Corte dei conti, ‘Dissesto Campione, Comune aggiorni le scritture’

Scritto da Fm
La Corte dei conti invita il Comune di Campione al corretto ricalcolo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 e segnala diversi errori e mancanze.

“L’Ente provveda alla ricognizione e alla conseguente riconciliazione delle proprie risultanze contabili con quelle emergenti dalla procedura straordinaria di liquidazione, procedendo ai conseguenti aggiornamenti delle scritture.”

Lo raccomanda al Comune di Campione d’Italia (Co) la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia in una deliberazione sulla procedura di dissesto esercizi finanziari 2018/2022 ed esercizi 2023, 2024 emessa nella Camera di consiglio del 26 marzo e appena pubblicata.

In particolare, la Corte dei conti dispone che il Comune di Campione d’Italia – provveda, entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia, al corretto ricalcolo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025.

Tenendo conto delle indicazioni riportate nella deliberazione circa “l’obbligo di riaccertamento dei residui attivi e passivi, di effettuazione degli accantonamenti e di registrazione dei vincoli in coerenza con la disciplina contabile applicabile, trasmettendo alla Sezione regionale gli esiti delle rettifiche”.

Inoltre, il Comune deve comunicare alla Sezione regionale di controllo della Lombardia entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto 2025, ai sensi e per gli effetti dell’art. 188 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel) l’eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell’art. 186 Tuel, “trasmettendo contestualmente la delibera consiliare in cui dovranno essere indicate le misure che l’Ente intende attuare per il rientro dal disavanzo entro e non oltre la durata della consiliatura”.

Il piano di rientro, sottolineano i magistrati, deve essere “sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, 54 nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale”.

Infine il Comune deve trasmettere, entro 30 giorni alla Sezione la deliberazione di presa d’atto del consiglio comunale da assumere entro trenta giorni dal ricevimento della pronuncia.

GLI ERRORI RISCONTRATI DALLA CORTE DEI CONTI

La Corte dei conti nel concludere l’esame di legittimità e regolarità sulla gestione finanziaria e contabile, procedura di dissesto esercizi finanziari 2018/2022 ed esercizi 2023/2024, del Comune di Campione d’Italia, ha accertato diversi errori.

Innanzitutto segnala il ritardo nell’approvazione del rendiconto per gli esercizi 2018/2021, 2022 e 2023; la mancata compilazione dei Questionari relativi agli esercizi 2021 e 2024 da parte dell’Organo di revisione dell’Ente, funzionali al controllo intestato alla Corte dei conti; l’iscrizione per l’esercizio 2022 dell’anticipazione di tesoreria tra i residui attivi senza alcun fondamento contabile, causa di una sovrastima del risultato di amministrazione e, così, conseguentemente di un’alterazione della corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell’Ente.

Nella deliberazione poi viene posta in evidenza la mancata valorizzazione delle quote accantonate e vincolate nel risultato di amministrazione per tutti gli esercizi precedenti al 2024, con persistenti carenze nella corretta rappresentazione delle componenti del risultato di amministrazione; l’erronea contabilizzazione del Fondo anticipazioni di liquidità (Fal) negli esercizi dal 2021 al 2024, in violazione dei principi contabili applicabili, con conseguente alterazione del risultato di amministrazione e compromissione della veridicità e attendibilità della rappresentazione della situazione finanziaria dell’Ente.

Altro punto contestato è il mancato accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) per gli esercizi dal 2018 al 2023, nonché l’inadeguatezza dell’importo accantonato nell’esercizio 2024, atteso che la quota disponibile registrata (pari a 14.732,83 euro) non risulta idonea ad assicurare la copertura integrale dei residui attivi, con il rischio di determinare l’emersione di un disavanzo e di compromettere la corretta rappresentazione del risultato di amministrazione.

I magistrati inoltre rilevano l’inadeguatezza dell’accantonamento al Fondo contenzioso, effettuato dall’Ente soltanto a partire dall’esercizio 2024 per un importo pari a 30.000 euro, somma che appare significativamente sottodimensionata rispetto al valore complessivo della pretesa tributaria circa il mancato versamento dell’Isi da parte del Casinò che vede il Comune chiamato in giudizio dall’Agenzia delle entrate, con conseguente inadeguata copertura del rischio potenziale derivante dal contenzioso in essere.

Ma non finisce qui.

Nella deliberazione la Corte dei conti sottolinea anche la non corretta rappresentazione nel risultato di amministrazione delle risorse soggette a vincolo di destinazione, atteso che l’Ente ha omesso di imputarle alle corrispondenti quote vincolate, determinando una indebita sovrastima della parte disponibile dell’avanzo e un’alterazione della corretta composizione del risultato di amministrazione, con il concreto rischio di utilizzo di risorse non liberamente disponibili, in violazione del Tuel e dei principi contabili applicati.

Vengono segnalati anche l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria dal 2018 al 2024 quale forma di indebitamento oltre l’esercizio di competenza, in violazione del Tuel e dei principi contabili applicati, nonché il mancato rimborso, negli esercizi considerati, del credito pregresso vantato dal Comune nei confronti della società Casinò di Campione Spa.

Sotto la lente poi finiscono anche l’assenza di un quadro dai contorni certi che consenta di definire l’onere sui fondi pubblici statali o regionali del servizio sanitario per i cittadini campionesi, il cui importo potrebbe superare il tetto pro-capite di Regione Lombardia così come consentito dall’accordo italo-svizzero, con impatto sulle risorse pubbliche (statali e regionali) dopo la sentenza di annullamento della Dgr n. 6298/2022 da parte del Tar Lombardia; il permanere, allo stato, della sostanziale insufficienza di quanto ricavato con le operazioni di alienazione dei beni demaniali rispetto alla finalità prevista di ripiano della massa passiva oggetto del dissesto.

Infine, la sezione regionale di controllo della Lombardia rimarca l’erronea imputazione tra le partite di giro di poste proprie della gestione finanziaria, che determina una non corretta rappresentazione degli equilibri di bilancio, in violazione dei principi di veridicità, attendibilità e trasparenza di cui al Tuel; una rilevante opacità nella rappresentazione della situazione finanziaria dell’Ente testimoniata dalla eccessiva concentrazione nel macro-aggregato di entrate e uscite per conto terzi (pari, nell’esercizio 2024, al 41,8 per cento del totale delle entrate e al 38,7 per cento del totale delle spese), unitamente alla scarsa leggibilità della natura delle operazioni ivi contabilizzate.

Infine, chiude la deliberazione, si sottolinea la non attendibilità dei risultati di amministrazione registrati alla chiusura degli esercizi 2018-2024, in ragione della non corretta determinazione delle poste contabili che concorrono alla formazione del saldo finale, con conseguente alterazione della corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell’Ente e violazione dei principi di veridicità, attendibilità e prudenza del bilancio previsti dal Tuel e dai principi contabili applicati.

IL FOCUS SUL CASINÒ

Nella deliberazione della Corte dei conti poi c’è un lungo capitolo dedicato ai rapporti fra Comune e Casinò.

Secondo quanto emerge dalla documentazione trasmessa dal Comune, la Casa da gioco avrebbe versato dal 2022 al 2025 contributi complessivi pari a 4,9 milioni come stabilito nel concordato preventivo, con una media di 1,2 milioni all’anno.

Tuttavia, da un lato il contributo riscosso dal Comune nell’esercizio 2025 risulta inferiore a quello accertato in quanto una quota pari a 921.666,62 euro è stata versata con ritardo nell’esercizio 2026.

Inoltre, dai dati Siope non risulterebbe alcun contributo nel 2023 (nonostante il Revisore dell’Ente non ne rilevi l’assenza) per cui il Comune avrebbe riscosso solo il 78,54 percento di quanto stabilito dal piano industriale.

Per quanto riguarda il debito pregresso della Casa da gioco, l’Ente dichiara un importo pari a 43.058.779,00 euro. Tale importo risulta quale credito postergato nell’ambito del concordato preventivo. Il Casinò prevede di rimborsare i creditori postergati solo al termine della liquidazione di tutti i creditori privilegiati e quelli chirografari, senza certezza né sul quantum né sui tempi di rimborso.

Ad integrazione delle dichiarazioni dei rappresentanti dell’Ente in adunanza pubblica, è stato trasmesso il bilancio della società Casinò S.p.a. al 31.12.2024 da cui si rileva un utile di 12.860.160 euro e un debito verso il Comune di 43.695.248 euro di cui 636.469 euro esigibili entro il 2025, mentre 43.058.779 euro oltre l’esercizio 2025 (cifra identica a quella dichiarata in adunanza dai rappresentanti dell’Ente).

Inoltre, nel commento ai documenti contabili si legge che “il Comune di Campione d’Italia, oltre ad essere socio unico, è anche creditore della Società per un credito sorto prima dell’ammissione alla procedura concorsuale pari ad oltre Euro 45 milioni. Tale credito è postergato rispetto a tutti gli altri.”

Più in particolare “Il piano prevede che nell’arco di sei anni la Società sia in grado di generare flussi di cassa che potranno soddisfare i creditori nella misura del: 100 percento per i creditori prededucibili e privilegiati; 50 percento per i creditori chirografari con diritto ad essere remunerati fino al 100 percento del credito originario nel periodo fra il terzo ed il decimo anno di piano al verificarsi di determinate condizioni; -0 percento per i creditori postergati con diritto ad essere remunerati fino al 100% del credito originario nel periodo fra il terzo anno dall’omologa ed il decimo anno di piano al verificarsi di determinate condizioni.”

La Sezione rileva come il credito pregresso vantato dal Comune nei confronti della sua controllata non potrà costituire una fonte su cui basare il risanamento finanziario dell’Ente nel prossimo futuro.

Inoltre, la Sezione invita il Comune ad esercitare, a differenza che nel passato, il controllo effettivo sulla gestione della Casa da gioco conferitogli, per la sua qualità di socio unico di società per azione, dalle norme civilistiche oltre che dalla Convenzione, a maggior ragione nella fase del rinnovo, in modo da presidiare i propri crediti e non subordinare l’interesse pubblico a quello della partecipata.




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