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Coronavirus: sale gioco chiuse a Piacenza, aperte nel resto della regione

25 febbraio 2020 - 10:01

Dopo i casi di Coronavirus, la Provincia di Piacenza valuta la chiusura di sale gioco e scommesse, mentre nel resto dell'Emilia Romagna resteranno aperte.

Scritto da Fm
Coronavirus: sale gioco chiuse a Piacenza, aperte nel resto della regione

Pensiamo di chiudere anche le sale giochi e sale scommesse. Sappiamo che sono provvedimenti impopolari ma di fronte alla situazione dobbiamo dare tranquillità”.

Così Patrizia Barbieri, sindaco di Piacenza e presidente della Provincia, che annuncia la decisione – valida per i territori di Piacenza, Castel San Giovanni e Podenzano - per tutelare la cittadinanza dopo i casi di Coronavirus registrati nella zona.

La scelta operata a Piacenza e dintorni però rappresenta un "unicum" nell'Emilia Romagna, dove il governatore Stefano Bonaccini ha esplicitato i contenuti dell'ordinanza di applicazioni dei provvedimenti governativi in materia, chiarendo che resterà in vigore fino al 1° marzo.

 

L'ordinanza regionale infatti prevede "la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido, e la sospensione dell'attività didattica delle Università (lezioni, esami, sedute di laurea), di manifestazioni ed eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, delle gite di istruzione e dei concorsi".
 
Ma nessuna misura draconiana sui locali di gioco, come invece deciso dalla vicina Lombardia, che ha imposto lo stop all'attività di sale slot e affini dalle 18 alle 6 del mattino, considerate come le ore di maggior affluenza e più rischiose per la diffusione del virus.
 
COSA PREVEDE L'ORDINANZA REGIONALE - Secondo l'ordinanza contingibile emanata dalla Regione Emilia Romagna, di intesa con il m inistro della Salute, sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni e iniziative che, comportando l’afflusso di pubblico, esulano dall’ordinaria attività delle comunità locali; si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale, economica e civica, laddove esulino dall’ordinario esercizio delle attività stesse.
Vanno sospese manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina); attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., ivi comprese le discoteche e le sale da ballo.
In via generale, non sono invece ricomprese in tali attività quelle che attengono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi).
Si precisa che potranno dunque rimanere aperti: i luoghi di svolgimento dell’attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, centri musicali e scuola guida); gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.); e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano aggregazione di pubblico (“porte chiuse”) o eccezionali concentrazioni di persone.
Sono escluse dalla sospensione anche: tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio e ricettive, ivi compresi i pubblici esercizi e le mense, ad eccezione di quelle richiamate di pubblico spettacolo e degli eventi e manifestazioni promozionali (fiere, mercati straordinari, meeting e convegni, sfilate, ecc.) che pertanto saranno sospesi.
Le attività corsistiche aziendali, laddove non comportino significative concentrazioni di persone. Le attività svolte da guide e accompagnatori turistici.
In via generale, non sono sospesi gli ordinari mercati settimanali.
Una particolare attenzione va prestata alle attività di preminente carattere sociale. Non possono essere pertanto ricomprese nella sospensione in via generale, attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e Centri diurni).
Non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie civili e religiose, anche in linea con le disposizioni adottate dalle diocesi della regione.
Non possono essere inclusi nella sospensione, in via generale, neppure i Centri di aggregazione sociale (circoli ricreativi, centri sociali, centri giovani, centri anziani, orti urbani, ecc.) per la parte di ordinaria attività.
L’Ordinanza (alla lettera B dell’art.1 comma 2) prevede tra l’altro la chiusura dei corsi professionali. Risulta in tal senso sospesa l’erogazione delle attività di formazione rivolte ad un gruppo classe, mentre i servizi per il lavoro erogati in forma individuale (quali colloqui di orientamento) potranno svolgersi regolarmente.
Resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali.
 

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