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Operazione Gambling: depositate le motivazioni del Riesame di Reggio Calabria

09 novembre 2015 - 08:54

L'ordinanza del tribunale calabrese segue il dissequestro già disposto dal Pm nel settembre scorso.

Scritto da Ac
Operazione Gambling: depositate le motivazioni del Riesame di Reggio Calabria

Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, con ordinanza del 14 agosto scorso depositata il 18 settembre, ha confermato il provvedimento del Gip del 13 luglio 2015 con il quale era stato disposto il sequestro preventivo delle “sale scommesse (centro elaborazione dati: Ced; Centro Trasmissione Dati: Ctd e Punti di Commercializzazione: Pdc, Corner ecc) compresi gli arredi e le attrezzature (pc, monitor, tv ecc) situati in tutto il territorio nazionale a marchio B2875”, e ogni altra analoga materia “riferibile a marchi gestiti dalla Uniq Groiup Ltd, Uniq Group Buchmacher Gmbh, Teberal Lts, Betsolution4u Ltd”. Con il sequestro che veniva disposto in relazione a tutte le sale scommesse affiliate ai marchi diffusi dall'organizzazione criminale, comunque riconducibili al bookmaker Betsolution4u.

 

Il Collegio, rigettando le argomentazioni difensive, ha ritenuto che il riferito distacco del marchio B2875 dalla società Betsolution4u non si sia mai realmente verificato e ciò in considerazione dei plurimi ed univoci elementi emergenti dal provvedimento impugnato e dagli atti di indagine posti a fondamento della richiesta di adozione della misura cautelare reale, i quali evidenziano la persistente riconducibilità fattuale del predetto marchio al bookmaker Betsolution4u Ltd.
Una circostanza decisamente singolare, tenendo conto che, proprio in virtù di tale motivazione (ossia la non riconducibilità del marchio) Il Gip di Reggio Calabria - secondo quanto appreso da fonti legali - aveva disposto, a inizio ottobre, il dissequestro di 54 agenzie di scommesse collegate al bookmaker maltese B2875, ma non se ne conoscono le motivazioni.
 
LE MOTIVAZIONI DEL RIESAME - Dalle risultanze investigative emergerebbe che alcuni degli indagati (artefici dei brand riconducibili alla società Betsolution4u) avevano messo in atto una spregiudicata politica di accaparramento delle sale scommesse su tutto il territorio nazionale ai danni della concorrente società di giochi Betuniq. Il Tribunale osserva quindi come non vi sia incompatibilità alcuna, né sul piano logico né sul piano fattuale, tra l'esigenza di un sodalizio criminale caratterizzato dall'esistenza di due distinte aree di influenza, facenti riferimento sul piano organizzativo a soggetti diversi, e la configurabilità di una sorta di concorrenza “commerciale” tra tali due aree in termini di accaparramento di aree di espansione. L'attività di indagine ha fatto emergere, si legge nel provvedimento, come la Betsolution4u operasse contestualmente con più brand, corrispondenti ai seguenti siti con suffisso £.com”: Betpassione.biz, B2875.eu, Betpassion.com, Scommesarela.com, Kockabet.com, Scommessareale.net, Betpassion.net, Betpassion.eu, B2875.net, Pkr.b2875.com, Cloverbet.com, risultando quindi sprovvista di fondamento la considerazione spiegata dalla difesa secondo cui l'associazione criminale si avvalesse del solo dominio Betpassion. Infatti, l'attività di indagine ha rivelato come il ricorso ad una pluralità di brand fosse funzionale all'esigenza di diversificare le offerte di gioco on line, sia pure nell'ottica della medesima e comune strategia commerciale approntata dal gruppo criminale.
LE INTERCETTAZIONI – Non solo. Dal tenore delle intercettazioni telefoniche agli atti emerge l'obiettivo finale che il gruppo si era prefissato, ovvero quello di sviluppare principalmente il dominio betpassion (per evidenti ragioni di carattere commerciale legate al tipo di provvigioni praticate con la suddetta skin) senza tralasciare “le altre skin”, le quali fungevano da indispensabile strumento di espansione commerciale del gruppo, e ciò in considerazione delle già riferite esigenze di diversificazione dell'offerta di servizi di giochi on line. Emerge, quindi, in maniera evidente - afferma il Collegio - che “il marchio B2875, nonostante le recenti vicende societarie che lo hanno interessato (acquisizione formale da parte della Phoenix International Limited), è un brand a tutti gli effetti riconducibile al bookmaker Betsolution4u e, come tale, ha rappresentato lo strumento attraverso il quale gli associati” hanno portato avanti la diffusione su tutto il territorio italiano (e non solo) del collaudato sistema illecito di raccolta di scommesse.
IL PARERE SULLA MISURA CAUTELARE - Con riguardo alla persistenza del periculum idoneo a sostenere la misura cautelare oggetto di impugnazione, osserva il Tribunale che l'azionista di minoranza del pacchetto azionario della società Phoenix è la GVM Holdings Limited, la quale possiede la sia pure simbolica percentuale azionaria dello 0,01 per cento del capitale sociale versato. Detta Gvm (con sede a Malta) risulta essere la società che controlla, detenendone il 100 per cento del capitale sociale, la società maltese Start Games Ltd, la quale a sua volta detiene il 100 per cento del capitale sociale della Uniq Group Ltd, ovvero la società titolare del marchio Betuniq. Ebbene, siccome la Uniq Group Ltd ha costituito il principale terminale per la raccolta illecita delle scommesse sul territorio nazionale da parte del gruppo criminale ed anche le compagini societarie della Teberal Trading Ltd e della Betsolution4u Ltd risultano riconducibili alla medesima Gvm Holdings Ltd. Sussiste pertanto il concreto pericolo che i beni sequestrati (sala scommesse e beni mobili ad essa funzionalmente collegati) qualora restituiti all'avente diritto, vengano utilizzati per il raggiungimento delle stesse finalità illecite oggetto di indagine, attraverso il ricorso ad un dominio (rectius skin) non inserito tra quelli oggetto di misura cautelare reale e, ciò in ragione della concreta e seria probabilità – oculatamente rappresentata dal Pm nella memoria depositata all'udienza di discussione – che sul mercato siano presenti altri bookmaker e brand che operano ancora in sinergia e/o con le modalità operative accertate in capo alle associazioni investigate, per la consumazione dei reati descritti in imputazione.
“COLLUSIONE CON OPERATORI FINALI” - Il Collegio concorda infine con la valutazione espressa dall'Ufficio della Procura per cui i reati accertati fossero commessi attraverso la parallela commercializzazione di siti “.com” (sprovvisti di concessione per il gioco a terrz) e di quelli “.it” (muniti di regolare concessione amministrativa) , i quali ultimi servivano per la schermatura dei primi, consentendo all'esercente di procedere alla raccolta delle giocate in contanti (“da banco”), tramite “conti gioco” gestiti direttamente dall'esercente anziché dall'utente finale, per come imposto dalla normativa di settore. Le indagini hanno accertato come l'associazione operasse in collusione con gli operatori finali, i quali ultimi gestivano i singoli punti di commercializzazione attraverso il collaudato sistema illecito di giocata “da banco”.
LA REVOCA DEL PM - Questo è quanto rilevato dal Tribunale sulla base delle risultanze investigative e degli atti: salvo poi essere stato seguito da una decisione diametralmente opposta da parte del Pubblico Ministero. In data 25 settembre 2015, infatti, il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria ha disposto la revoca del sequestro (a differenza di quanto accaduto il 14 agosto) e la restituzione alla società Phoenix, titolare del brand B2875, del noto marchio e di ogni bene ad esso collegato, sancendo quindi la totale estraneità del Gruppo rispetto ai fatti connessi all’inchiesta Gambling, scoppiata a fine luglio e i cui strascichi sono ancora in corso. Il Pubblico Ministero ha condiviso completamente gli argomenti addotti dall’azienda nel sottolineare il differente modello di business di B2875 rispetto alle compagini coinvolte nell’inchiesta, e per questo ha disposto la restituzione ai Ced di quanto sequestrato a seguito dell’operazione compreso l’uso conseguente del brand B2875 e di ogni bene ad esso connesso per l’esercizio commerciale aziendale.

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