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Ippica, Tar: 'Attribuzione Preu, Mef fornisca documenti relativi al calcolo'

22 luglio 2020 - 15:30

Il Tar Lazio dà ragione a Federippodromi e invita il Mef a fornire i documenti concernenti i 'dati relativi al calcolo' della quota del Preu da assegnare al Coni e al Mipaaf (ex Unire).

Scritto da Redazione
Ippica, Tar: 'Attribuzione Preu, Mef fornisca documenti relativi al calcolo'

“Il ricorso contenente la domanda di annullamento della nota del 26 ottobre 2017, nella parte in cui riporta la spiegazione dei criteri di determinazione, quantificazione e attribuzione, del Preu, è dichiarato inammissibile; è invece accolto il ricorso contenente la domanda di annullamento della nota del 26 ottobre 2017 nella parte in cui contiene il diniego di accesso sulle istanze del 2 ottobre 2017 e, per l’effetto, va ordinato alle amministrazioni intimate di esibire, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, del presente provvedimento giurisdizionale copia dei documenti, ove presenti, oggetto delle istanze di accesso”.

 

Questo il verdetto del Tar Lazio in merito al ricorso presentato nel 2017 da Federippodromi, da alcune società di gestione degli ippodromi italiani e proprietari di cavalli e allevatori, avente ad oggetto i documenti concernenti i “dati relativi al calcolo” della quota del prelievo erariale unico (Preu) previsto dall’art. 39, comma 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, spettante al settore dell’ippica per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 30-bis, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, conv. in legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

I ricorrenti, si legge nella sentenza, “premettono di avere interesse al ricorso poiché l’art. 30-bis del decreto legge n. 185 del 2008 stabilisce al comma 5 che una quota pari all’1,4 percento delle maggiori entrate derivanti dal Preu è suddivisa ed assegnata in parti uguali al Coni e all’Unire (oggi, Mipaaf) per le rispettive attività istituzionali, in funzione del processo di risanamento finanziario e del riassetto dei relativi settori”.
 
Inoltre, i ricorrenti hanno impugnato la nota del 26 ottobre 2017 con cui il Mef ha opposto loro il diniego all’accesso ai documenti formulata con istanza del 2 ottobre 2017. I giudici hanno riconosciuto loro il diritto all’accesso, in quanto sono “titolari di una posizione giuridica tutelata, qualificata e differenziata, dall’ordinamento poiché sono operatori che svolgono la propria attività istituzionale e professionale nel settore ippico il quale è sovvenzionato mediante risorse pubbliche, attinte dalla fiscalità generale, 'in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del Coni e dell'Unire, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima Unire nonché all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli' (art. 30-bis, comma 1, decreto legge n. 185 del 2008)”.
 
Le ragioni del diniego opposto dall’amministrazione, secondo i giudici del Tar Lazio, non hanno fondamento.
“Non ha rilevanza ai fini della legittimità del diniego l’assunto, contenuto nella nota gravata, secondo non sarebbe stato possibile identificare sia 'gli atti e i documenti utili a soddisfare la richiesta in aggiunta a quelli già forniti' che 'l’Ufficio competente'.
I ricorrenti infatti hanno correttamente individuato gli atti di cui chiedono l’accesso con riferimento a quelli di determinazione, quantificazione e attribuzione, delle somme derivanti dal Preu, indicando nel Mef l’amministrazione titolata ad evadere l’accesso in quando autrice e detentrice degli atti”, conclude la sentenza.
 

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