parte del tempo la impiegavo per una specifica ricerca spesso impegnativa in quanto travalicava le mie personali conoscenze e capacità. Infatti, un tempo, mi assorbiva in modo forse eccessivo perché le motivazioni erano più pressanti e le primavere inferiori alle attuali. 
Una delle imprese del genere, forse la più difficile per le motivazioni su esposte, fu quando nacque la questione in ordine alla richiesta da parte del fisco di rendere le mance ai croupier delle case da gioco soggette a tassazione dell’imposta personale sul reddito delle persone fisiche.

Non vorrei essere né noioso né lungo, mi sento obbligato, pur nella estrema sintesi possibile che intendo adottare, ad occuparvi un tempo non breve e una attenzione insolita per leggermi.
I dipendenti che rappresentavo sindacalmente e dei quali facevo parte erano abituati a essere tassati in base ad dettato della Legge 30 aprile 1969, n. 53, art.35, lett. e, il altri termini il cosiddetto “stipendio convenzionale”. La mancia era tassata su un quantm, appunto convenzionale, sul quale il datore di lavoro versava i contributi pensionistici e il lavoratore pagava le ritenute.

Ma trovavamo conforto anche nella sentenza del Tribunale di Venezia del 19 febbraio 1975 che riporto:  ... E’ pacifico  che le mance in questione sono elargite dai giocatori vincenti ...  Le mance provengono pertanto da un terzo e sono corrisposte in occasione della vincita del donante, distinguendosi così dalle mance che possono venire ...  che sono in relazione con il rapporto di sevizio ... Esula, infatti, dalle mance in questione ogni carattere rimuneratorio poiché le elargizioni vengono fate dai giocatori vincenti non a compenso di un servizio reso ma per atto di mera liberalità ... ” Ed ancora: “... Neppure è possibile configurare le mance come partecipazione agli utili dell’impresa. Le mance …… essendo elargite in concomitanza con una perdita da parte del gestore ...”
Il trattamento previdenziale delle mance discendeva dall’accordo tra le parti per cui erano tassate in quanto comprese nella dichiarazione dei redditi in aggiunta alla retribuzione ordinaria nella misura in cui queste erano assoggettate a contribuzione pensionistica. Si rammenta il decreto in data 14 aprile 1973, emesso ai sensi del secondo comma dell’art. 4, Dpr n.1420 del 1971, emanato i sensi della legge sulla riforma pensionistica, L. 30 aprile 1969, n.153 citata”.
Per farla breve se così si può dire, con l’approvazione del decreto legislativo n. 314 del 1997, in tema di armonizzazione tra importo soggetto ad Irpef e quello a contributivi, le mance fanno registrare una ulteriore e giusta sistemazione. 
Che è stata la normale evoluzione di un concetto sempre sostenuto dai dipendenti tecnici delle case da gioco italiane: è inconcepibile che una somma possa essere riconosciuta come reddito ai fini fiscali e non ad altri fini.

Appare normale che non è logico e tollerabile nell’ambito di uno stesso ordinamento giuridico, che una attribuzione patrimoniale sia qualificata come “compenso” ad un effetto (quello fiscale) e non ad un alto effetto (quello lavoristico - previdenziale), proprio in un combinato normativo in cui quella qualificazione presuppone necessariamente quest’altra.
Questa premessa per introdurre lo stupore che mi assale quando prendo visione di fatti che, a mio avviso non dovrebbero accadere nel modo più assoluto. 
Apporre una firma in calce ad un documento ufficiale presuppone una più che attenta lettura e, se del caso, una richiesta di accettabili spiegazioni e/o motivazioni.

Ecco quello che non mi è facile, anzi assolutamente difficile, comprendere: in un articolo di una convenzione relativa alla gestione di una casa da gioco è dato leggere: “gli introiti della gestione sono rappresentati dai proventi lordi di tutti i giochi d’azzardo in essere e di quelli che saranno eventualmente introdotti in seguito ... Nel computo dei proventi lordi non si tiene conto ... e delle mance elargite da giocatori...”.
In un contratto di lavoro, relativo alla stessa casa da gioco di cui sopra, si legge, con riferimento alle mance in discorso la locuzione “compenso” ed altro ancora per me non condivisibile. Mi fermo alla locuzione che trovo, a dir poco, sconvenientemente approvata con una firma. Avrei visto meglio il termine “elargizione” o “liberalità”.

La mancia è una liberalità d’uso non rimuneratoria e non un compenso. Il fatto che la nuova formulazione del reddito di lavoro dipendente le abbia ricomprese tra questi e le definisca liberalità in relazione al rapporto di lavoro non concorre a cambiare la natura giuridica delle stesse.
Desidero aggiungere, in chiusura, la considerazione che se la mancia fosse un compenso per un servizio reso (la vincita) sarebbe un fatto, indubbiamente, da codice penale. Mi scuso se posso aver urtato la suscettibilità di qualche lettore, ho cercato di ridurre l’eventualità al minimo, ma certe scoperte mi provocano la necessità di raccomandare sempre la massima attenzione e il mezzo che posso usare è soltanto quello di scrivere.

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