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Attività di gioco, super green pass e linee guida: le Faq della Fipe

09 dicembre 2021 - 09:24

La Fipe – Federazione italiana pubblici esercizi fornisce alcuni chiarimenti per le location di gioco su super green pass e linee guida per le attività economiche e sociali.

Scritto da Redazione
Attività di gioco, super green pass e linee guida: le Faq della Fipe

Si parla anche di gioco nelle Faq pubblicate dalla Fipe – Federazione italiana pubblici esercizi in materia di super green pass – in vigore dal 6 dicembre - e linee guida per le attività economiche e sociali recentemente aggiornate dalla Conferenza delle Regioni. 

Come noto,  l'accesso alle location di gioco non è consentito in nessun caso senza green pass, è permesso con il green pass semplice nella zona bianca o gialla, ma non lo è in quella arancione, scenario in cui è obbligatorio possedere il super green pass.

Vediamo, di seguito, i chiarimenti della Fipe per questo tipo di attività, in risposta ad alcune domande poste dagli esercenti, che potrebbero essere d'aiuto ad alcuni dei nostri lettori.


Ho una sala giochi, considerato che la mia Regione è in zona bianca, che tipo di green pass devono possedere i clienti per accedere?
Sia in zona bianca che gialla per accedere alle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò i clienti devono esibire il green pass ordinario (sì tampone). In zona arancione è invece previsto il necessario possesso del super green pass, mentre in zona rossa tali attività restano sospese.
 
È ancora necessario mostrare il cartello con l’indicazione della capienza massima del locale?
Sì, anche le nuove Linee guida confermano la necessità di fornire indicazioni sulla capienza massima degli spazi per diverse attività tra cui i servizi di ristorazione, le discoteche e sale giochi. Per ricevere la cartellonistica da esporre all’esterno del locale, si può contattare la Fipe – Confcommercio territoriale di cui è socio.
 
Per la zona rossa cambia qualcosa?
No. La disciplina introdotta dal Dl n. 172/2021non riguarda la zona rossa dove continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Capo V del DPCM del 2 marzo 2021, nelle parti non modificate o abrogate da successivi provvedimenti.
Per i pubblici esercizi, in tale zona restano sospesi i servizi di ristorazione con le eccezioni delle mense, del catering continuativo e degli esercizi siti nelle aree di servizio autostradali (nonché, tra l’altro, in ospedali, aeroporti, porti e interporti), e della possibilità di svolgere senza restrizioni orarie, la consegna a domicilio e il take away fino alle ore 22, con eccezione di bar (cod. Ate. 56.3) ai quali è consentito effettuare il servizio di asporto solo fino alle 18. Restano parimenti sospese, tra le altre, le discoteche, sale giochi, bingo, scommesse, casinò, le attività di spettacolo e le feste.
 
Quanto alle prescrizioni valide in generale per tutti gli esercizi pubblici, poi ci sono altre Faq.
 
Laddove è richiesto il super green pass, anche il titolare e il personale devono possederlo?
No, le norme che regolamentano il possesso del super green pass per l’accesso alle attività e ai servizi in zona bianca, gialla e arancione (artt. 5 e 6 del Dl n. 172/2021) si riferiscono esclusivamente ai clienti.
Per i lavoratori (ivi compreso il titolare dell’attività) continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni previste dal Dl n. 127/2021, c.d. “green pass sul lavoro”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 165/2021, che prevede unicamente l’obbligo del possesso del green pass ordinario, salvi i casi di obbligo vaccinale nei confronti di specifiche professioni.
 
Come faccio a verificare il super green pass?
Occorre possedere la versione aggiornata dell’App VerificaC19 che può essere scaricata su App Store, Play Store e App Gallery. Tale applicazione consente di effettuare sia la “la verifica base”, che la “verifica rafforzata”.
 
Che cosa rischio se nel mio non osservo le misure contenute nelle linee guida? E se non effettuo la verifica del green pass?
La mancata osservanza delle misure di prevenzione può comportare, ai sensi dell’art. 13 del Dl n. 52/2021, c.d. “Riaperture”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021 (che rinvia all’art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2020) (i) una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro e (ii) la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Nei casi in cui vi sia stata una reiterazione della violazione, è previsto il raddoppio della sanzione pecuniaria e l’applicazione della sanzione accessoria nella misura massima. Inoltre è bene precisare che l’Autorità di controllo, già all’atto dell’accertamento della violazione, può disporre, in via cautelare, la chiusura provvisoria dell’attività fino a 5 giorni (che verranno poi scomputati dalla sanzione accessoria eventualmente irrogata). Inoltre, permane l’astratta configurabilità di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).
Anche nel caso di violazione della norma di cui al comma 4 dell’art. 9-bis del “Riaperture” – che impone ai titolari o ai gestori dei servizi e delle attività per il cui accesso è necessario il green pass, di effettuare la relativa verifica (potendo anche delegare tale incombenza a un soggetto terzo – si applica la sanzione pecuniaria sopra indicata (da 400 a 1.000 euro), e dopo due violazioni, a partire dalla terza, è prevista anche la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni.
 
Come si ottiene il super green pass? È vero che è cambiata la durata di validità delle certificazioni verdi?
Ai fini del c.d. “super green pass” non sarà valido il green pass rilasciato a seguito dell’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (art. 9, comma 2, lett. c)), bensì saranno valide solo le certificazioni attestanti:
l’avvenuta vaccinazione (art. 9, comma 2, lett. a) del “Riaperture”);
l’avvenuta guarigione (art. 9, comma 2, lett. b) del “Riaperture”);
l’avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. c-bis).
Il Dl n. 172/2021 ha previsto alcune modifiche – efficaci solo a decorrere dal prossimo 15 dicembre - anche in ordine alla durata delle certificazioni verdi portando, ad esempio, a 9 mesi (in luogo di 12) la validità di quella comprovante l’avvenuta vaccinazione (anche a seguito della somministrazione della dose di richiamo).
 
Per ricevere il vademecum Fipe, riepilogante le disposizioni vigenti relative alla normativa sulle diverse certificazioni verdi, può contattare la Fipe – Confcommercio territoriale di appartenenza.
 

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