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Fipe: 'Agevolazioni per il commercio nei piccoli comuni, escluse sale gioco'

15 settembre 2020 - 08:34

Sale gioco e scommesse escluse dalle agevolazioni per la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali nei comuni fino a 20mila abitanti, ennesima beffa per il settore.

Scritto da Redazione
Fipe: 'Agevolazioni per il commercio nei piccoli comuni, escluse sale gioco'

Un copione già visto, che ormai non sorprende quasi più.

Ancora una volta le attività legate al gioco restano escluse dai contributi previsti da numerosi enti in questi mesi per facilitarne l'apertura o il prosieguo, alla luce della grave crisi connessa all'emergenza Covid-19, tanto al lockdown quanto all'inevitabile calo dei consumi che ne è seguito.

Dopo quelli di varie Regioni, dalla Lombardia al Lazio, l'ultimo “niet” arriva dai Comuni fino a 20mila abitanti che hanno previsto una serie di agevolazioni per la riapertura e l’ampliamento, ma non per le location di gioco.

Il bando, come ricordato dalla Fipe – Federazione italiana pubblici esercizi, prevede la possibilità per gli interessati di fare domanda entro il 30 settembre, nel comune nel quale è situato l’esercizio, secondo quanto previsto dall’articolo 30-ter del Dl n. 34/2019, c.d. “Crescita” (termine prorogato al 30 settembre con il Dl n. 162/2019 cd. “Milleproproghe”).
 
In particolare, coloro che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi potranno godere di un contributo fino al 100 percento della misura dei tributi comunali regolarmente pagati dall’esercente nel corso dell’anno. Il contributo sarà corrisposto per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento e per i tre anni successivi.
 
Tra i beneficiari di tale agevolazione figurano le aziende operanti in vari settori, tra cui espressamente anche quello della somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, del turismo, della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, e altri.
 
Come detto, invece, sono escluse dall’agevolazione, tra le altre: le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte; le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente, da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza, o comunque di un soggetto, anche costituito in forma societaria che sia ad esso direttamente e/o indirettamente riconducibile.
 
La richiesta dovrà esser redatta su apposito modulo fornito dal Comune, che dovrà contenere anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.
 
Il Comune determinerà la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell’attività, in misura proporzionale al numero di mesi di apertura dell’esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere in ogni caso inferiori a sei mesi. I contributi sono concessi nell’ordine delle richieste presentate, fino all’esaurimento delle risorse stanziate in apposito Fondo comunale.
 
Per il finanziamento della misura in commento è stata prevista l’istituzione, nello stato di previsione del ministero dell’Interno, di un Fondo con una dotazione annuale fissata in 5 milioni di euro per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023. Al riparto tra i Comuni beneficiari si provvederà con decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze.
 

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