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Tar Sicilia su orari slot, 'Ricorso sala bingo infondato'

05 agosto 2019 - 10:14

La quarta sezione di Catania del Tar Sicilia rigetta il ricorso presentato da una sala bingo di Messina contro le fasce orarie di accensione delle slot imposte dal Comune.

Scritto da Rf
Tar Sicilia su orari slot, 'Ricorso sala bingo infondato'

"La libertà di iniziativa economica non è assoluta, non potendo essa svolgersi, per preciso precetto costituzionale, in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41 Cost.). Sicchè, l’apertura in concreto consentita con l’ordinanza impugnata risulta proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), in quanto realizza un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico perseguito, sintetizzabile nell’esigenza di ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco".

Questo quanto si legge nella motivazione con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione quarta), rigetta il ricorso presentato da una sala bingo di Messina contro le fasce orarie di accensione delle slot, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22 di tutti i giorni, compresi i festivi, imposte dal Comune di Messina.
 
L'ordinanza del sindaco di Messina del settembre del 2017 prevede che "gli apparecchi slot e Vlt nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili".
 
Ordinanza che va a modificare gli orari di spegnimento alle ore 22 anzichè alle 3 per i giorni feriali e alle 22 anzichè alle 4 per giorni i festivi.
 
“In forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - si legge nella sentenza - il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco d'azzardo. Al sindaco deve essere riconosciuto il potere di disciplinare gli orari delle sale da gioco, nonché l'orario di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l'orario di apertura degli esercizi in cui gli stessi sono installati. Deve anche premettersi che, anche secondo il Parlamento europeo, il gioco d'azzardo non è un'attività economica ordinaria, dati i suoi possibili effettivi negativi per la salute, e dati i suoi costi sociali, quali il gioco compulsivo (le cui conseguenze e i cui costi sono difficili da stimare), la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e la manipolazione degli incontri sportivi.
 
Anche il Consiglio di Stato - continua la sentenza - ha rilevato che dal composito e complesso quadro giuridico emerge non solo e non tanto la legittimazione, ma l'esistenza di un vero e proprio obbligo a porre in essere da parte dell'amministrazione, nel caso di specie quella comunale, interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco, ispirati per un verso alla tutela della salute, che rischia di essere gravemente compromessa per i cittadini che siano giocatori e quindi clienti delle sale gioco, per altro verso al principio di precauzione il cui scopo è garantire un alto livello di protezione dell'ambiente grazie a precise prese di posizione preventive in caso di rischio”.
 
"Infatti- si legge nella sentenza - deve ritenersi che nell’attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisca un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, per quanto emerge dalle numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale.
 
In ordine alla consistenza del fenomeno, ed alla sua insidiosità sociale, appare al Collegio utile richiamare anche il cosiddetto Decreto Balduzzi, che costituisce la conferma normativa della riconosciuta esigenza di contenere gli effetti socialmente negativi di un fenomeno ormai pericolosamente diffuso.
 
Per quanto attiene alla ragionevolezza e proporzionalità della misura adottata dal Comune - si legge ancora nella sentenza - è opportuno richiamare le recenti considerazioni del Consiglio di Stato, secondo le quali il contenimento dell'orario di apertura di una sala giochi entro il limite di 8 ore giornaliere, effettuato anche con apposite ordinanze del sindaco del luogo è rispettoso in concreto del principio di proporzionalità, in funzione del quale i diritti e le libertà dei cittadini possono essere limitati solo nella misura in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici, e per il tempo necessario e commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato dalla legge.
 
Con riguardo alla medesima realtà territoriale oggi in esame, questa sezione ha già osservato che “una tutela a macchia di leopardo nei confronti della ludopatia, legata alla maggiore o minor sensibilità nei confronti di questo problema da parte dei sindaci dei diversi comuni d’Italia, è una mera circostanza di fatto inidonea a determinare la illegittimità di misure diverse adottate in contesti territoriali differenti. La tesi di parte ricorrente secondo cui 'il provvedimento sindacale adottato appare dunque inutilmente restrittivo, in quanto sostanzialmente inefficace' non persuade, in quanto esso conserva invece la propria massima efficacia all’interno del territorio di Messina – quali che siano i rapporti con le altre contigue realtà territoriali”.
 
 

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