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Green pass per giocare in tabaccheria, i chiarimenti di Sts

27 agosto 2021 - 14:03

Il Sindacato totoricevitori sportivi fornisce ulteriori chiarimenti sull'obbligo di verificare che i clienti che vogliano accedere a slot e corner scommesse in tabaccheria abbiano un green pass valido.

Scritto da Redazione
Green pass per giocare in tabaccheria, i chiarimenti di Sts

“Dai primi di agosto, ossia da quando è diventato operativo, il green pass è entrato nelle abitudini di milioni di italiani. Si tratta di un requisito imprescindibile non solo per viaggiare ma anche per entrare in diverse tipologie di attività e di fruire di determinati servizi. Tra questi anche l’accesso ai corner scommesse e l’utilizzo delle slot presenti nelle nostre tabaccherie. Al tabaccaio l’onere importantissimo di verificarne il possesso e la relativa validità. Ma attenzione: come ha specificato il ministero dell’Interno con un’apposita circolare, poi ripresa anche dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’esercente ha sì l’obbligo di verificare che i clienti che vogliano accedere ai predetti giochi abbiano un green pass valido, ma per quanto riguarda la corrispondenza tra il titolare della certificazione e il cliente che l’ha presentata è tutta un’altra storia”.

Lo specifica il Sindacato totoricevitori sportivi in una nota rivolta ai suoi associati. 

 
“La richiesta dei documenti, infatti, è obbligatoria solamente quando l’incongruenza tra i dati indicati e la persona fisica risulti manifesta ed evidente. Solo in questi casi, la mancata verifica dell’identità espone l’esercente alla sanzione che, invece, è normalmente applicabile solo nei confronti dell’avventore”, puntualizza Sts.
 
“Altro obbligo in capo all’esercente, come già detto, è la verifica della validità della certificazione, che deve avvenire tramite la scansione del Qr code mediante l’app ufficiale VerificaC19. È impossibile sbagliare: per accedere ai giochi predetti è necessario la schermata verde/azzurra.
Attenzione però alla schermata rossa, che sanziona le certificazioni 'non valide' per i più svariati motivi (ad esempio formato errato o certificato scaduto), ma anche le certificazioni 'non ancora valide'. In questa categoria rientrano, in particolare, i green pass di cui non è ancora cominciata la validità: per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, o per i vaccini monodose, infatti, la certificazione è valida solamente dal 15° giorno dopo la somministrazione”, prosegue la nota..
 
Per ogni approfondimento, si possono consultare anche le Faq rese disponibili dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla pagina www.dgc.gov.it.
 

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